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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00667 presentata da PIGNATARO ROCCO (POPOLARI-UDEUR) in data 24/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00667 presentata da ROCCO PIGNATARO lunedì 24 luglio 2006 nella seduta n.030 ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2006 sul treno regionale 12501 in servizio tra Foggia e Bari si è sviluppato un incendio; solo per un caso fortuito, le persone che viaggiavano a bordo del treno non hanno riportato danni; il panico ingenerato dell'incendio avrebbe potuto comportare conseguenze ben maggiori di quelle effettivamente prodottesi; specialmente nel periodo estivo, il numero dei viaggiatori, tra pendolari e turisti, aumenta considerevolmente; ai soliti disagi imputabili, ad avviso dell'interrogante, a carenze organizzative di Trenitalia ora si aggiungono anche problemi, ben più seri, relativi alla sicurezza del trasporto viaggiatori; la Puglia e in generale tutto il Mezzogiorno scontano in tema di infrastrutture e trasporti notevoli disagi dovuti ai forti ritardi accumulati dal precedente Governo -: se l'onorevole Ministro interrogato intenda attivarsi perché si accerti quali siano le cause che hanno prodotto l'incendio sul suddetto treno regionale; quali siano le iniziative che intenda intraprendere al fine di prevenire incidenti di tal fatta e, infine, quali siano le azioni che intenda porre in essere al fine di verificare la qualità e l'affidabilità del servizio di trasporto offerto da Trenitalia in Puglia con particolare con riguardo alla tratta Foggia-Bari. (4-00667)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 7 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 152 All'Interrogazione 4-00667
presentata da ROCCO PIGNATARO Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, sulla base della normativa vigente, il sistema di gestione della sicurezza della circolazione ferroviaria viene esercitato dal Ministero dei trasporti con le seguenti modalità: 1. funzioni di vigilanza a livello di sistema e di controllo operativo diretto, espletate rispettivamente dal Ministero e dal Gestore dell'Infrastruttura, secondo un modello che si definisce a cascata: al Ministero è riservata una funzione di vigilanza sul settore ferroviario nel suo complesso, ed è specificamente affidata la vigilanza sull'operato del Gestore dell'Infrastruttura in merito all'applicazione degli standard e norme di sicurezza in conformità a quanto previsto all'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188; al Gestore dell'Infrastruttura è invece affidata la responsabilità del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, nonché il controllo sul rispetto, da parte delle imprese ferroviarie, degli standard e delle norme di sicurezza e delle disposizioni e prescrizioni anche ai fini del mantenimento del certificato di sicurezza da parte di queste ultime (articolo 10 commi 2 e 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188); 2. l'attività autorizzativa, approvazione e certificazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138T «Atto di Concessione», ricade oggi sotto la responsabilità del gestore dell'Infrastruttura ed è: finalizzata al rilascio del certificato di sicurezza alle Imprese Ferroviarie ai sensi dell'articolo 10 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, (attestazione di capacità professionale del personale operativo delle imprese ferroviarie, approvazione tecnica del materiale rotabile); finalizzata all'apertura al pubblico esercizio di linee o tratte di linee ferroviarie, nonché all'autorizzazione alla messa in servizio di sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli; 3. l'attività investigativa (a parte quella di competenza degli organi giudiziari, relativa all'individuazione di responsabilità civili e penali) è condotta dal Ministero attraverso apposite commissioni d'inchiesta ministeriali per gli eventi incidentali di rilievo, al fine di accertarne le cause tecniche; per la conduzione delle indagini il Gestore dell'Infrastruttura è obbligato a fornire ogni supporto che sia ritenuto necessario, oltre ad effettuare proprie indagini ed a tenere sotto controllo fenomeni ed anomalie che dovessero essere giudicati come possibili precursori di eventi incidentali, in relazione a quanto previsto all'articolo 8 comma 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138T «Atto di Concessione». Tale assetto organizzativo dovrebbe essere superato dal recepimento della Direttiva 49/2004/CE, con l'istituzione di un organismo per la sicurezza, che, sostanzialmente, dovrà svolgere i compiti in materia di sicurezza oggi propri del gestore dell'infrastruttura ed i compiti in materia di approvazione delle norme oggi propri del Ministero, e di un organismo investigativo. In particolare, i compiti del Ministero consistono nella vigilanza sull'applicazione degli standard e delle norme di sicurezza da parte del gestore dell'Infrastruttura - sulla base delle informazioni da esso fornite ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettere a), c) e d) del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138T (piano operativo annuale della sicurezza, disposizioni e prescrizioni, certificati di sicurezza rilasciati alle Imprese Ferroviarie, banca dati Sicurezza) - verificando anche che il Gestore dell'Infrastruttura, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e di controllo sulle imprese ferroviarie, ne curi l'attuazione, da parte delle imprese. Tale configurazione è stata ribadita dal più volte citato articolo 10 del decreto legislativo 188/2003 che, nel disciplinare la materia del certificato di sicurezza, ha confermato che al Ministero compete la definizione degli standard e delle norme di sicurezza su proposta del gestore dell'Infrastruttura e la vigilanza sulla loro applicazione, venendo così ad attribuire al medesimo Ministero una funzione di supervisione sulle attività del gestore dell'Infrastruttura ivi comprese quelle svolte nei confronti delle imprese ferroviarie di riscontro sulla congruenza rispetto agli standard fissati ed agli indirizzi prefissati. L'azione di vigilanza del Ministero riguarda quindi i processi di «autostrutturazione» adottati dal gestore dell'Infrastruttura attraverso la valutazione dell'attività di quest'ultimo nel campo operativo, organizzativo e normativo, e attraverso la verifica della continuità dell'azione di presidio della sicurezza della circolazione ferroviaria, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettera b) del citato «Atto di Concessione». In relazione al descritto quadro normativo, pertanto, pur non competendo al Ministero l'espletamento diretto di una attività di controllo sistematica, è riconosciuto il potere di richiedere, al gestore, sulla base delle informazioni acquisite, tutti gli atti necessari per poter correttamente espletare i compiti di vigilanza e per effettuare, se necessario, controlli diretti per la verifica di situazioni particolari, come previsto dall'articolo 8 comma 2 dell'«Atto di Concessione». Ciò premesso, per quanto specificatamente riguarda l'incendio del treno regionale 12501 avvenuto nella stazione di Bari zona industriale, le risultanze delle indagini tecniche svolte da Ferrovie dello Stato ed acquisite dal Ministero dei trasporti hanno consentito di escludere che l'incendio si sia potuto sviluppare dall'esterno in considerazione delle condizioni della sottocassa della carrozza, dell'integrità dei cavi elettrici, delle pasticche freno e dei dischi freno, i quali non presentavano segni di riscaldamento. Conseguentemente, risulterebbe che l'incendio si sia verificato all'interno della carrozza di coda, originandosi dalla zona centrale della carrozza stessa e che, successivamente, le fiamme si siano propagate verso l'esterno della vettura interessando oltre ai finestrini anche il rivestimento in pellicolatura delle pareti sottostanti. Circa le cause specifiche, la società ferroviaria ha rilevato che la distruzione provocata dalle fiamme degli interruttori magnetotermici posti a protezione delle varie derivazioni impiantistiche della carrozza non ha consentito di stabilire l'eventualità di un corto circuito elettrico quale causa dell'incendio né di escludere l'ipotesi di un'azione dolosa. Il Ministro dei trasporti: Alessandro Bianchi.



 
Cronologia
mercoledì 19 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia per contestazioni avanzate sulla legge 3 maggio 2004, n. 112 (“legge Gasparri”), in quanto lesiva della concorrenza.

martedì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 53 contrari, l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.741 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.