Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00236 presentata da ALFONZI DANIELA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 08/11/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00236 presentata da DANIELA ALFONZI mercoledì 8 novembre 2006 nella seduta n.067 ALFONZI, EMPRIN GILARDINI, TURIGLIATTO - Ai Ministri della salute, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: il decreto legge n. 166 del 29 aprile 1987 aveva stabilito che "la cremazione, di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, è servizio pubblico gratuito", parificando, quindi, la cremazione all'inumazione; la legge 440/1987 aveva sancito la gratuità della cremazione equiparandola dal punto di vista economico alla sepoltura comune in terra, facendola diventare un servizio pubblico e gratuito rientrante tra le attività cimiteriali e tra le competenze attribuite ai comuni, contribuendo così alla notevole crescita delle cremazioni; il decreto legge 392/2000 aboliva la gratuità della cremazione riservandone la gratuità alle sole situazioni di disagio sociale e la legge 130/2001 confermava tale indirizzo; l'ultimo adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali fissate con decreto del ministro dell'interno in data 16 maggio 2006 sono rispettivamente di 424,95 euro e di 171,70 euro. l'articolo 411 del Codice penale (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) disponeva che chiunque distruggesse, sopprimesse o sottraesse un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne disperdesse le ceneri, fosse punito con la reclusione da due a sette anni e che la pena fosse aumentata se il fatto fosse stato commesso in cimiteri o altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia; la legge 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia, di cremazione e dispersione delle ceneri" ha modificato l'articolo 411 ed aggiunto due nuovi commi conseguentemente ai quali non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto mentre la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da cinque milioni a venticinque milioni di lire; le modalità procedurali per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'ufficiale di stato civile sono subordinate alla modificazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 -Regolamento di polizia mortuaria; l'articolo 3 della legge 130/2001 dispone, infatti, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Regolamento di polizia mortuaria debba essere modificato "su proposta del Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per consentire la dispersione delle ceneri nel rispetto della volontà del defunto" in area appositamente destinata all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la modifica del Titolo V della Costituzione ha sottratto al Ministero della salute la potestà regolamentare attribuendola alla Conferenza Stato-Regioni; in assenza di una legge-quadro nazionale capace di definire i principi e gli indirizzi generali, otto regioni, tra cui il Piemonte, la Lombardia, l' Emilia Romagna, l'Umbria e la Toscana, hanno legiferato in materia, dando così vita ad una struttura normativa complessivamente disomogenea, mentre si è determinata una situazione di diritto negato nel resto del territorio italiano; l'art. 8 della legge 130/2001 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge siano definite con decreto le norme tecniche per la realizzazione dei nuovi forni crematori, per l'ammodernamento di quelli esistenti e per la tecnologia e i materiali da utilizzare nella costruzione delle bare destinate alla cremazione, ma che tale decreto non è stato ad ora emanato; il disegno di legge recante la disciplina del settore funerario (AC 4144) nella XIV legislatura è stato approvato da entrambe le Camere, ma l' iter di approvazione non si è concluso a causa della scadenza della legislatura, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo ritengano necessario assumere tempestivamente i provvedimenti atti a rendere applicabile la legge 130/2001 ed a garantire il trattamento unitario su tutto il territorio nazionale dei defunti e delle loro ceneri; se ritengano opportuno reintrodurre il criterio della gratuità per incentivare la cremazione di cadaveri; se ritengano opportuno e urgente mettere fine al disagio di quanti e quante sono in attesa di poter disperdere le ceneri dei loro cari rispettando al fine la volontà. (3-00236)