Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01042/008 presentata da MISTRELLO DESTRO GIUSTINA (FORZA ITALIA) in data 21/09/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1042/8 presentato da GIUSTINA MISTRELLO DESTRO giovedì 21 settembre 2006 nella seduta n.039 La Camera, premesso che: il rame è sia sostanza attiva fungicida/battericida da contatto di alcuni agrofàrrnaci, sia micrortutriente contenuto in alcuni prodotti fertilizzanti; l'attività fertilizzante si esplica, per le diverse colture in Italia, dove non vengono riportati casi di carenze di rame nel terreno (via preferenziale per l'assorbimento di rame nelle piante) in un intervallo compreso fra 20 e 160 g Cu/ha/anno; l'attività fungicida/battericida invece si manifesta a dosi molto più elevate (diversi chilogrammi per anno); come agrofarmaco, il rame liberato da composti inorganici (rame ossicloruro, rame idrossido, poltiglia bordolese, rame ossido e rame solfato tribasico), ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE (recepita in Italia con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194) che prevede l'autorizzazione della sostanza attiva a livello europeo e l'autorizzazione del prodotto formulato a livello nazionale. Tale autorizzazione viene rilasciata se, sulla base dei dati presentati, il livello di rischio derivante dall'utilizzo dell'agrofarmaco, secondo le buone pratiche agricole, è nullo o almeno accettabile; come fertilizzante, il rame, ricade nell'ambito di applicazione del regolamento 2003/2003 del Parlamento europe e del Consiglio del 13 ottobre 2003, il quale stabilisce che per alcuni composti di rame, inorganici e non, la libera circolazione sul mercato europeo, purché garantiscano alcune caratteristiche chimico-fisiche. Non è prevista alcuna valutazione per questi composti (neanche il contenuto in metalli pesanti, invece sottoposti a specifiche FAO per gli agrofarmaci); al momento un fertilizzante CE per applicazione fogliare, contenente rame (da ossicloruro) 50 per cento, p/p e l'etichetta riporta dosi di applicazione uguali o addirittura superiori a quelle previste per il fungicida rappresentativo del rame ossicloruro (cuprocaffaro 50 WP) è presente, sul mercato italiano; il prodotto fertilizzante sopra menzionato deve essere classificato, secondo la direttiva sui preparati pericolosi (direttiva 99/45/CEE), come nocivo per inalazione e per ingestione e, come unico caso fra i fertilizzanti, pericoloso per l'ambiente, altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente; in Italia gli agrofarmaci classificati come nocivi possono essere usati solo da operatori professionali muniti di patentino, mentre i fertilizzanti possono essere utilizzati da soggetti non specializzati; l'IVA da applicare sugli agrofarmaci è del 10 per cento mentre quella per i fertilizzanti è del 4 per cento (in Italia); in seguito all'inclusione dei composti di rame nell'allegato 1 della direttiva 91/414, solo quei produttori che dimostreranno che il loro prodotto è identico a quello autorizzato a livello europeo potranno continuare a produrre agrofarmaci a base di quel sale, dietro compensazione
per gli studi condotti dalla task force europea del eame, unico notificante della sostanza attiva rame; al momento diverse società, in particolare provenienti dai nuovi stati europei, hanno chiesto di poter far parte della task force europea del rame, ma che in seguito della definizione della quota di ingresso, pari a circa 0,5 milioni di euro, hanno dovuto rinunciare; è auspicabile una modifica del citato regolamento 2003/2003/CEE al fine di porre un limite del 5 per cento nel contenuto di rame totale dei concimi rameici insolubili in acqua (ossido di rame, idrossido di rame, ossicloruro di rame) che sono sostenuti a livello europeo come fungicidi. Tale limite consentirebbe dì evitare l'uso come fungicida di tali prodotti, in quanto sarebbero necessari quantitativi enormi di formulato per raggiungere il livello in cui l'attività fungicida si esplica. Questo limite può essere ulteriormente abbassato a 1,4 per cento per l'idrossido e l'ossicloruro di rame e 1,8 per cento per l'ossido che permette, in accordo con i criteri stabiliti dalla direttiva 99/45/CEE di evitare a prodotti caricati di un'accezione positura per l'ambiente, la classificazione di «altamente tossico» per l'ambiente stesso, impegna il Governo a farsi promotore a livello comunitario di una modifica al regolamento 2003/2003/CEE, nei termini sopra detti. 9/1042/8. Mistrello Destro.