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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01143 presentata da VERDINI DENIS (FORZA ITALIA) in data 03/10/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01143 presentata da DENIS VERDINI martedì 3 ottobre 2006 nella seduta n.046 VERDINI, PICCHI, FABBRI e TORTOLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge 4 agosto 2006, n. 248 all'articolo 35, comma 12 stabilisce che «i compensi in denaro per l'esercizio delle Arti e Professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché medianti sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro», anche se per un anno è limitato a 1.000 euro e l'anno successivo a 500 per poi entrare definitivamente in vigore a 100 euro; questa disposizione appare in contrasto con le norme più elementari della riservatezza, soprattutto nel campo della sanità; la persona che si sottopone ad una visita di controllo (anche presso l'oncologo, il ginecologo, il dentista, il sessuologo e altri) nel momento in cui paga le competenze al professionista con i mezzi di pagamento sopra indicati, di fatto porta la propria banca, il proprio istituto emittente di carta di credito o il proprio ufficio postale a conoscenza del proprio stato di salute; è evidente che questa persona si possa sentire moralmente danneggiata poiché ogni soggetto addetto al trattamento dei suoi dati presso i suddetti istituti e uffici può trarre conclusioni sullo stato di salute del cliente (anche se, per obbligo di legge e morale e per deontologia professionale, lo stesso eviterà di diffondere tali notizie); ancora, ad esempio, un piccolo imprenditore, un professionista o un cittadino comune che usufruiscono di fidi bancari quali un mutuo, uno scoperto di conto corrente o un prestito in qualunque forma, potrebbero sentirsi sotto il controllo del proprio istituto bancario; ad avviso dell'interrogante, infatti, è pensabile che la banca, potendo effettuare osservazioni sul tipo e sulla quantità delle visite effettuate e pagate (per esempio di oncologia), rifiuti dei prestiti a un soggetto temendo che lo stesso possa non essere in grado di restituirli per ragioni di salute. Ciò causerebbe un notevole danno alla vita quotidiana e all'attività professionale; un analogo problema sussiste anche per una persona la quale effettui visite di carattere molto personale e le paghi con uno strumento emesso da una banca presso cui potrebbero lavorare dei suoi amici, i quali dunque per ragioni d'ufficio potrebbero venire a conoscenza di tale visita, cosa la quale potrebbe essere alquanto imbarazzante -: se non ritenga opportuno, in conseguenza di quanto esposto, adottare iniziative normative per esonerare dal disposto dell'articolo 35 citato le attività o prestazioni professionali che tocchino la sfera della privacy. (4-01143)