Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00049 presentata da BUONFIGLIO ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 16/11/2006
Atto Camera Mozione 1-00049 presentata da ANTONIO BUONFIGLIO giovedì 16 novembre 2006 nella seduta n.073 La Camera, premesso che: la legge 3 agosto 2004, n. 204, approvata all'unanimità dal Parlamento nel corso della XIV legislatura, ha introdotto il principio dell'indicazione obbligatoria nell'etichettatura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari; il provvedimento demanda ad appositi decreti interministeriali la definizione delle modalità per la indicazione dell'origine per i singoli prodotti alimentari, in relazione alla specificità di ciascuna filiera agroalimentare; tali decreti interministeriali devono essere previamente notificati alla Commissione europea in esecuzione dell'obbligo imposto agli Stati membri dalla Direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nell'ambito delle norme e delle regolamentazioni tecniche; la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con comunicazione del 13 ottobre 2006 ha chiesto, tramite la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, «se le autorità italiane competenti hanno intenzione di procedere all'abrogazione formale della legge in parola», prospettando l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato UE; la presunta contrarietà della legge n. 204 all'articolo 28 del Trattato in quanto «incita il consumatore a preferire i prodotti nazionali» non è condivisibile tenuto conto che l'indicazione dell'origine non costituisce una misura di natura protezionistica del prodotto nazionale e non rappresenta un ostacolo tecnico agli scambi assicurando parità di trattamento tra gli operatori commerciali, sia nazionali che esteri; la posizione assunta dalla Direzione generale risulta, in ogni caso, ingiustificata atteso che, come evidenziato, la legge n. 204 ha introdotto esclusivamente una previsione di principio che, per produrre effetti nei confronti degli operatori economici, necessita di disposizioni attuative che devono essere notificate ai competenti organi comunitari, come, del resto, verificatosi in occasione dei decreti sul latte fresco e sulla passata di pomodoro; le previsioni contenute nella legge n. 204 rappresentano uno strumento indispensabile per la tutela del made in Italy agroalimentare, collocandosi all'interno del più ampio processo normativo finalizzato ad assicurare la tutela del consumatore attraverso una informazione chiara e completa nell'etichettatura dei prodotti alimentari, impegna il Governo a non assumere, sulla base delle suddette considerazioni, iniziative dirette all'abrogazione della legge 3 agosto 2004, n. 204 e a difendere dinnanzi la Corte di Giustizia europea la stessa legge ove gli Organi comunitari diano inizio alla prospettata procedura di infrazione contro lo Stato italiano. (1-00049) «Buonfiglio, Mellano, Servodio, Pertoldi, Satta, Realacci, Turci, Buglio, Oliverio, Balducci, Castellani, Germontani, Minardo, Porcu, Misuraca, Marinello, Ruvolo, Amoruso, Licastro Scardino, Paolo Russo, Benedetti Valentini, Ulivi, Cosenza, Taglialatela, Pedrizzi, Volontè, Lisi, Antonio Pepe, Patarino, Martinello, Bellotti, Catanoso, Delfino, Lion».