Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00165 presentata da MANZIONE ROBERTO (L'ULIVO) in data 05/10/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00165 presentata da ROBERTO MANZIONE giovedì 5 ottobre 2006 nella seduta n.048 MANZIONE - Ai Ministri della giustizia, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale - Premesso che: la Società consortile I.A.C.P.-Futura a r.l. è stata costituita l'8 maggio 1997 a Salerno, ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, fra lo I.A.C.P. Salerno e la società ICA srl dei fratelli Chechile; la finalità principale della società consortile era relativa alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata, in conformità con la disciplina normativa vigente (legge 167/1962; legge 865/1971; legge 457/1978; legge 25/1980; legge 179/1992 e regolamenti e statuizioni della Regione Campania); tale impianto normativo delimita l'ambito di operatività della Società, indica i dispositivi procedurali ed attuativi dei programmi edilizi in ordine alla configurazione urbanistica e dimensionale, alla localizzazione ed assegnazione dei suoli, alla costituzione del diritto di superficie ed al limite del prezzo di vendita degli alloggi (in merito a tale ultimo aspetto, si evidenzia il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, recepito con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7844 del 2 ottobre 1996 che fissa le modalità di determinazione dei costi e i massimali degli importi di cessione degli alloggi, pari ad 823,75 euro al metro quadrato, cosiddetto quadro tecnico economico (Q.T.E.); nella determinazione dei costi, a detta ultima somma (rapportata ai metri quadrati dell'alloggio) vanno sommati l'Iva al 4 per cento, le spese notarili, eventuali oneri di preammortamento maturati sull'importo di mutuo richiesto dagli acquirenti; sono inoltre riconosciute e contabilizzate eventuali opere aggiuntive quali, ad esempio, rimozione e bonifica dei prefabbricati e manufatti dismessi, opere preliminari prescritte dalle competenti soprintendenze; opere di eliminazione del rischio idrogeologico prescritte dalle competenti autorità di bacino ed opere di urbanizzazione secondarie; il Q.T.E. vigente, e gli eventuali oneri aggiuntivi sopra descritti, costituiscono il parametro che viene determinato, nella convenzione ex articolo 35, legge 865/1971, sottoscritta con il Comune concedente le aree, per determinare il prezzo di cessione degli alloggi attuando, così, la dichiarazione di pubblico interesse che viene attribuito al programma edilizio con l'adozione della delibera consiliare di concessione del diritto di superficie; per tale motivo la Società consortile I.A.C.P.-Futura assume il ruolo di soggetto concessionario e, quindi, riveste la funzione di tramite realizzativo di opere di pubblico interesse. Occorre, sul punto, precisare che soltanto di recente la Regione Campania (con delibera della Giunta regionale della Campania n. 786 del 16 giugno 2006) ha adeguato i massimali del Q.T.E. incrementandoli ad 1.123,50 euro, adeguamento che comunque non si applica agli interventi in corso di esecuzione; nel contesto rappresentato, appare evidente come l'attività della Società consortile non possa derogare dal complesso dell'impianto normativo fin qui evidenziato, e che, quindi, non possa assolutamente conseguire utili, essendo predeterminato il prezzo di cessione degli alloggi; in teoria, la società consortile potrebbe produrre utili soltanto dall'aumento dei ricavi e quindi soltanto dall'incremento del prezzo di vendita degli alloggi, contravvenendo però a tutte le prescrizioni legislative regolanti il settore, attingendo illegittime risorse dalle tasche dei cittadini acquirenti, in dispregio dei fondamenti costitutivi della stessa Società; a quanto è dato sapere, sembrerebbe che recentemente il socio privato della IACP-Futura (che detiene la maggioranza) abbia tentato di trasformare la Società consortile in una sorta di "società immobiliare", che specula sul prezzo di vendita degli alloggi; per dare un'improponibile giustificazione a questo disegno speculativo, sarebbe stato redatto ed approvato il bilancio dell'anno 2005 presentando un'ingente perdita del tutto artificiosa, attraverso l'occultamento di parte dei ricavi e la contestuale previsione di debiti inesistenti verso il socio privato, questi artifizi, ove effettivamente accertati, servirebbero a dilatare i debiti della società consortile, determinando - per il ripiano del disavanzo - un notevole incremento del prezzo delle singole unità abitative in corso di cessione ai vari acquirenti, si chiede di conoscere: se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa; quali verifiche urgenti si intendano disporre per evitare che i cittadini della provincia di Salerno siano costretti a corrispondere alla società I.A.C.P.-Futura corrispettivi maggiori di quelli previsti per legge per la cessione degli alloggi; se i bilanci della società consortile I.A.C.P.-Futura a r.l. siano da ritenersi legittimamente redatti ed approvati. (3-00165)