Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00144 presentata da TECCE RAFFAELE (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 26/09/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00144 presentata da RAFFAELE TECCE martedì 26 settembre 2006 nella seduta n.038 TECCE, CAPELLI, Gagliardi - Al Ministro dell'istruzione - Premesso che: l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA e degli insegnanti tecnico pratici dipendenti dagli Enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della legge; tale disposizione normativa ha riguardato coattivamente circa 80.000 persone, che avrebbero dovuto essere inquadrate, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 della legge 124, con il riconoscimento "ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nell'Ente locale di provenienza"; malgrado l'inequivocabile chiarezza del disposto normativo citato, ed in evidente contrasto con lo stesso, il Ministero della pubblica istruzione ha emanato il decreto del 5 aprile 2001 con il quale ha recepito l'accordo tra ARAN e organizzazioni sindacali che, all'art. 3, prevedeva che il personale interessato dovesse essere inquadrato nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche del comparto scuola con il criterio del cosiddetto "maturato economico", il quale tiene conto esclusivamente del trattamento economico in godimento al momento dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio; l'applicazione di tale decreto, fortemente penalizzante soprattutto per il personale con maggiore anzianità di servizio, ha provocato una mole rilevante di ricorsi giudiziari, una parte dei quali ha ormai concluso il suo iter , tutti con esito favorevole ai ricorrenti. A tale proposito particolare rilievo assume il costante indirizzo giurisprudenziale affermato da tutti i collegi della suprema Corte di cassazione, investiti della questione, e il formarsi quindi di una giurisprudenza di legittimità che ha sancito la natura non normativa del citato accordo sindacale, nonché l'illegittimità della pretesa del Ministero di innovare l'ordinamento giuridico attraverso atti di carattere generale; nonostante l'univocità delle pronunce giurisprudenziali, il legislatore, con un vero e proprio blitz di fine anno, ha inserito nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), all'art. 1, comma 218, una norma di interpretazione autentica che, in sostanza, tenta di imporre l'argomentazione sempre addotta dal Ministero e sistematicamente bocciata dalla giurisprudenza, riconducendo l'inquadramento del personale interessato al cosiddetto "maturato economico". La nuova norma, inoltre, facendo salva soltanto l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge, interviene pesantemente sui giudizi in corso; l'assenza di ambiguità nell'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e la mancanza di difformità interpretative - elementi che, ove presenti, avrebbero eventualmente giustificato il ricorso all'interpretazione autentica - a fronte invece del costante orientamento giurisprudenziale già richiamato, nonché l'evidente carattere innovativo della disposizione introdotta, hanno indotto alcuni tribunali a sollevare questioni di legittimità costituzionale riguardo all'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 che, a parere degli interroganti, rappresenta un maldestro tentativo di aggirare il principio della non retroattvità delle leggi, intervenendo intenzionalmente, come si è detto, su concrete fattispecie sub judice ; per effetto della nuova disposizione potranno determinarsi situazioni di disparità di trattamento tra soggetti ai quali continua ad applicarsi il regime così come riconosciuto dalla giurisprudenza e soggetti che, nella medesima situazione di fatto, vedranno riconoscersi un trattamento deteriore in base alla nuova norma, situazione la cui irragionevolezza risulta ancor più palese ove si consideri che l'intero contenzioso tra il personale interessato e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riferisce a una vicenda (trasferimento del personale allo Stato) già completamente consumata, si chiede di conoscere come si intenda operare, anche considerando l'imminente discussione della legge finanziaria per il 2007, per garantire il ripristino di condizioni di giustizia, equità e uniformità di trattamento nei confronti del personale ATA e degli insegnanti tecnico-praciti transitati dagli enti locali ai ruoli del personale statale, gravemente menomate dagli interventi legislativi della XIV legislatura, come peraltro indicato nell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 22 dicembre 2005. (3-00144)