Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/053 presentata da COSTANTINI CARLO (ITALIA DEI VALORI) in data 02/08/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1475/53 presentato da CARLO COSTANTINI mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 La Camera, premesso che: l'articolo 33 del decreto-legge in esame ha soppresso il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 1992; il medesimo articolo 33, al comma 2, ha tuttavia precisato che «i dipendenti delle amministrazioni pubbliche [...] nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore sia stata accolta ed autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta»; i termini per la presentazione e per l'eventuale accoglimento delle domande di trattenimento in servizio, ad opera delle singole amministrazioni, risultano diversi e variabili; in tale contesto potranno, quindi, determinarsi numerosissimi casi di dipendenti che hanno ottenuto il formale accoglimento da parte dell'Amministrazione e che, pur avendo presentato la richiesta molto tempo dopo, potranno restare in servizio rispetto, invece, ad altri dipendenti che, pur avendo presentato le richieste molto tempo prima, siccome non in possesso del formale accoglimento della richiesta alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, risulteranno privati della possibilità di permanere in servizio; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati risulterebbero, quindi, ingiustamente ed immotivatamente soggetti ad una evidente disparità di trattamento, laddove la conservazione del diritto di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, restasse legata non già alla avvenuta presentazione della richiesta, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, bensì all'avvenuto formale accoglimento della richiesta stessa, prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge, impegna il Governo ad effettuare un monitoraggio costante della applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 33 del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame risultino avere formalmente presentato la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, ferme restando le facoltà tutte riservate alle pubbliche amministrazioni dai periodi terzo, quarto e quinto dell'articolo 16, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 1992. 9/1475/53. Costantini, Verini.