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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01045 presentata da SMERIGLIO MASSIMILIANO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 25/09/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01045 presentata da MASSIMILIANO SMERIGLIO lunedì 25 settembre 2006 nella seduta n.041 SMERIGLIO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: il signor Rinaldo Alberico, in data 23 giugno 2006, attenendosi alla procedura prevista per invitare persone straniere nel nostro Paese, fece pervenire all'ambasciata d'Italia in Ucraina, tutta la documentazione necessaria per il rilascio del visto turistico per due cittadini ucraini, la signora Verba Mariya e il signore Semenyuk Oleksandr; in particolare, il signor Rinaldo inviò le due lettere di invito all'Ambasciata, allegandovi due fideiussioni assicurative del costo complessivo di 241 euro e la prenotazione dei voli di andata e ritorno, e trasmise ai due cittadini ucraini i moduli precompilati per la richiesta del visto e le relative istruzioni sulla documentazione da presentare; stante l'impossibilità, dopo molti tentativi, da parte del signor Rinaldi e dei due cittadini ucraini di riuscire a fissare un appuntamento con qualcuno dell'ambasciata, il sottoscritto, essendo stato interessato del caso, si è fatto premura di contattare il personale della nostra ambasciata a Kiev, ricevendo risposta dal capo della Cancelleria Consolare, nella quale, molto gentilmente, veniva fissato un appuntamento per il giorno 8 agosto alle ore 11; a tanta gentilezza formale, non ha corrisposto, nei fatti, un comportamento altrettanto corretto, visto che i due cittadini ucraini, dopo un viaggio di 400 Km, hanno aspettato invano per molte ore, il giorno 8 agosto, davanti alla nostra ambasciata senza che nessuno si sia degnato di riceverli, almeno per dire loro se avevano o no i titoli per ottenere il visto turistico; tale comportamento, al di là dell'impegno preso con il sottoscritto, non contribuisce certo a dare un'immagine di serietà del nostro Paese in Ucraina, e, soprattutto, ha impedito a due cittadini ucraini, di potere usufruire di un visto turistico, così come previsto dalle nostre leggi, sottoponendoli allo stesso tempo ad una umiliante ed inutile attesa -: se non ritenga necessario accertare i fatti sopra esposti e quali provvedimenti si intendano attuare nei confronti di chi si è reso eventualmente responsabile di un simile comportamento che va al di là, a parere del sottoscritto, della discrezionalità concessa alle nostre Ambasciate all'estero nella valutazione delle richieste di visto. (4-01045)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 27 novembre 2006 nell'allegato B della seduta n. 077 All'Interrogazione 4-01045
presentata da SMERIGLIO Risposta. - Come afferma l'interrogante, proprio a seguito del suo interessamento, l'Ambasciata d'Italia a Kiev aveva usato nei confronti dei signori Verba Mariya e Semenyuk Oleksandr una procedura di cortesia, fissando agli stessi un appuntamento in tempi particolarmente brevi, al di fuori dei normali canali di prenotazione per il rilascio del visto turistico. Nella data stabilita dell'8 agosto 2006 i richiedenti sono stati effettivamente ricevuti dal competente funzionario dell'Ambasciata, che aveva altresì personalmente provveduto a chiarire tempestivamente un disguido creatosi tra il personale addetto all'accesso all'Ambasciata e gli interessati. Questi ultimi si erano infatti presentati a nome del signor Rinaldo Alberico, colui che aveva inviato alla Rappresentanza tutta la necessaria documentazione richiesta per il rilascio del visto turistico, per il quale non risultava alcun appuntamento. Il predetto funzionario avvertiva immediatamente il connazionale Rinaldo Alberico, che aveva invitato in Italia i due cittadini ucraini. L'Ambasciata non ha invece potuto accogliere le richieste di visto, poiché nel corso del contatto telefonico con il signor Alberico erano emersi elementi che non hanno fatto ritenere sufficienti le garanzie di rientro in patria degli stessi. Va al riguardo fatto presente che tali garanzie rappresentano un criterio fondamentale per la valutazione delle domande di visto d'ingresso, ai sensi di quanto previsto dal Cap. V dell'Istruzione Consolare Comune Schengen. In particolare, le contraddizioni evidenziate dal signor Alberico - che informava il funzionario competente della presenza illegale in Italia della madre del minore Oleksandr Semenyuk, per negare subito dopo tale circostanza - rendevano inaffidabili le motivazioni addotte per le richieste di visto turistico e ingeneravano ragionevole incertezza circa l'effettivo luogo di residenza di almeno uno dei genitori del minorenne. Si attira l'attenzione sul fatto che per la concessione di un visto ad un minorenne, come nel caso in questione, è necessario acquisire agli atti il consenso scritto dell'altro genitore. Sulla scorta di tali considerazioni l'Ambasciata d'Italia a Kiev respingeva le domande presentate dai due cittadini ucraini. Il Viceministro degli affari esteri: Franco Danieli.



 
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sabato 26 agosto
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