Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/062 presentata da NICCO ROBERTO ROLANDO (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 02/08/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1475/62 presentato da ROBERTO ROLANDO NICCO mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 La Camera, premesso che: il comma 15 dell'articolo 35 del decreto-legge in esame introduce misure volte a contrastare l'attività delle società non operative (c.d. di comodo), in quanto non svolgono attività economiche o commerciali, ma si limitano a gestire patrimoni mobiliari o immobiliari, elevando le soglie minime per considerare una società come non operativa; in particolare la norma prevista dal nuovo comma 1, lettera b) , dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 stabilisce che una società è da ritenersi non operativa se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando il 6 per cento sulle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni di cui all'articolo 8- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciale); il successivo nuovo comma 3, lettera b) , dell'articolo 30 della legge finanziaria per il 1995 stabilisce la soglia del 4,75 per cento come base per calcolare il livello minimo del reddito determinato in via presuntiva, ai fini dell'applicazione dell'imposta personale sul reddito delle società e degli enti non operativi, con riguardo alle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni di cui all'articolo 8- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciale); i parametri del 6 per cento dei ricavi e del 4,75 per cento dei redditi derivanti dalla cessione degli immobili, risultano economicamente non realizzabili per le società che operano in territori dove si riscontrano alti valori di mercato degli immobili; ad esempio, nella provincia di Bolzano i ricavi oscillano tra il 3,8 per cento e il 5 per cento, ma come si può riscontrare dai dati forniti dalle Agenzie del territorio, i parametri non sembrano realistici anche altrove, facendo in tal modo ricadere molte società di fatto operative nel regime sfavorevole delle società di comodo; impegna il Governo ad effettuare un monitoraggio sull'applicazione delle norme di cui alla premessa ed eventualmente ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere le soglie percentuali delle aliquote degli immobili, relative ai ricavi minimi e al reddito minimo al di sotto dei quali le società non vengono considerate operative, riportandole a valori più realistici. 9/1475/62. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.