Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00117 presentata da PORETTI DONATELLA (LA ROSA NEL PUGNO) in data 19/09/2006
Atto Camera Interpellanza 2-00117 presentata da DONATELLA PORETTI martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037 La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere - premesso che: la legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto modificato l'articolo 10 del decreto stesso una serie di modifiche alla regolamentazione dei rapporti tra banche e clienti con il fine di equilibrare il potere contrattuale tra le parti; l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, il 4 agosto 2006 ha diramato la circolare Prot.LG/0043 15 in cui fornisce una serie di indicazioni alle proprie associate; così come denunciato dall'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) le interpretazioni tendono a limitare i nuovi diritti della clientela (tradendo il principio ispiratore della riforma), in particolare per ciò che concerne: a) Spese di chiusura. L'Abi al punto 3 della circolare specifica che le nuove previsioni non escludono la possibilità di addebitare spese a valle della chiusura stessa»: Si ritiene che le spese di chiusura possano intendersi quelle strettamente inerenti alle attività di chiusura ... e non quelle generale da ulteriori servizi richiesti a valle della chiusura». Indicazioni che darebbero la possibilità alle banche di «ingegnarsi» perché nel rispetto formale della nuova legge, vengano create spese definibili «a valle»; b) Mutui e finanziamenti. L'Abi (alla nota 17 della circolare) dice: «L'aver previsto che il recesso avviene per il cliente senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto non comporta che non siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi onnicomprensivi da corrispondere in caso di estinzione anticipata ...». Indicazioni che darebbero la possibilità di richiedere una penale in caso di estinzione anticipata di un mutuo o altro finanziamento. In ambedue i casi si otterrebbe la sostanziale conferma della disciplina precedente alla riforma, rendendo inefficace, tra l'altro, le previsioni del comma 2 dell'articolo 10 della legge di conversione in oggetto: «In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura»; c) Ambito d'applicazione. L'Abi al punto 1.1 della circolare ritiene che le nuove regole «si applichino - ai sensi dell'articolo 23, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf «Testo unico della finanza») - esclusivamente ai rapporti bancari, mentre i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari rimangono regolati dalla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob». Il rimando che fa l'Abi all'articolo 23 del Tuf è improprio. Esso stabilisce che le disposizioni del Testo unico bancario non si applicano ai servizi d'investimento. Questo è vero relativamente al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge citato (che modifica l'intero articolo 118 del Tub Testo unico bancario). Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge medesimo, però, non modifica né integra il Tub. È da ritenersi, quindi, che le sue previsioni («In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura») siano estensibili, al contrario di quanto sostenuto dall'Abi, a qualunque contratto bancario di durata; potrebbe inoltre generare interpretazioni non in linea con le intenzioni del legislatore, l'ambigua stesura del comma 4 dell'articolo 118 del Tub, così come modificato dal comma 1 della legge di conversione in questione, che prevede. «Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiuzio al cliente». Quali sarebbero queste modalità che non dovrebbero creare pregiudizio? Mancanza di chiarezza che non crea meccanismi automatici di tutela del consumatore ma, enunciando solo principi perché siano fatti valere, non è escluso che generi lunghi contenziosi tra banche e clienti, sfociando anche nella via giudiziaria -: quali iniziative normative intenda adottare affinché vengano rimossi i dubbi interpretativi e non vengano consolidate le interpretazioni di parte del sistema bancario, fornendo ai consumatori di servizi bancari le conoscenze e gli strumenti per tutelare i loro diritti sanciti dalla nuova legge. (2-00117) «Poretti».