Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00047 presentata da COSSIGA FRANCESCO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 02/08/2006
Atto Senato Interpellanza 2-00047 presentata da FRANCESCO COSSIGA mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.030 COSSIGA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa - Premesso che: il Presidente del Consiglio dei ministri è titolare della politica generale dell'informazione della sicurezza e responsabile della tutela del segreto di Stato, e il Ministro della difesa è l'autorità politica da cui dipende il Servizio per le informazioni e la sicurezza militari (SISMi) e il suo Direttore, generale di Corpo d'armata della Guardia di finanza Niccolò Pollari, inquisito; come risulta anche da un comunicato ufficiale dei legali del generale Pollari, i magistrati del Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Milano Armando Spataro e Ferdinando Pomarici hanno respinto l'istanza con la quale i difensori di Pollari, che aveva opposto il segreto ad alcune richieste da essi formulate, chiedevano ai Pubblici ministeri di investire la Presidenza del Consiglio della decisione di togliere il segreto ad alcuni documenti decisivi, secondo loro, per scagionare il direttore del SISMi, ma che per i magistrati Spataro e Pomarici la Presidenza del Consiglio dei ministri non si deve pronunciare su alcunché, semplicemente perché non ci sarebbe segreto di Stato sulla vicenda Abu Omar e a confermarlo, sostiene la Procura, sarebbero stati sia il Governo Prodi che quello Berlusconi, in più occasioni, e perché inoltre, secondo quanto dicono i Pubblici ministeri, la richiesta firmata dai legali dello 007, Franco Coppi e Titta Madia, indicherebbe in modo troppo generico gli atti coperti da sequestro, e agli interessati non ne espliciterebbe la pertinenza con il 'caso' dell'ex imam milanese, che gli atti non riguardano direttamente la vicenda Abu Omar e che, a loro avviso, l'eccezione di segreto di Stato non può essere opposta da un indagato; considerato quindi che i magistrati di Milano non terranno conto, per una loro personale interpretazione della legge, del segreto di Stato opposto dal generale Pollari, e non intendono quindi interporre appello al Presidente del Consiglio dei ministri, competente a confermarlo, non confermarlo o anche dispensarne chi l'ha posto, rimanendo quindi il Presidente del Consiglio fuori decisione in materia di sua esclusiva competenza e definitiva decisione, si chiede di sapere se non ritengano: di dovere, direttamente o attraverso ufficiali superiori dell'Arma dei Carabinieri all'uopo incaricati, sotto vincolo di segreto d'ufficio e di Stato, aventi in quanto ufficiali di polizia giudiziaria competenza a verbalizzare in modo autentico, farsi rendere noto dal generale Nicolò Pollari quali sarebbero a suo avviso i documenti, le notizie, i fatti, le informazioni - come specificato dalla legge, anche provenienti da fonti aperte o coperte, da servizi o Governi esteri - che egli ritenga coperti da segreto di Stato, anche in relazione a servizi di informazione e sicurezza stranieri, e Stati esteri, e sui quali egli abbia posto, o intenda porre e mantenere l'eccezione del segreto di Stato; di deliberare in via definitiva sul carattere di segretezza di documenti, notizie, fatti, informazioni e materiali allegati dal generale Pollari come coperti da segreto di Stato, disconoscendone il carattere e quindi negando la fondatezza dell'eccezione di segreto posta dal generale Pollari stesso, o comunque dispensandolo dall'osservanza del segreto stesso; e, nel caso che essi riconoscessero il carattere di segreto di Stato a questo materiale, ordinino al generale Pollari di tenere ferma l'eccezione di segreto, nonostante il disconoscimento da parte dei Pubblici ministeri, e intimino ai Pubblici ministeri, attraverso la Procura Generale della Repubblica di Milano, di astenersi dal voler disvelare, o costringere a far disvelare, segreti di Stato in violazione della legge ad agenti dello Stato, con l'avvertimento che, in caso contrario, si procederà penalmente e disciplinarmente contro di essi, con denunzia all'autorità giudiziaria da parte degli stessi ufficiali superiori dei Carabinieri, e mediante la promozione dell'azione disciplinare da parte del Ministro della giustizia; o, nel caso contrario, di dovere necessariamente dichiarare al Parlamento ed all'autorità giudiziaria che nulla che riguardi il caso Abu Omar è coperto da segreto di Stato, che arbitraramente il generale Pollari lo ha eccepito, e di conseguenza destituire immeditamente lui e i suoi collaboratori dall'ufficio, fatte salve successive sanzioni penali e disciplinari nei loro confronti. (2-00047)