Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00952 presentata da PIGNATARO ROCCO (POPOLARI-UDEUR) in data 19/09/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00952 presentata da ROCCO PIGNATARO martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037 ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: i medici che svolgono attività di medicina generale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 dell'8 giugno 1987, confermati e regolamentati dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 settembre 1990, successivamente integrati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000 dal 1998, sono tenuti al versamento dell'IRAP; la Corte costituzionale, con ordinanza emessa il 21 maggio 2001, n. 156, ha chiarito che: a) l'IRAP non è una imposta sul reddito ma un'imposta reale che si applica sul «valore aggiunto» prodotto da un'attività autonomamente organizzata così come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446; b) per «valore aggiunto» è da intendersi la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione; c) la stessa debba applicarsi «all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»; d) un'attività è autonomamente organizzata quando permette la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione; il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, la cui attività è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, ha come cliente la ASL che gli attribuisce l'incarico e dalla quale percepisce l'onorario; in buona sostanza detto rapporto, ovverosia quello che intercorre tra il medico e la ASL, non produce alcun «valore aggiunto», non produce nuova ricchezza né può trasferirla ad altri soggetti dato che non sussiste un rapporto economico con il cittadino e non può essere variata l'entità del compenso in funzione dell'impegno professionale; anche nell'organizzare la propria attività il medico di medicina generale agisce in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale al quale è legato da vincoli normativi ed economici; a seguito di queste valutazioni diversi medici di medicina generale stanno presentando ricorsi avversi alla corresponsione dell'IRAP ed al recupero delle somme versate mentre un numero sempre maggiore di commissioni tributarie provinciali si stanno esprimendo a favore di questo orientamento -: se il Ministro interrogato non ritenga pertinenti le valutazioni sopra esposte e se non ritenga opportuno, in attesa di un provvedimento circostanziato, determinare la sospensione del versamento dell'IRAP da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.(4-00952)