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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01074 presentata da FABBRI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 27/09/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01074 presentata da LUIGI FABBRI mercoledì 27 settembre 2006 nella seduta n.043 FABBRI, TORTOLI, PICCHI e VERDINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35, comma 12 stabilisce che «i compensi in denaro per l'esercizio delle arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro», anche se per un anno è limitato a 1.000 euro e l'anno successivo a 500 per poi entrare definitivamente in vigore a 100 euro; è noto che molti cittadini, soprattutto le persone anziane, che di fatto usufruiscono più di ogni altro di prestazioni sanitarie, non posseggono carte di credito o blocchetto degli assegni, con l'ovvia conseguenza che costoro potrebbero subire danni per non poter ottenere prontamente i servizi sanitari professionali richiesti laddove il professionista, a norma della legge, rifiuti un pagamento in denaro contante. Altro disagio, ne consegue, è quello di doversi recare in banca per fare un bonifico con la relativa perdita di tempo, magari in precaria salute, e un aumento, se pur limitato, dei costi, dovendo pagare anche il servizio bancario. Senza dire che non soltanto i professionisti, ma proprio i cittadini tutti, soprattutto le persone anziane, saranno maggiormente penalizzati, trovandosi di fronte a ritardi o addirittura rifiuti di prestazioni professionali; inoltre, la norma probabilmente determina un ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Si pensi al cittadino europeo che trovandosi in Italia per un viaggio di piacere o di lavoro non abbia portato con sé il carnet degli assegni ovvero la carta di credito o il bancomat. Poniamo l'ipotesi che abbia bisogno urgente di cure sanitarie specialistiche: non potrebbe usufruirne perché non ha con sé i mezzi di pagamento indicati all'articolo 35, comma 12; del pari, il problema si pone per gli extracomunitari che notoriamente non hanno gli strumenti di pagamento indicati dall'articolo 35, comma 12: la norma appare dunque discriminante per alcune categorie di cittadini -: in osservazione e in conseguenza di tutto ciò per sapere se Ella non ritiene opportuno esonerare da tale previsione normativa, le professioni sanitarie. (4-01074)