Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00658 presentata da COTA ROBERTO (LEGA NORD PADANIA) in data 24/07/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00658 presentata da ROBERTO COTA lunedì 24 luglio 2006 nella seduta n.030 COTA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce all'articolo 51, secondo comma, che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»; nella vigenza di tale divieto si è tuttavia determinata una diffusa contestazione di questa disposizione che si è tradotta, già nella scorsa legislatura, in un approfondito dibattito sul più generale problema della limitazione dei mandati elettivi ai diversi livelli dell'ordinamento; sul punto si sono svolte audizioni di costituzionalisti presso le competenti Commissioni parlamentari al fine di acquisire anche elementi offerti dal diritto comparato; in particolare per quanto concerne la questione qui in oggetto, relativa al terzo mandato dei sindaci, il dibattito sopra accennato ha posto in rilievo la complessità e la pluralità dei nodi da affrontare: se sia giusto continuare a prevedere la limitazione dei mandati dei sindaci, se occorra rivedere tale disposizione nel limitato senso di consentire un terzo mandato, se il limite debba essere rimosso in toto , se sia preferibile lasciare sopravvivere la limitazione dei mandati per i comuni più grandi e rimuoverlo per i comuni meno popolosi; pur nella varietà delle posizioni illustrate, uno schieramento politico trasversale approvò, verso la fine della scorsa legislatura, al Senato, una proposta di legge (A.S. 132 e abb.) che consentiva un terzo mandato consecutivo nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; la proposta in esame, trasmessa alla Camera dei deputati il 1 o aprile 2004, non giunse tuttavia a definitiva approvazione; il quadro è reso ancor più complesso da alcune pronunce giurisprudenziali e soprattutto dall'avvenuta elezione in venti comuni di sindaci che hanno già svolto due mandati; la giurisprudenza sul punto lascia intendere che il Consiglio comunale non sia tenuto a contestare al sindaco il terzo mandato consecutivo, sicchè l'unica via per denunciare tale violazione di legge appare quella del ricorso giurisdizionale davanti al giudice ordinario, con conseguente dichiarazione di decadenza del sindaco; alla luce di quanto illustrato nelle precedenti premesse appare ineludibile per il Governo assumere indirizzi chiari che consentano di affrontare ad un tempo le questioni aperte dall'avvenuta elezione dei sindaci al terzo mandato e le legittime richieste ed aspettative degli amministratori e delle comunità locali -: se il Ministro non ritenga di doversi far promotore, presso il Governo, di una iniziativa legislativa in grado di mettere ordine in una situazione cosi complessa, al fine di garantire sicurezza, efficacia e continuità all'azione amministrativa degli enti locali.(4-00658)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 049 All'Interrogazione 4-00658
presentata da COTA Risposta. - La questione del divieto di terzo mandato notoriamente esiste e, del resto, in occasione del primo incontro che ho avuto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la stessa presidenza dell'Anci ci ha fatto rilevare la circostanza dell'esistenza di 20 sindaci eletti al terzo mandato, di cui uno solo in un comune superiore ai 15 mila abitanti. La presidenza dell'Anci ha sottolineato l'urgenza di intervenire sulla materia e ha affermato che, se proporrà l'eliminazione del divieto del terzo mandato, lo farà a prescindere dalla dimensione dei comuni. Il tema dovrà essere affrontato. Ciò premesso, osservo che, dal punto di vista più strettamente giuridico, la disposizione in questione ha introdotto una causa non già di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, che come tale andrebbe fatta valere in sede di convalida degli eletti. In sede applicativa, tuttavia, è stata eccepita una carenza di coordinamento formale tra norma che dispone il divieto e l'articolo 41 del citato testo unico, che indica gli adempimenti della prima seduta dei consigli comunali e provinciali. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che si proceda alla dichiarazione d'ineleggibiltà soltanto con riferimento ad una delle cause previste dal titolo III, capo II, della stessa legge, e non anche per altre cause come il divieto di terzo mandato che è previsto al capo I; motivo per cui la magistratura amministrativa ha escluso la competenza del consiglio a pronunciarsi in merito in sede di convalida degli eletti (confronta sentenza TAR Piemonte - Sezione seconda - n. 3278 del 22 ottobre 2005). Per attivare il relativo procedimento di decadenza, si può quindi ricorrere allo specifico istituto dell'azione popolare giurisdizionale, che può essere proposta da qualsiasi elettore del comune ed anche dal prefetto ai sensi dell'articolo 70 dello stesso testo unico, con la conseguenza che l'amministratore può rimanere nella titolarità della carica fino alla sentenza di secondo grado. L'ammissibilità di tale rimedio è stata ribadita anche dalla recente sentenza della Cassazione n. 11895 del 12 aprile 2006, che (pur dissentendo dall'orientamento della magistratura amministrativa in merito all'incompetenza dell'organo consiliare) ha confermato come, nel caso in cui il consiglio convalidi l'elezione, il prefetto sia legittimato a promuovere la relativa azione in sede giurisdizionale ordinaria. Il Ministro dell'interno: Giuliano Amato.