Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00178 presentata da MISURACA FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 02/08/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00178 presentata da FILIPPO MISURACA mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 MISURACA. - Al Ministro dell'interno, Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: dopo l'assegnazione, a seguito dell'espletamento di gara d'appalto da parte dell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Idrico di Caltanissetta, della gestione del servizio idrico integrato di tale Provincia per i prossimi trent'anni, al raggruppamento di imprese Aqualia, rimasto unico concorrente a causa dell'esclusione per una questione formale del concorrente raggruppamento d'imprese IBI, si sono verificati fatti di difficile spiegazione ed interpretazione; in sostanza sarebbe stata realizzata, secondo notizie di stampa, un'intesa tra la società spagnola Aqualia, aggiudicataria del consistente appalto per la gestione del servizio idrico integrato e l'IBI che per tale ragione avrebbe rinunciato al ricorso innanzi al TAR rimanendo nel gruppo che gestirà il servizio e di cui Aqualia manterrebbe solo la quota di controllo del 51 per cento; la conferma di quanto sopra è stata ribadita dall'Amministratore Delegato della Società Acque di Caltanissetta, società costituita ai sensi del disciplinare di gara per la gestione del servizio; tale procedura, se attuata, secondo l'interrogante, è espressamente vietata dall'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». La normativa citata recita testualmente: «9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 in caso di fallimenti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari dei concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relativi al medesimo appalto». Tali commi, a loro volta, confermano una analoga norma previgente e precisamente l'articolo 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'anomalia degli affidamenti è confermata dal Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale nella relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici per l'anno 2005 relativamente all'attuazione della riforma del servizio idrico integrato e della delimitazione degli ATO afferma: «Gli attuali affidamenti delle gestioni risultano quasi sempre non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, dando luogo all'instaurarsi di procedure d'infrazione ed al rischio di perdita di quei fondi pubblici - destinati agli investimenti strutturali - che, se correttamente attivati, potrebbero positivamente concorrere ad ammodernare reti ed impianti tenendo bassa la tariffa»; è previsto inoltre dalla legislazione vigente un potere di controllo del Ministero dell'Ambiente sugli ATO -: se alla luce di quanto illustrato in premessa non si ritenga opportuno avviare verifiche circa la presunta anomalia dell'intesa successiva all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi dato che lo stesso è particolarmente rilevante sotto il profilo economico.(3-00178)