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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00030 presentata da LULLI ANDREA (L'ULIVO) in data 27/09/2006

Atto Camera Mozione 1-00030 presentata da ANDREA LULLI mercoledì 27 settembre 2006 nella seduta n.043 La Camera, vista la proposta di regolamento presentata il 16 dicembre 2005 dalla Commissione europea relativa all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM (2005) 661); visto che sull'argomento si è espresso anche il Parlamento europeo che il 6 luglio 2006 ha approvato all'unanimità, con una sola astensione, una risoluzione favorevole all'introduzione nell'Unione europea di un sistema obbligatorio di indicazione del Paese di origine per una serie di prodotti importati che sono: tessili, abbigliamento, gioielleria, calzature, pelletteria, borse, lampade ed impianti di illuminazione, articoli in vetro e ceramica; visto inoltre che il Parlamento europeo, nella citata risoluzione, sottolinea l'importanza che annette all'introduzione del marchio di origine in virtù di due considerazioni principali: da una parte alcuni tra i maggiori partners europei come Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina hanno introdotto già il marchio di origine obbligatorio e dall'altra il sistema non solo garantirebbe trasparenza al consumatore ma aiuterebbe le PMI Ue esposte alla concorrenza globale ed ai danni della contraffazione dilagante; visto che nella risoluzione approvata si invita Commissione e Consiglio a compiere tutti i passi necessari per assicurare parità di condizioni con i partners commerciali che hanno già applicato le disposizioni in materia di marchio di origine e a porre in essere un'adeguata sorveglianza doganale; visto che la X Commissione della Camera dei Deputati sta esaminando dei provvedimenti legislativi (AC 664 e AC 848) che, riproducendo in maniera identica un testo complessivamente condiviso nella passata legislatura, reca l'istituzione di un sistema di etichettatura riguardante i prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea in cui sia evidenziato il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi (articolo 7) e la creazione di marchi appositi per prodotti realizzati totalmente in Italia e per prodotti nel cui processo di fabbricazione hanno contribuito imprese di altri Paesi (articoli 1 e 10); considerato che i giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 2648/06 hanno elaborato il seguente principio di diritto: «Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 Cp) la commercializzazione di beni del settore dell'abbigliamento con la dicitura " Italy ", che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiani, siano stati confezionati all'estero da maestranze non italiane, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità promuovendone l'acquisto»; rilevato che la sentenza pur avendo ad oggetto il comparto tessile, di fatto, ha un impatto più ampio in quanto presuppone una parziale revisione del concetto di «origine imprenditoriale» dei prodotti, secondo cui l'espressione «origine o provenienza» del prodotto si interpretava in relazione al soggetto cui si deve far risalire la responsabilità giuridica e produttiva e che pertanto garantisce la qualità del prodotto. Con la suddetta sentenza la Cassazione ha quindi parzialmente corretto questa impostazione per tutti i prodotti la cui notorietà è strettamente legata alla provenienza italiana; preso atto che la maggior parte dei partners commerciali dell'Unione europea hanno attualmente in vigore disposizioni che prevedono l'indicazione di origine per alcune categorie di prodotti importati e che non sono stati mai sollevati problemi di compatibilità tra tali misure e gli accordi del WTO in sede europea; considerato che il 15 settembre scorso a Canton è stato firmato un protocollo di intesa tra la Federazione tessile italiana e l'omologa China National Textile and Apparel Council finalizzato alla lotta alla contraffazione; considerato che la proposta di regolamento è in attesa di essere esaminata dal Consiglio che, in base all'articolo 133, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della CE delibera senza l'obbligo di acquisire il parere del Parlamento europeo, impegna il Governo: a sostenere con determinazione tale proposta di regolamento in sede di esame da parte del Consiglio europeo e ad attivarsi per accelerarne l'applicazione pratica in sede nazionale; a promuovere ogni opportuna iniziativa per favorire la tracciabilità dei prodotti del tessile abbigliamento calzature, al fine di una corretta informazione ai consumatori che li metta in condizioni di effettuare scelte libere e consapevoli e per conseguire le opportune tutele della salute dei lavoratori e degli utilizzatori finali. (1-00030) «Lulli, Provera, Capezzone, Affronti, Trepiccione, Ferdinando Benito Pignataro, Ruggeri, Mura, Burchiellaro, Chicchi, Vico, Tomaselli, Sanga, Martella, Testa, Giacomelli, Ghizzoni, Quartiani, Merloni, Frias, Fluvi».