Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00332 presentata da PORETTI DONATELLA (LA ROSA NEL PUGNO) in data 25/10/2006
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00332 presentata da DONATELLA PORETTI mercoledì 25 ottobre 2006 nella seduta n.059 PORETTI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la legge n. 210 del 2005 prevede la possibilità della donazione anonima delle cellule staminali del cordone ombelicale presso banche esclusivamente pubbliche e gestite dal Servizio Sanitario Nazionale; il decreto del Ministro della Sanità 7 settembre 2000, adottato in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, ha tuttavia riconosciuto (articolo 5) il diritto di esportare e conservare all'estero, per uso autologo, le cellule staminali del cordone ombelicale, previa autorizzazione, volta per volta, del Ministero della sanità; in attuazione del suddetto decreto ministeriale sono state adottate, con cadenza annuale, una serie di ordinanze ministeriali per disciplinare nel dettaglio il procedimento per il rilascio della prescritta autorizzazione ministeriale; l'ultima di queste ordinanze (OO.MM 13 aprile 2006) scadrà nella primavera del 2007; l'ordinanza ministeriale 7 aprile 2005 ha previsto l'obbligo per i richiedenti di allegare alla richiesta di autorizzazione una documentazione attestante l'avvenuto counselling (mediante colloquio telefonico) con il Centro nazionale per i trapianti, mentre l'ordinanza ministeriale 13 aprile 2006 ha previsto che i markers dell'epatite B, C e dell'HIV devono essere eseguiti sul siero materno non prima dell'ultimo mese di gravidanza (mettendo a rischio l'accesso alla pratica per le partorienti premature); a quanto risulta all'interrogante, negli ultimi mesi si sono registrate difficoltà crescenti nello svolgimento del counselling con il Centro nazionale trapianti. In particolare, si registrano lunghi tempi di attesa (anche in casi dichiarati di parto imminente), tempi di durata dei colloqui estremamente lunghi (in alcuni casi di ore), discutibilità delle informazioni fornite (sotto l'aspetto della fondatezza e dell'obiettività scientifica in merito alla pratica della conservazione autologa), indebito rifiuto del conseulling prima del 30 o giorno antecedente la data presunta del parto (ciò che rende di fatto impossibile l'esportazione del sangue cordonale alle donne che partoriscono prematuramente); l'atteggiamento del Centro nazionale trapianti nell'esercizio dei compiti ad esso affidati dall'ordinanza ministeriale 13 aprile 2006 appare, nel complesso, ispirato a finalità che, a giudizio dell'interrogante, non sembra eccessivo definire «ostruzionistiche», in quanto volto a dissuadere i soggetti richiedenti dal ricorso alla pratica della conservazione per uso autologo e impedire di fatto, imponendo lunghi tempi di attesa per lo svolgimento del counselling , il completamento dell'iter autorizzatorio in tempo utile (ossia prima del parto), soprattutto alle donne con parto prematuro; secondo un'indagine condotta dalla guardia di Finanza sulla Banca del cordone ombelicale dell'ospedale di Sciacca (al secondo posto nel mondo per il numero di unità criopreservate, dopo la Banca di New York, e al primo posto sia in Italia sia in Europa), sembrerebbe che molti esami obbligatori sulle sacche di sangue raccolte non siano effettuati e, tra questi, anche quelli immunologici da compiere a 6-12 mesi dalla donazione sia sulla madre sia sul bambino, il cui sangue cordonale viene donato e dai quali si potrebbero evidenziare patologie infettive (le malattie, come Aids e diverse epatiti, si potrebbero infatti manifestare dopo la donazione sul paziente); sempre più persone ricorrono alla conservazione per uso autologo del sangue del cordone ombelicale in banche private all'estero di cui non si conoscono le misure di controllo e di conservazione oltre alle modalità di trasporto con cui viene restituito il sangue, rendendolo spesso inservibile una volta tornato in Italia -: se non si ritenga necessario per una maggiore sicurezza di coloro che vogliono conservare il sangue cordonale per uso autologo e di coloro che vogliono usufruire di quello donato nelle banche pubbliche, rendere legale anche in Italia l'istituzione di banche private per la conservazione del sangue cordonale.(5-00332)