Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00276 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 09/10/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00276 presentata da MARCO LION lunedì 9 ottobre 2006 nella seduta n.049 LION. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante «revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», ha uniformato la normativa nazionale alla corrispondente regolamentazione comunitaria in materia di concimi ed ai sensi del relativo articolo 17, ha abrogato la previgente legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti»; ai sensi della citata legge n. 748 del 1984, con decreto 3 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, sono stati ulteriormente modificati gli allegati alla stessa legge relativi ai nuovi concimi nazionali, agli ammendanti, ai correttivi, ai substrati di coltura, alle matrici organiche, ai prodotti ad azione specifica. In tale sede, con riferimento agli ammendanti ed ai correttivi, si è provveduto a modificare il tenore massimo consentito in rame totale espresso in mg/kg e riferito alla sostanza secca, fissandolo nella cifra di 230; nel compilare gli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, equivalenti agli allegati alla corrispondente ex legge n. 748 del 1984, sono stati riportati in maniera errata o incompleta alcuni valori che da ultimo erano stati fissati dal citato decreto ministeriale 3 novembre 2004. Si tratta, nello specifico, del tenore massimo consentito in rame totale per gli ammendanti ed i correttivi, che nell'allegato 2, alla voce «2. Ammendanti», ai Numeri 3, 4 e 5, è indicato con la cifra 150 mg/kg, invece che con la cifra 230 mg/kg, come allo scopo correttamente fissato nell'iniziale tabella di cui alla voce «1. Premessa» dello stesso allegato 2. Sempre con riferimento all'allegato 2 di cui trattasi, un altro refuso concerne l'omessa unità di misura relativa al titolo minimo in carbonio (C), di cui alla voce «2. Ammendanti», N. 5, colonna 4, rigo quarto, in cui nella dicitura «C organico minimo 25 per cento», manca l'indicazione «sul secco»; a causa di tali mancanze, dovute puramente ad errori di trascrizione, si è creata una incresciosa e gratuita situazione di incertezza che sta ledendo in maniera concreta gli interessi degli operatori cui la normativa in oggetto fa riferimento, tra cui gli operatori del settore del compostaggio -: se non intenda con la massima urgenza adottare le iniziative normative volte a correggere gli errori numerici e le omissioni di grandezza citate in premessa, in tal senso riportando il valore di 230 mg/kg per il rame totale, nonché la misura in sostanza secca per il titolo minimo di carbonio, nelle parti in cui lo necessita l'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006, ciò, se del caso, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.(5-00276)