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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00837 presentata da SANTELLI JOLE (FORZA ITALIA) in data 02/08/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00837 presentata da JOLE SANTELLI mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 SANTELLI, ANGELA NAPOLI e FEDELE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: in data 31 luglio 2006, il Tribunale amministrativo regionale - sezione staccata di Reggio Calabria ha annullato la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Siderno disponendo nuove elezioni in 6 sezioni su 19, accogliendo tre ricorsi di cui uno firmato dal presidente di un seggio che aveva la madre candidata; l'ufficio elettorale centrale di Locri, presieduto dal magistrato Malgeri, rinomato per la sua meticolosa applicazione della legge, aveva esaminato i verbali delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Siderno tenutesi il 28 e il 29 maggio 2006, disponendo l'11 giugno la proclamazione degli eletti; il Tar di Reggio Calabria, secondo le interroganti, in dispregio palese a norme e a procedure, non ha notificato alle controparti l'istanza presentata dai tre ricorrenti per chiedere l'anticipazione dell'udienza - dal mese di ottobre a luglio -, violando così il principio del contraddittorio; uno dei ricorsi era stato depositato dopo la scadenza del termine; il Tar ha emesso la sentenza senza rispettare i termini che la legge assegna alle controparti per la costituzione in giudizio; infatti, la scadenza per due ricorsi era prevista per il 1 o agosto 2006, mentre in maniera palesemente illegittima il Tar ha riunito e sentenziato per tutti e tre i ricorsi in data 31 luglio ore 17 -: se ritenga, per la gravità della lesione della volontà popolare, di dover esercitare la funzione ispettiva al fine di verificare se nelle modalità di giudizio del Tar, si possa rinvenire un comportamento antigiuridico o una interferenza extragiudiziale; se non ritenga per garantire la libera determinazione elettorale di adottare iniziative normative volte a prevedere che la nomina di presidenti di seggio risponda a requisiti di competenza, posto che molte disfunzioni e irregolarità formali, sulle quali si fondano i detti ricorsi, sono state causate proprio dall'inadeguatezza dei presidenti di seggio nominati dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria. (4-00837)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 26 febbraio 2007 nell'allegato B della seduta n. 115 All'Interrogazione 4-00837
presentata da SANTELLI Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente che il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, interpellato al riguardo ha comunicato quanto segue. Con atti di identico contenuto depositati il 29 giugno 2006 (ricorsi n. 541, n. 542 e n. 543 del 2006) i signori Ferraro Alessia, Argirò Damocle e Panetta Domenico hanno impugnato le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Siderno tenutesi nei giorni 28 e 29 maggio 2006. Con decreti del 5 luglio 2006 nn. 10, 11 e 12 i ricorsi predetti sono stati fissati per la trattazione alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2006. I predetti decreti sono stati spediti per la notifica al Comune di Siderno in data 12 e 13 luglio e pervenuti allo stesso, uno il 14 (ricorso n. 543 del 2006) e due (ricorsi nn. 541 e 542 del 2006), il 17 luglio 2006 e depositati con la prova dell'avvenuta notificazione data 22 luglio 2006. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 83, comma 11 della legge n. 570 del 1960 l'amministrazione intimata (e i controinteressati) hanno a disposizione 15 giorni decorrenti dalla notifica per espletare le proprie difese. Nel caso di specie, essendo pervenuta al Comune la notifica del ricorso n. 543 del 2006, in data 14 luglio 2006, il termine scadeva il 29 luglio 2006. A seguito di istanza dei difensori dei ricorrenti del 18 luglio 2006 il Presidente, nella considerazione dell'oggetto del contendere, anticipava l'udienza al 31 luglio 2006. Tale provvedimento era ritualmente notificato alle controparti (Comune di Siderno e controinteressati) in data 20 luglio 2006. I difensori del Comune, presenti, all'udienza del 31 luglio 2006, nella quale si discutevano tutti e tre i ricorsi (che si ripete sono di identico contenuto), in quanto costituiti in data 29 luglio soltanto nel ricorso n. 543 del 2006, nulla eccepivano né oralmente in udienza né nella difesa scritta, in ordine alla esigenza di termini a difesa relativamente ai ricorsi n. 541 del 2006 e 542 del 2006. Inopinatamente i difensori medesimi depositavano la costituzione del Comune di Siderno nei ricorsi n. 541/2006 e 542/2006 solo il 1 agosto 2006, cioè a dire nel giorno successivo a quello in cui gli stessi avevano difeso il Comune medesimo nel ricorso n. 543/2006, passato in decisione insieme ai ricorsi nn. 541 del 2006 e 542 del 2006. Considerato che i difensori di cui innanzi avevano ricevuto mandato per tutti e tre i ricorsi, in data 29 luglio 2006, ed avevano sicura conoscenza dell'udienza fissata per il 31 luglio 2006 alla quale avevano personalmente partecipato per difendere il Comune nel ricorso n. 543 del 2006, desta perplessità il comportamento dei medesimi, i quali hanno assistito alla trattazione congiunta di tutti e tre i ricorsi, in quanto costituti come innanzi detto, in uno, senza palesare, ancorché richiesti dal relatore, l'intenzione di costituirsi negli altri due e senza chiedere a tale fine alcun termine a difesa ove dagli stessi ritenuto necessario. Tutto ciò premesso, occorre osservare che il termine di giorni 15, ex articolo 83, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, ha natura acceleratoria in un quadro di celerità e giudizio elettorale ritenuta prioritaria dalla legge, allo scopo di intervenire subito al ripristino della legalità in ipotesi di elezioni illegittimamente svoltesi. Per quanto attiene alla circostanza, riferita dall'interrogante, secondo cui un ricorso era firmato dal presidente di un seggio, il quale aveva la madre candidata, è fatto che non risulta dalla documentazione in atti, ma in ogni caso sarebbe di per sé, ove corrispondesse al vero, ulteriore motivo di illegittimità del procedimento elettorale. Si è chiarito in sentenza che l'istanza di anticipazione dell'udienza non è atto che va notificato alle parti, dovendo essere ritualmente notificato, cosa che è avvenuta, soltanto il provvedimento adottato in merito. Nel merito, l'interrogante condivide la considerazione che, nella specie, sussistevano «disfunzioni ed irregolarità formali» per le quali il TAR ha pronunciato l'annullamento statuendo la parziale rinnovazione delle operazioni elettorali. Si sottolinea infine che il Consiglio di Stato (V sezione) nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2006, ha rigettato l'istanza di sospensione della pronuncia del TAR confermando il rinnovo parziale delle elezioni così come statuito con la sentenza in argomento. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali: Vannino Chiti.



 
Cronologia
giovedì 27 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 159 voti favorevoli, l'articolo 2 e del disegno di legge S. n. 845 recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Nella seduta del 28 luglio il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso sul quale il Governo ha posto la fiducia, con 161 voti favorevoli.

mercoledì 2 agosto
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro degli esteri D'Alema riferisce alla Camera sulla crisi mediorientale.

venerdì 18 agosto
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dopo il voto del Consiglio dei ministri, anche il Parlamento - con il voto delle Commissioni esteri e difesa - autorizza il Governo a prendere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione n.1701 dell'Onu, che prevede l'impiego di una forza multinazionale in Libano. Il premier israeliano Olmert chiederà all'Italia di guidare il contingente.