Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/077 presentata da FORMISANO ANNA TERESA (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 02/08/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1475/77 presentato da ANNA TERESA FORMISANO mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 La Camera, premesso che: l'articolo 3 stabilisce il diritto allo svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, senza alcuni limiti e prescrizioni, tra i quali il divieto o l'obbligo di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti gastronomici presso l'esercizio di vicinato, attraverso l'utilizzo dei locali e degli arredi dell'azienda, senza il servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie; poiché la definizione di «somministrazione» contenuta nella legge n. 287 del 1991 sui pubblici servizi si basa sul concetto di «consumo sul posto» la disposizione
contenuta nell'articolo 3 non risolve i problemi delle piccole imprese artigiane di produzione alimentare (gelaterie, rosticcerie, piadinerie, pasticcerie, yogurterie, pizzerie da asporto) che da anni sono oggetto di sanzioni da parte degli organi di controllo per il fatto di consentire ai clienti la degustazione dei propri prodotti all'interno dei locali dell'impresa o nelle immediate vicinanze, senza il servizio assistito di somministrazione; tali categorie di imprese, nello svolgimento della loro attività produttiva, spesso collocano all'interno dei locali o in area adiacente, alcune semplici attrezzature (mensole, sgabelli, sedie, panchine) per consentire ai clienti la sosta ed il consumo sul posto del prodotto, senza la prestazione di servizi specifici «al tavolo»; si tratta di una modalità di organizzazione dell'attività che serve a rendere più completa e funzionale l'attività produttiva rispetto alle esigenze della clientela, ma non si configura come esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; pertanto l'attuale formulazione dell'articolo 3 rappresenterebbe una discriminazione per le piccole imprese di produzione alimentare (soprattutto artigiane) che, contrariamente ai piccoli esercizi di vicinato (commerciali) resterebbero escluse dalla liberalizzazione ed assoggettate alle norme sulla somministrazione, impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre misure volte a superare alcune limitazioni che condizionano l'operatività delle imprese artigiane del settore alimentare e ne compromettono la competitività, prevedendo che le imprese operanti nel settore della produzione alimentare che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, attrezzando appositi locali adiacenti al fine di consentire la degustazione e consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ed eventualmente altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, siano esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. 9/1475/77. Formisano.