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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00119 presentata da VITO ELIO (FORZA ITALIA) in data 19/09/2006

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00119 presentata da ELIO VITO martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: il 25 luglio scorso è stata emanata la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006, indirizzata ai Capi Dipartimento e ai direttori generali, centrali e regionali, del Ministero della pubblica istruzione; nell'intento di proseguire l'azione di consolidamento e potenziamento dell'autonomia delle scuole, l'atto enuncia l'obiettivo di «rafforzare la contitolarità e la corresponsabilità educativa dei docenti», così ponendosi, secondo gli interpellanti, in palese contrasto con quanto le leggi vigenti, non abrogate né disapplicabili, prevedono in merito alla funzione di tutor ; l'atto dichiara che, tra gli obiettivi dell'Area istruzione, quello di contrastare e prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico verrà perseguito «elevando l'obbligo scolastico fino a 16 anni con la costituzione di un biennio obbligatorio», ciò, ad avviso degli interpellanti, in palese contrasto e in violazione delle leggi vigenti che, non abrogate nè disapplicabili, prevedono il diritto-dovere fino a 18 anni (decreto legislativo n. 76/2005); il 28 agosto è stata emanata la Direttiva n. 649, con la quale vengono modificate le disposizioni fornite all'Invalsi dalla precedente Direttiva n. 27 del 13 marzo 2006, in relazione agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali cui l'Istituto dovrà attenersi per lo svolgimento della propria attività istituzionale nell'anno scolastico 2006/2007; le modifiche introdotte trasformano in indagine campionaria la verifica periodica e obbligatoria delle conoscenze e abilità degli studenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa in tutte le scuole, col duplice risultato negativo di delegittimare l'Istituto, riducendone l'attività, e sottraendo alle scuole stesse uno strumento fondamentale per l' accauntability della propria autonomia progettuale; affermando che «gli esiti delle rilevazioni saranno messi a disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l'attività di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni», la Direttiva n. 649, secondo gli interpellanti, ingenera una grave confusione tra valutazione di sistema, propria delle finalità e delle attività dell'Invalsi tese a monitorare l'efficacia e la qualità complessiva del sistema educativo e degli investimenti impiegati, e la valutazione formativa riguardante i singoli allievi; l'esclusione dell'Invalsi dalla predisposizione delle prove a carattere nazionale dell'esame di Stato e la sua riconduzione a meri compiti di «offerta di modelli di terza prova» - e, in più, per i soli istituti tecnici e professionali -, secondo gli interpellanti, si pone in palese e grave contrasto con quanto espressamente previsto all'articolo 3, comma 1 - lettera b) del vigente decreto legislativo n. 286/2004 e retrocede l'Istituto a funzioni marginali e consultive, ancora più ridotte di quelle attribuite al vecchio CEDE; il 31 agosto è stata emanata, a seguito della Nota d'indirizzo per l'avvio dell'anno scolastico, una circolare esplicativa, rivolta alle Scuole, del Capo di Gabinetto contenente provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all'avvio dell'a.s. 2006/2007; nell'elencare gli atti di carattere amministrativo adottati in questa legislatura, in particolare nella nota prot. 5596 del 12 giugno 2006 relativa al portfolio, se in prima battuta, si precisa che possono trovare applicazione sia i modelli di valutazione previsti dalla C.M. n. 84/2005 sia quelli di cui al previdente ordinamento, poche righe dopo in palese contraddizione, si «suggerisce» di soprassedere nell'applicazione delle modalità di valutazione introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento, in spregio della più volte evocata autonomia delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti; nel trattare gli esami di idoneità del primo ciclo, la Direttiva «interpreta» la legislazione esistente, arrivando ad escludere ammissioni di alunni in età anticipate rispetto a quelle frequentanti i corsi ordinari e quindi l'abolizione per via amministrativa delle cosiddette «primule», secondo gli interpellanti, in aperta violazione del diritto all'educazione familiare garantito dall'articolo 30 della Costituzione e di quanto disposto in proposito dai decreti legislativi n. 297/1994 (articolo 111) e n. 59/2004 (articoli 8 e 11); il 7 settembre è stata emanata una Direttiva sul ruolo e sui compiti degli uffici scolastici provinciali, gli attuali C.S.A. Quanto al metodo, l'atto amministrativo, ancora una volta, compie una forzatura rispetto all'assetto organizzativo vigente (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319/2003), modificando prerogative ed ambiti di intervento dei Centri Servizi Amministrativi e ripristinando una situazione antecedente alla Riforma della P.A. voluta e varata, tramite apposita delega legislativa, nel 1999; quanto al merito, l'atto solo apparentemente rispetta lo spazio di autonomia e autodeterminazione delle scuole, non pregiudicabile neppure da leggi statali o regionali, mentre, in realtà, finisce per determinarne un oggettivo ingabbiamento e una diminuzione di tutela, dal momento che «assistenza, consulenza, informazione e monitoraggio finalizzati allo sviluppo delle condizioni per la piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche» erano prerogative dei CIS e «la costituzione di reti di scuole» è, nella vigente legislazione, una facoltà di diretta ed esclusiva spettanza delle Scuole autonome, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999; inoltre, l'affidamento agli uffici amministrativi provinciali della «ricognizione dell'offerta formativa realizzata dalle istituzioni scolastiche, con riferimento sia ad attività curriculari ed extra-curriculari, sia ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi presentati», secondo gli interpellanti, prospetta un tanto incongruo, quanto inopportuno «controllo» esperibile da parte di uffici e di personale amministrativo sull'offerta formativa delle scuole, controllo privo di qualsiasi criterio o parametro normativo di riferimento che ne regoli l'esplicazione, indebitamente sovrapposto a compiti assegnati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (articolo 1 del decreto legislativo n. 286/2004) ed infine, per taluni profili, persino unilateralmente interferente con competenze regionali concorrenti in tema di offerta formativa sul territorio; analogamente, al nuovo Ufficio sono assegnati compiti di «promozione e incentivazione della partecipazione studentesca», cui viene aggiunto quello della «creazione di occasioni di confronto e aggregazione tra le Consulte presenti nelle istituzioni scolastiche», con ciò ponendo una seria ipoteca sulla libertà di autonoma organizzazione degli studenti all'interno delle Consulte stesse; per la normativa vigente, infatti, tale prerogativa è nella diretta e autonoma disponibilità delle Consulte provinciali, né risulta ad altri delegabile (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1996 e successive modifiche) -: se sia compatibile con il quadro giuridico vigente che: attraverso una prassi - mai prima d'ora applicata nel Paese - venga affidato ad atti di natura amministrativa il compito di modificare la legge e di suggerire alle scuole comportamenti con tutta evidenza difformi dalla legislazione vigente, in tal modo, secondo gli interpellanti, alterando profondamente il sistema delle fonti di diritto ed il concetto stesso di legalità, quest'ultimo proprio in quelle sedi dove dovrebbe essere connaturata la sua pratica e il suo insegnamento, con grave nocumento della democrazia parlamentare e sostanziale, nonché in spregio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale spazio di autodeterminazione costituzionalmente garantito e non comprimibile. (2-00119) «Elio Vito, Aprea, Garagnani, Baldelli».





 
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