Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/090 presentata da CESINI ROSALBA (COMUNISTI ITALIANI) in data 02/08/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1475/90 presentato da ROSALBA CESINI mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 La Camera, premesso che: l'articolo 18- bis del decreto in esame reca «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi»; il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S) svolge, sul territorio nazionale, attività di salvaguardia del patrimonio agroforestale e ambientale dello Stato. Da circa 40 anni, a supporto delle proprie attività istituzionali, così come ribadite nel nuovo ordinamento del Corpo, legge 6 febbraio 2004, n. 36, il C.F.S. utilizza personale operaio di diversa qualifica e professionalità per interventi a tutela dell'ambiente e dell'agricoltura; in particolare la Legge 5 aprile 1985, n. 124 consente la possibilità di assumere, con contratto di diritto privato, personale operaio a tempo determinato (O.T.D.) e a tempo indeterminato (O.T.I.), questi ultimi in numero non superiore alle 500 unità per anno; va inoltre considerato che dal 1 o maggio 2001, come previsto dal decreto-legge n. 81 del 2000 tra il personale a tempo determinato vi sono 440 lavoratori provenienti dalle liste dei Lavoratori Socialmente Utili che l'Amministrazione ha stabilizzato con assunzioni continuative, ma sempre a tempo determinato visto, l'impedimento rappresentato dalla citata legge n. 124 del 1985 che fissa il limite massimo a 500 O.T.I.; vi sono, inoltre, altri lavoratori a tempo determinato che storicamente e stabilmente sono assunti con contratto a tempo determinato per un numero variabile di unità che, mediamente ammontano a circa 900; alla data del 15 luglio 2006, tali lavoratori sono esattamente 896; in definitiva, ogni anno, il C.F.S. è costretto a riassumere complessivamente 1336 operai a tempo determinato. Nel corso degli anni la durata dei contratti di assunzione a tempo determinato si è via via accorciata, passando dagli iniziali 6 mesi ai 3 mesi, e, nell'anno 2006, addirittura a scadenza mensile; la legge n. 124 del 1985, oltre a limitare il contingente massimo di lavoratori a tempo determinato, stabilisce che le assunzioni siano riferite solo alle figure operaie; nel corso degli anni, però un certo numero di lavoratori (approssimativamente tra le 60 e le 80 unità) ha cominciato ed ha poi continuato ad esercitare mansioni prevalentemente impiegatizie. Inoltre, nel tempo, sono stati assunti, ovviamente con qualifica di operaio, anche alcuni laureati (circa 15) che svolgono attività di ricerca con brillanti risultati, decantati dalla stessa Amministrazione del C.F.S.; per la gestione del personale dell'ex A.S.F.D., ora Uffici per la Biodiversità, è stata scelta l'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che prevede anche una parte specifica per gli impiegati forestali e, pertanto, sarebbe necessario modificare la legge n. 124 del 1985 anche rispetto alla limitazione nell'assunzione solo del personale operaio, al fine di sanare una posizione di lavoro del tutto inconcepibile, garantendo un valido riconoscimento professionale a quei lavoratori che, attualmente, non possono trovare la giusta collocazione in una classificazione limitata al solo personale operaio; va, infine, sottolineato che, spesso, tali lavoratori svolgono esattamente i medesimi compiti (elaborazione buste paga, evasione corrispondenza, eccetera) degli operatori in ruolo del C.F.S., percependo però una retribuzione diversa, senza corresponsione degli straordinari effettuati, né assegnazione dei buoni pasto; sia la stabilizzazione di una consistente percentuale del personale operaio con contratto a tempo determinato, confermando come rapporto di lavoro il contratto di diritto privato, sia l'inquadramento
di un piccolo numero di lavoratori che svolgono attività di carattere impiegatizio, rappresenterebbero un cospicuo passo in avanti per battere l'estrema precarizzazione del lavoro vigente in tale ambito; la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per 1040 dei circa 1336 lavoratori normalmente impiegati e non provenienti dalle liste LSU, lascerebbe la possibilità di assunzioni esclusivamente stagionali per circa 300 unità; l'attuale pianta organica del Corpo Forestale dello Stato non verrebbe aumentata, in alcun modo, in quanto il personale continuerebbe ad essere nel numero di 1800 unità circa (inclusi i lavoratori provenienti dalle liste L.S.U.); la suddetta trasformazione del contratto di lavoro non comporterebbe oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, ma anzi proprio un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica, dal momento che, coerentemente con il Decreto in oggetto, si realizzerebbe un risparmio di risorse dovuto al diverso criterio di assunzione dei lavoratori, ai quali non verrebbe più erogato il 3 o elemento (comprensivo di 13 a , 14 a , ferie e T.F.R.) e ciò genererebbe un consistente differimento delle spese destinate alla liquidazione del T.F.R., risorse che verrebbero erogate solo a fine carriera e non accantonate anno per anno; vi sarebbero anzi consistenti benefici per le casse dell'I.N.P.S. che, non dovendo più erogare i trattamenti sociali (indennità di disoccupazione, eccetera) ai lavoratori a tempo determinato, realizzerebbe un risparmio nell'ordine di circa 3-4 milioni di euro l'anno; tale risparmio non verrebbe minimamente inficiato dall'aumento di spesa derivante dalla corresponsione degli scatti di anzianità che, nel tempo, verrebbero maturati dai lavoratori una volta inquadrati con contratto a tempo indeterminato; impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative al fine di: a) modificare l'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985 n. 124, affinché il contingente massimo degli operai assumibili a tempo indeterminato passi da 500 a 1540 unità, fermo restando che il personale assunto non acquista la qualifica di personale dello Stato; b) riconoscere la qualifica di impiegato forestale così come previsto nel CCNL di riferimento a quei lavoratori che attualmente svolgono, di fatto, tali funzioni pur avendo la qualifica di operaio. 9/1475/90. Cesini, Servodio, Maderloni.