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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01532 presentata da CASTAGNETTI PIERLUIGI (L' ULIVO) in data 08/11/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01532 presentata da PIERLUIGI CASTAGNETTI mercoledì 8 novembre 2006 nella seduta n.065 CASTAGNETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: dal combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'articolo 110, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) si desume che non sono deducibili i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2002, modificato dal decreto ministeriale 22 marzo 2002. Tuttavia, qualora i componenti negativi di reddito siano separatamente indicati nella dichiarazione, e sempre che il contribuente fornisca all'amministrazione finanziaria le prove indicate nel menzionato comma 11 (svolgimento di un'attività commerciale effettiva o effettivo interesse economico all'effettuazione delle transazioni), la deduzione è ammessa, in deroga alla previsione del comma 10; la separata indicazione dei componenti negativi costituisce, quindi, condizione autonoma e necessaria, anche se non sufficiente, ai fini della deducibilità degli stessi, come peraltro già precisato nella risoluzione 46/E del 16 marzo 2004 dell'Agenzia delle entrate; nel caso in cui i costi non siano stati separatamente indicati in dichiarazione, al contribuente non è consentito correggere la dichiarazione, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 2, commi 8 e 8- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Dalla correzione della dichiarazione non discende né una rettifica del reddito a favore del fisco, né una rettifica dello stesso a favore del contribuente. La separata indicazione dei costi, realizzata eventualmente in sede di rettifica della dichiarazione non determina quindi un aumento della base imponibile del contribuente (presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'articolo 2), né una riduzione della stessa (presupposto per l'applicazione del comma 8- bis , come si desume dalla Circolare 6/E del 25 gennaio 2002); la ratio della norma recata dal citato articolo 110, comma 11, è quella di predisporre le condizioni necessarie perché il monitoraggio delle operazioni intercorse con paesi a regime fiscale privilegiato possa effettuarsi costantemente e con la medesima efficacia; in caso di correzione della dichiarazione (che non dà luogo a rettifica né in aumento né in diminuzione del reddito), «il contribuente può rimediare all'omissione attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, integrativa, nella quale sono indicati separatamente i costi, senza particolari limiti di tempo, ma a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche» (Agenzia delle entrate nella risoluzione 17 gennaio 2006 n. 12/E); al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha altresì evidenziato che qualora la dichiarazione in rettifica, effettuata prima dell'avvio dell'attività di controllo, venga presentata nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo n. 472 del 1997, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso; in tal caso l'ammontare minimo della sanzione da versare è ridotto di un quinto. Di contro, qualora la correzione della dichiarazione non sia più consentita, perché già avviata l'attività di accertamento, gli Uffici procederanno al recupero a tassazione dei costi non separatamente indicati e, pertanto, indebitamente dedotti; risulta all'interrogante che molti operatori, studi professionali ed associazioni in sede di mera compilazione del modello Unico non hanno inserito, per pura dimenticanza o leggerezza, tali costi tra le variazioni in aumento ed in diminuzione, rendendo così queste spese indeducibili; una serie di imprese si trovano ora escluse dalla condizione di non poter presentare una dichiarazione integrativa per questa omissione, in quanto sono state oggetto di verifica fiscale, con pesanti conseguenze sul piano economico -: se il Governo non ritenga opportuno intervenire in merito, anche con un'apposita iniziativa legislativa, se necessario, per risolvere la questione in modo favorevole a quei contribuenti interessati, responsabili unicamente di un semplice errore formale. (4-01532)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 23 aprile 2007 nell'allegato B della seduta n. 148 All'Interrogazione 4-01532
presentata da CASTAGNETTI Risposta. - La problematica posta dall'interrogante, concernente le deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi afferenti ad operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori a regime Fiscale privilegiato (c.d. «paradisi fiscali») ha trovato, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), adeguata soluzione. Infatti, il comma 11, ultimo periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, vigente prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007, fissava la regola secondo cui la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati era « ... comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontaci dedotti». Il legislatore è intervenuto in materia con i commi 301, 302 e 303 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ridisegnando le regole di deducibilità dei componenti negativi di cui trattasi ed il relativo regime sanzionatorio. In particolare, è rimasta ferma la regola che impone di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni poste in essere con imprese domiciliate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; tuttavia, con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 11, dell'articolo 110 del Testo unico delle imposte sui redditi, la conseguenza della mancata indicazione non è più l'indeducibilità dei menzionati componenti negativi. Infatti, tramite l'inserimento del comma 3- bis nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è stata istituita una apposita sanzione, consistente nel pagamento di una somma « ... pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000». Pertanto, l'inosservanza dell'adempimento relativo alla separata indicazione di detti oneri non rende i costi indeducibili ma comporta unicamente l'irrogazione, a carico del contribuente inadempiente, delle sanzioni previste al nuovo comma 3- bis dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 471 del 1997. Inoltre, il legislatore ha avuto cura di dettare la disciplina di diritto intertemporale stabilendo che la menzionata sanzione si applica anche alle violazioni commesse in data antecedente al 1 gennaio 2007 - data di entrata in vigore della legge finanziaria - sempre che il contribuente fornisca la prova richiesta dall'articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi. In tal caso resta comunque ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. Fermo restando che per beneficiare della deducibilità dei costi non indicati separatamente in dichiarazione occorre fornire la prova di cui al citato articolo 110, comma 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento alla sanzione applicabile la modifica normativa fa riferimento a due fattispecie diverse. In particolare, nel caso in cui la violazione sia stata contestata a seguito di accessi, ispezioni o verifiche dell'amministrazione finanziaria, è applicabile solo la sanzione proporzionale di cui al nuovo comma 3- bis del citato articolo 8. Nel caso in cui, invece, il contribuente non abbia subito accessi, ispezioni o verifiche, egli potrà presentare dichiarazione integrativa; in tal caso sarà applicata la sola sanzione in misura fissa prevista dal citato articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Si segnala, infine, che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, ha, fra l'altro, fornito opportuni chiarimenti in proposito. Il Viceministro dell'economia e delle finanze: Vincenzo Visco.



 
Cronologia
giovedì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 327 voti favorevoli e 227 contrari, l'emendamento 2.500 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e soppressivo degli articoli da 3 a 47-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 1750), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e soppressivo dei successivi articoli del d.d.l. C. 1746- bis, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.