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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00225 presentata da MASCIA GRAZIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 27/09/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00225 presentata da GRAZIELLA MASCIA mercoledì 27 settembre 2006 nella seduta n.043 MASCIA e FRIAS. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: proprio nel momento in cui alcune amministrazioni territoriali si stanno adoperando per chiedere al Governo la modifica di parte del regolamento della legge Bossi-Fini relativa al rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, il Comune di Prato si accinge ad approvare un regolamento per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa per i cittadini e le cittadine immigrati regolarmente residenti nel territorio comunale, che addirittura inasprisce i requisiti previsti dal regolamento nazionale. Al capitolo 4 (comma 2, lettera e ), questo regolamento così recita: «Durante l'istruttoria delle domande, l'ufficio competente dell'amministrazione comunale verifica: ... il corretto pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tariffa d'igiene ambientale (TIA) da parte del soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa. Ed ancora, sempre al capitolo 4 (comma 5): Nel caso in cui, a seguito delle risultanze delle verifiche condotte ... nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio procede comunque al rilascio della certificazione apponendo sul certificato stesso la dicitura «Dalle dichiarazioni e dai dati di cui questa Amministrazione è in possesso, risulta che il suddetto alloggio è occupato da un numero di persone superiore rispetto a quello per cui lo stesso è idoneo. »; il provvedimento intende condizionare il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa e aggravare ulteriormente la posizione dei datori di lavoro che intendono comunque procedere all'autocertificazione, subordinando sia i ricongiungimenti che la prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 29, comma 3, lett. A; articolo 8- bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) alla prova documentale di adempimenti fiscali che nulla hanno a che vedere con l'idoneità stessa. Visto che il Comune può avvalersi di ben altre procedure per il controllo del pagamento ICI e tassa rifiuti, questa azione diventa un ulteriore disincentivo per il reperimento dell'abitazione da parte dello straniero; la richiesta di allegare «... planimetria catastale o fotocopia integrale dell'immobile o pianta o rilievo in originale in scala 1:50 ....» (articolo 3(2) lettera a) - c) del regolamento), si configura come un inspiegabile accanimento. Essendo il documento richiesto in possesso della pubblica amministrazione, ci si chiede perché non si debba auto-certificarlo. Il non aver previsto l'autocertificazione avvalora l'ipotesi di un provvedimento fatto per «scoraggiare» i proprietari di immobili dall'affittare le case alle persone immigrate; risulta evidente che la persona o la famiglia che non riesca ad ottenere il certificato di idoneità o il cui certificato indichi un numero di persone superiore a quanto previsto, non potrà avere il rinnovo del permesso di soggiorno, e questo indipendentemente dal tempo di residenza, dalle condizioni concrete e materiali di vita e di lavoro; non solo si chiede alla persona straniera di dimostrare, naturalmente a sue spese, di avere una casa, ma anche di dimostrare di disporre di un'abitazione che rispetti i parametri di edilizia residenziale pubblica. Come è noto, gran parte degli inquilini italiani, se sottoposti alla medesima condizione, correrebbero il rischio di non poter lavorare o di non poter convivere con la propria famiglia; inoltre il decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 43, comma 2 recita: «In ogni caso compie un atto di discriminazione: - lettera b) : chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità» -: se non ritenga illegittimo il suddetto provvedimento giacché viola il principio di parità di trattamento contenuto nel Testo Unico sull'immigrazione (articolo 2, comma 3: «La Repubblica Italiana... garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani») e come Lei ha affermato in sede di audizione «... andrebbero dritto alla Corte di Strasburgo a lamentare giustamente la violazoine dei loro diritti umani e quali misure nell'ambito delle proprie competenze intenda intraprendere per fermare questa iniziativa illegittima da parte del Comune di Prato. (5-00225)