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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00022 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 21/09/2006

Atto Camera Mozione 1-00022 presentata da MARCO LION giovedì 21 settembre 2006 nella seduta n.039 La Camera, premesso che: la possibilità di commercializzare vini per i quali è stata utilizzata la pratica di aggiungere trucioli di legno nei mosti presenta profili molto delicati e preoccupanti, in quanto tale pratica enologica permette di riprodurre, con brevi periodi di permanenza del vino in cantina e, di conseguenza, con un rilevante abbattimento dei costi di produzione, note aromatiche e di gusto tipiche dei vini di qualità; la questione è diventata di stringente attualità a seguito di alcune iniziative assunte dalle istituzioni comunitarie e, specificamente, dalla Commissione europea; il 10 marzo 2006 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno infatti sottoscritto un accordo bilaterale sul commercio del vino che, nel perseguire la finalità condivisibile di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali e di evitare contenziosi, prevede peraltro l'accettazione di pratiche enologiche applicate negli Stati Uniti, anche se finora non ammesse nell'Unione europea; contestualmente, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, il regolamento (CE) n. 2165/2005 del 20 dicembre 2005 ha introdotto alcune modifiche alla normativa relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo contenuta nel regolamento (CE) n. 1493/1999, prevedendo, in particolare, tra le pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati, unicamente nell'ambito di condizioni di impiego da determinare, «l'uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini»; il Comitato di gestione per i vini, nella seduta del 3 maggio 2006, si è espresso a maggioranza dei componenti in senso favorevole sul progetto di regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento n. 2165/2005, per quanto concerne le condizioni di impiego di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere per quale categoria di vini autorizzare tale pratica e, in ogni caso, senza prevedere espressamente che essa sia indicata in etichetta; in questo contesto, la Commissione agricoltura ha affrontato in modo approfondito i termini del problema, svolgendo un'ampia attività istruttoria, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati, e pervenendo all'approvazione unanime di una risoluzione che indica al Governo precise linee di intervento; negli ultimi decenni il settore vitivinicolo dell'Unione europea e, in particolare, dei primi cinque Paesi europei esportatori di vino (Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) è stato caratterizzato da una sensibile riduzione dei consumi e da una diminuzione della quota di mercato rispetto al totale delle esportazioni mondiali, mentre contestualmente sono aumentate le esportazioni dei Paesi nuovi produttori, anche nell'ambito dei mercati europei; la sempre più forte concorrenza sui mercati internazionali non può essere affrontata in via prioritaria sotto il profilo della riduzione dei costi di produzione, quanto piuttosto attraverso la valorizzazione della qualità del prodotto; tale considerazione vale in modo particolare per la produzione vinicola italiana, che si caratterizza per l'elevata qualità, anche connessa ad un forte legame con l'ambiente, nonché con la cultura e le tradizioni del territorio d'origine e per l'utilizzo di processi di produzione, invecchiamento e affinamento consolidati da una lunga e sapiente tradizione; sotto questo profilo, l'adozione della pratica di utilizzare trucioli di legno per i vini europei, pur essendo ispirata all'obiettivo di evitare che essi si trovino in situazioni di svantaggio competitivo sui mercati internazionali rispetto ai vini prodotti negli Stati Uniti e negli altri Paesi nuovi produttori, impone l'esigenza di tutelare in modo adeguato i vini di qualità; nell'ampia attività istruttoria svolta dalla Commissione agricoltura è emersa una posizione, largamente condivisa in particolare dagli esperti e dalle associazioni che operano nel settore della qualità, di contrarietà all'utilizzo della pratica di aggiungere trucioli di legno nel vino; è in ogni caso riconosciuta da tutti l'esigenza fondamentale di tutelare e valorizzare la specificità dei vini di qualità prodotti in Italia, mantenendo appropriati elementi di distinzione rispetto alle produzioni più commerciali, con particolare riferimento ai processi produttivi, e di conseguenza escludendo, per i suddetti vini di qualità, l'adozione di pratiche enologiche quali l'aggiunta di trucioli di legno; occorre altresì garantire una completa informazione per il consumatore, mediante l'indicazione inequivocabile in etichetta dell'utilizzo di pratiche enologiche diverse da quelle tradizionali, in modo che le quote di mercato che ciascuna tipologia di vino sarà capace di acquisire dipendano unicamente dalla scelta pienamente consapevole del consumatore, impegna il Governo a perseguire con decisione una politica di tutela e valorizzazione della specificità, in primo luogo sotto il profilo qualitativo, dei vini italiani, come elemento fondamentale della loro potenzialità di mercato a livello interno e internazionale; a tal fine ad adottare tutte le misure utili a favorire, anche attraverso il reperimento di risorse finanziarie adeguate, la promozione sui mercati esteri dei vini prodotti in Italia; a porre in atto nelle competenti sedi comunitarie tutte le iniziative utili per assicurare che la tutela della qualità rappresenti un obiettivo fondamentale nella definizione della normativa comunitaria e, in primo luogo, della riforma dell'organizzazione comune di mercato del vino; con specifico riferimento alla pratica enologica dell'aggiunta di trucioli di legno nel vino, ad adottare tutte le iniziative opportune, sia in sede comunitaria sia nell'ambito dell'ordinamento interno, per assicurare: a) che dall'adozione di tale pratica risultino esclusi i vini DOCG (denominazione di origine controllata e garantita), DOC (denominazione di origine controllata) e IGT (indicazione geografica tipica); b) che tale pratica, qualora sia utilizzata per i vini da tavola, sia rigorosamente disciplinata e sia fornita nell'etichetta una espressa e chiara indicazione del ricorso ad essa, in modo da garantire la completa informazione del consumatore; ad adottare iniziative normative rivolte alla riforma della legislazione nazionale in materia di denominazione di origine dei vini, in modo da evidenziare i vini di qualità italiani, anche attraverso un sistema di denominazioni più significativo, in quanto maggiormente indicativo delle caratteristiche effettive dei vini compresi in ciascuna categoria. (1-00022) «Lion, Misuraca, Zucchi, Lombardi, Cesini, D'Ulizia, Satta, Baratella, Bezzi, Fiorio, Fogliardi, Froner, Iannarilli, Licastro Scardino, Maderloni, Martinello, Oliverio, Pertoldi, Romele, Servodio, Sperandio, Saglia, Brandolini, Bellotti, Mellano, Bellanova, Fundarò, Marinello, Franci, Delfino, Ruvolo».

 
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