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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00036 presentata da CACCIARI PAOLO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 04/10/2006

Atto Camera Mozione 1-00036 presentata da PAOLO CACCIARI mercoledì 4 ottobre 2006 nella seduta n.047 La Camera, premesso che: la «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» n. 36 del 22 febbraio 2001 attribuisce allo Stato, tra le altre, «le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) , numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1; il principio di precauzione è ampiamente enunciato all'articolo 174 del trattato Unione europea, nel decreto ministeriale 381/98, nella legge quadro 36/01 e nei decreti attuativi 8 luglio 2003; il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute umana si fa sempre più preoccupante, come hanno messo in evidenza alcuni studi condotti recentemente con tecniche sia consolidate che sperimentali, tra i quali figurano l'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, l'ISPESL e l'Istituto superiore di sanità; considerato che: con decreto 23 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti» all'articolo 7 si stabilisce che: «Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge quadro 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici»; e con decreto 23 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla «Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz» all'articolo 7 si stabilisce che «Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge quadro 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici»; come sancito dalla Sent. 307/03 della Corte costituzionale la determinazione delle soglie (obiettivi di qualità) deve essere fondata sulla conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto, cioè la salute dei cittadini; l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Sent. 9893/00) ha sancito che «l'estensione dell'accertamento del pericolo per la salute conseguente ad esposizioni E.M. deve essere fatta sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere e, quindi, anche prescindendo dai limiti di emissione ed immissione posti dalla normativa, impegna il Governo a ridefinire in modo assolutamente prudente e precauzionale, nel più breve tempo possibile, i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici indicati nei due decreti del 23 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei ministri. (1-00036) «Cacciari, Acerbo, Perugia, Smeriglio, Caruso, Migliore».