Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00232 presentata da VANO OLIMPIA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 07/11/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00232 presentata da OLIMPIA VANO martedì 7 novembre 2006 nella seduta n.065 VANO - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni - Premesso che: in seguito ad accordi sindacali, nel gennaio 2006 Poste Italiane S.p.A. ha deciso di assumere a tempo indeterminato i lavoratori precedentemente assunti con contratti a tempo determinato a partire dal 1° luglio 1997, che avessero presentato ricorso per ottenere la conversione del contratto; l'accordo stipulato prevede la possibilità di accedere ad una graduatoria per le assunzioni anche per coloro che, pur avendo lavorato a tempo determinato, non siano ricorsi al giudice del lavoro; in particolare, come si evince dagli organi di stampa, le Parti (Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL) hanno evidenziato che, in concomitanza con i primi positivi risultati di bilancio, l'Azienda si è trovata a fronteggiare un nuovo filone vertenziale sui contratti a tempo determinato, quasi interamente riconducibile all'utilizzo di contratti a termine nel periodo 1998/2002 e che si colloca in una fase in cui la società sta sviluppando il Piano industriale 2006-2008 finalizzato a predisporre le condizioni necessarie per realizzare il processo di liberalizzazione del servizio postale previsto per il 2009; in linea con quanto previsto nella Dichiarazione programmatica di cui al vigente CCNL, le Parti contraenti si sono assunte l'impegno di valorizzare le azioni sin qui poste in essere al fine di sostenere il percorso di crescita dell'Azienda, ulteriormente rafforzando quelle tese a collocare Poste Italiane tra le migliori poste europee in termini di qualità postale e di redditività, garantendo nel contempo gli attuali livelli di servizio universale; in tale contesto, peraltro, le Parti hanno osservato come l'evoluzione degli scenari del mercato di riferimento e le sfide della concorrenza pongono l'esigenza di pervenire ad un assetto occupazionale caratterizzato da maggiore stabilità, sia sotto il profilo quantitativo che in un'ottica di evoluzione del mix professionale; l'entità dei ricorsi attivati ed il trend delle pronunce giudiziali - comportanti un rilevante volume di riammissioni in servizio - hanno significativamente condizionato, a decorrere dal 2003, le scelte via via operate dall'Azienda sul fronte gestionale; le iniziative sin qui attuate - sulla scorta di specifiche intese tra le parti, sottoscritte a partire dal luglio 2004 - hanno consentito di arginare solo parzialmente gli effetti negativi del fenomeno e, alla luce delle evoluzioni assunte dallo stesso, risultano inidonee ad affrontare la situazione in una ottica risolutiva; la rilevanza della tematica ha da tempo sollecitato il dibattito a livello istituzionale, che nella XIV legislatura aveva peraltro indotto la IX Commissione (Trasporti) della Camera, con l'apposita risoluzione 8-00138 adottata in data 28 luglio 2005, ad impegnare il Governo a trovare una soluzione equilibrata alla materia in oggetto, attraverso specifici strumenti normativi e la valorizzazione della contrattazione collettiva; la legge finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266 ha introdotto una espressa previsione in ordine all'utilizzo dei contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste; considerato che : il fenomeno fin qui maturato e così circoscritto si inserisce, peraltro, in un più ampio contesto aziendale interessato da processi di trasformazione e sviluppo dell'azienda Poste Italiane che necessiterebbero della presenza di un quadro occupazionale chiaro e definito; per garantire il governo dei medesimi processi e sino alla loro definizione, le parti hanno osservato come sia indispensabile ricorrere a soluzioni flessibili e temporanee - correlate alle sottese esigenze tecniche, organizzative e produttive - al fine di evitare che l'inserimento di nuovo personale possa pregiudicare la ricollocazione del personale già stabilmente occupato in azienda; in coerenza con quanto sopra le Parti -anche con riferimento all'intervenuta decretazione del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.- auspicavano la definizione di soluzioni normative che potessero ulteriormente favorire processi di armonico turn-over aziendale; alla luce di quanto osservato, le parti contraenti hanno convenuto di operare in un'ottica di consolidamento del rapporto di lavoro verso coloro che avessero già precedentemente lavorato in Azienda con contratto di lavoro a tempo determinato e che, alla data dell'accordo, vi stessero ancora operando in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato; a tal fine, le parti precisavano che il consolidamento sarebbe avvenuto attraverso la sottoscrizione di un verbale di accordo comportante: rinuncia dell'interessato agli effetti giuridici/economici della sentenza di riammissione in servizio, ad ogni altra pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento adottati dalla Società in sede di riammissione nonché ad ogni altro diritto, credito e/o pretesa derivante e/o comunque connessa al rapporto "di fatto" intercorso con la Società per effetto della riammissione in servizio e fino alla data di sottoscrizione del verbale individuale di accordo che ne avrebbe dato esemplificativa menzione; rinuncia ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con l'Azienda, diversi da quello che ha originato la riammissione di cui al precedente alinea; accettazione da parte aziendale delle rinunce di cui sopra; assunzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo individuale e con anzianità convenzionale valida a tutti gli effetti contrattuali dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio; accettazione della sede di lavoro disposta dall'Azienda in fase di riammissione o con autonomo provvedimento datoriale adottato in via gestionale nonchè delle mansioni affidate; conferma e accettazione da parte dell'interessato dell'inquadramento in essere al momento della sottoscrizione del verbale di accordo individuale; trasferimento in capo alla posizione amministrativa conseguente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro del TFR , delle ferie e di ogni altra competenza e spettanza maturate nel quadro del rapporto "di fatto" intercorso con l'Azienda alla data di sottoscrizione del verbale di accordo individuale; disciplina delle spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di contratti a termine afferenti la fase cautelare, quella di merito nonché eventuali successive procedure esecutive, alla stregua di quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali; restituzione da parte dell'interessato degli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi di mancato impiego; la società Poste italiane ha in quella sede manifestato la propria disponibilità a valutare "specifici casi delicati per i quali, in relazione alle loro peculiarità correlate alla entità complessiva delle somme da restituire", si sarebbero potuti ipotizzare piani di rateizzazione del debito; a fronte di questi impegni assunti da Poste italiane S.p.A., permane tuttavia a giudizio dell'interrogante, una situazione di irragionevole ed illegittima disparità di trattamento nei confronti di lavoratori non ammessi al programma di stabilizzazione, per i quali alcuni giudici del lavoro (in particolare, ma non solo, relativamente alla Corte di Appello di Salerno, quale giudice di impugnazione) hanno negato il diritto alla conversione del contratto a tempo determinato in assunzione a tempo indeterminato, pur sussistendone i requisiti essenziali, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta; se non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito all'esito degli impegni assunti dalla suddetta Società in sede di contrattazione collettiva nazionale; se non ritenga opportuno acquisire maggiore contezza delle ragioni per le quali, a fronte di situazioni del tutto omogenee, a taluni lavoratori non è stato riconosciuto il diritto alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. (3-00232)