Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00260 presentata da DE ANGELIS MARCELLO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 21/11/2006
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00260 presentata da MARCELLO DE ANGELIS martedì 21 novembre 2006 nella seduta n.077 DE ANGELIS - Al Ministro della salute - Risulta all'interrogante che: con deliberazione del 24 gennaio 2005 n. 33, il dott. Rodolfo Rispoli è stato nominato Direttore amministrativo della ASL di Chieti con decorrenza dal 24 gennaio 2005 e fino al 23 gennaio 2008; il 24 gennaio 2005, il dott. Rodolfo Rispoli stipulava, con il Direttore generale della ASL di Chieti dott. Luigi Conga un contratto, a tempo determinato, di prestazione intellettuale per la qualifica di Direttore amministrativo presso la stessa Azienda; il predetto contratto a tempo determinato, con decorrenza 24 gennaio 2005 era convenuto per una durata triennale; il 1° dicembre 2005 veniva nominato quale Direttore generale presso la ASL di Chiesti il dott. ing. Mario Maresca; con deliberazione n. 2 del 1° dicembre 2005 il Direttore generale della ASL di Chieti appena assunta la funzione, revocava l'incarico di Direttore amministrativo al dott. Rodolfo Rispoli, disponendo la risoluzione del rapporto di collaborazione e con deliberazione n. 4 del 1° dicembre 2005 il Direttore generale della ASL di Chieti provvedeva a nominare la dott.sssa Giulietta Capocasa quale nuovo Direttore amministrativo, per la durata di cinque anni; il dott. Rodolfo Rispoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 del codice di procedura civile chiedeva, con ricorso al giudice unico del Tribunale di Chieti - Sezione lavoro, di sospendere in via d'urgenza l'efficacia delle deliberazioni nn. 2 e 4, del 1° dicembre 2005, adottate dal Direttore generale della ASL di Chieti, nonché gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti; il giudice unico del lavoro del Tribunale di Chieti, con ordinanza depositata il 10 gennaio 2006, confermava il provvedimento già reso, inaudita altera parte , sospendendo gli effetti delle deliberazioni nn. 2 e 4, del 1° dicembre 2005, adottate dal Direttore generale della ASL di Chieti; detta ordinanza veniva impugnata, con reclamo, dalla ASL di Chieti innanzi al Tribunale di Chieti, in sede collegiale; il Tribunale di Chieti in sede collegiale, con relatore il dott. Radoccia, confermava il provvedimento del giudice unico, rigettando il reclamo della ASL di Chieti; il dott. Rispoli introduceva, quindi, un giudizio di merito, avanzando, tra l'altro, pretese di risarcimento, afferenti l'illegittima risoluzione del contratto di lavoro, nonché l'asserita illegittima condotta della ASL di Chieti nel corso del rapporto sia antecedente al provvedimento giudiziale, sia successivo a quest'ultimo; con deliberazione n. 331 del 20 marzo 2006 il Direttore generale della ASL di Chieti ha disposto nuovamente la revoca del provvedimento con il quale il dott. Rodolfo Rispoli era stato nominato Direttore amministrativo, asserendo che lo stesso non possedeva ab initio i requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico e, in ogni caso, ha revocato l'incarico stesso per il prospettato venir meno del rapporto fiduciario, sulla base della delibera del Consiglio regionale d'Abruzzo n. 27/4, del 14 febbraio 2006; anche avverso detto provvedimento il dott. Rodolfo Rispoli proponeva ricorso cautelare innanzi al giudice monocratico del lavoro di Chieti, n. 563/06 Rg. (giudice assegnatario dott. Radoccia), al fine di ottenere la sospensione e il successivo annullamento, ovvero la pronuncia di illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, così come risulta dagli atti di causa; il giudice monocratico del lavoro, dott. Radoccia, che era il relatore nel precedente procedimento avente le medesime motivazioni rigettava il ricorso ex art. 700 codice di procedura civile perché non sussisteva il periculum in mora , requisito che, invece, era stato riconosciuto dallo stesso giudice nel primo ricorso nella fase di reclamo in cui era relatore del collegio giudicante; il dott. Rodolfo Rispoli impugnava il provvedimento emanato dal giudice monocratico, dott. Radoccia, con reclamo innanzi al Tribunale di Chieti in sede collegiale; il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, il 31 agosto 2006, accoglieva il reclamo seguendo l'orientamento giurisprudenziale costante dello stesso Tribunale, revocando l'ordinanza emessa dal giudice monocratico dott. Radoccia e sospendendo gli effetti della predetta delibera n. 331, del 20 marzo 2006; a quanto consta, nella ordinanza di accoglimento del reclamo, il Tribunale di Chieti disponeva tra l'altro: "Orbene, tali considerazioni conservano intatta la loro validità logico-giuridica e vanno integrate col rilievo della non utilizzabilità ai fini della odierna decisione, della delibera del Consiglio Regionale invocata del Direttore amministrativo in corso alla ASL se non confermato entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Direttore generale, invero - a parte l'ovvia considerazione relativa alla gerarchia delle fonti normative nel nostro sistema - ad esse non può riconoscersi efficacia retroattiva, postulandosene l'applicazione dopo la conclusione di un primo giudizio cautelare e l'instaurazione di un secondo giudizio sempre sulla questione della revoca dell'incarico in oggetto"; a seguito della notifica alla ASL di Chieti dell'ordinanza collegiale, prima richiamata, effettuata il 4 settembre 2006, nell'approssimarsi a riprendere servizio come Direttore amministrativo presso la stessa Azienda, il dott. Rispoli si vedeva consegnare a mano la nota n. prot. 644/DG, avente il seguente contenuto: "Oggetto: Contratto di prestazione d'opera intellettuale del 24 gennaio 2005. Risoluzione ex art. 2227 codice civile. Con riferimento al contratto in oggetto, Le comunico che lo stesso deve intendersi risolto con decorrenza immediata. Eventuali profili economici dell'intercorso rapporto contrattuale e quant'altro derivante verrà disciplinato con successiva missiva"; con missiva di pari data e cioè il 4 settembre 2006, il dott. Rispoli rispondeva al Direttore generale, a mezzo del suo legale avv. Fabio Rispoli, contestando la missiva n. prot. 644/DG perché priva di ogni efficacia giuridica - tamquam non esset - in quanto in violazione delle norme amministrative che regolano le situazioni giuridiche oggetto di pronunciamento giurisdizionale e perché in violazione di quanto disposto dal collegio del Tribunale di Chieti nelle cause di lavoro prima richiamate, recanti il N. Cron. 5427/06, N. Cron. 1084/06 e N. Cron. 116/06, in particolare, l'ultimo provvedimento collegiale, nella parte in cui dichiara la non utilizzabilità della delibera del Consiglio regionale del 14 febbraio 2006, n. 27/4 e della legge regionale del 23 giugno 2006, n. 20; gli avvocati della ASL di Chieti e del dott. Rispoli hanno avviato una nuova trattativa per il bonario componimento della controversia caldeggiata dal legale dell'Azienda; con Nota n. prot. 653/SDG, del 5 settembre 2006, il Direttore generale confermava la volontà espressa con la nota prot. 644/DG del 4 settembre 2006; con missiva del 8 settembre 2006, prot. N. 688/DG, il Direttore generale della ASL di Chieti comunicava al Presidente della Provincia di Chieti, ente di provenienza del dott. Rispoli, l'avvenuta risoluzione del rapporto tra quest'ultimo e la ASL di Chieti e, pertanto, la cessazione della causa che aveva dato adito al riconoscimento dell'aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di Direttore amministrativo; il dott. Rispoli, considerando priva di ogni effetto giuridico la nota del Direttore generale della ASL, restava al proprio posto di lavoro; in data 19 settembre 2006 il dott. Rispoli, nell'approssimarsi ad entrare nella stanza già assegnatagli quale Direttore amministrativo, ha ricevuto comunicazione verbale dal Presidente e dai componenti del Collegio dei revisori dei conti della ASL, che il Direttore generale aveva disposto, verbalmente, di non consentirgli l'accesso nella stanza e di sostituire le serrature per impedirgli la disponibilità e l'accesso nei giorni successivi; dell'accaduto il giorno 19 settembre è stato redatto un rapporto da parte di due funzionari del corpo di Polizia dello Stato che hanno interrogato il dott. Rispoli e i componenti il Collegio dei revisori dei Conti; il Direttore generale, nel contempo, aveva diramato al personale dipendente che il dott. Rispoli non era più Direttore amministrativo ma era costretto ad assicurare la propria presenza nell'Azienda utilizzando uno spazio del corridoio sito al quarto piano della sede della Direzione aziendale, in via dei Martiri Lancianesi n. 19, non disponendo più di una stanza e di quanto indispensabile per il compimento delle attività che la legge e il contratto di lavoro prevedono; la transazione per il tramite degli avvocati delle parti andava avanti con invito da parte dell'ASL di attendere la decisione del Direttore generale; successivamente, in data 22 settembre 2006, il Direttore generale, con nota N. prot. 706/DG, nel ribadire la propria posizione nei confronti del dott. Rodolfo Rispoli affermava tra l'altro: "Né può essere invocata l'efficacia dell'ordinanza emessa in data 31 agosto 2006 e notificata in data 4 settembre, in quanto, non produttiva di effetti ripristinatori o reintegratori del contratto de quo e, comunque, la lettera di risoluzione del contratto inviataLe in data 4/9/06 costituisce, in ogni caso, nuova manifestazione negoziale idonea di per sé, indipendentemente dalla pregressa situazione giuridica, ad interrompere il rapporto contrattuale. Pertanto la S.V. non è autorizzata ad essere presente in azienda. Il perdurare di tale atteggiamento potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'attività amministrativa, determinando una lesione dell'immagine della Direzione generale anche a seguito dell'intervento della stampa locale"; il 27 settembre 2006, in sede di Commissione di conciliazione di Chieti, avendo la ASL di Chieti riservato l'accettazione o meno dell'ultima proposta formulata dal dott. Rispoli, l'ASL medesima affermava che non sussistevano le condizioni per una bonaria composizione della controversia; fallito il tentativo di bonaria composizione della controversia, il dott. Rispoli, con raccomandata protocollata, il data 29 settembre 2006, al N. Prot. 13500, rispondeva alla missiva del 22 settembre 2006 del Direttore generale della ASL, facendo rilevare, ancora una volta, a quest'ultimo che le note dallo stesso scritte non avevano alcuna efficacia giuridica in quanto la revoca andava fatta con delibera e non con una semplice missiva e che il comportamento assunto dallo stesso era contratrio a quanto disposto dai giudici del Tribunale di Chieti anche in merito alla non applicabilità della normativa regionale richiamata dallo stesso Direttore generale; al maturare del periodo previsto per la corresponsione del compenso mensile, il dott. Rispoli ha riscontrato che l'Azienda non ha provveduto a corrispondergli il dovuto a termini di contratto; a quanto consta, dal 4 settembre 2006, la dott.ssa Giulietta Capocasa continua a svolgere le funzioni di Direttore amministrativo, nonostante l'ordinanza del Collegio emessa dal Tribunale di Chieti a favore del dott. Rispoli; alla dott.ssa Capocasa l'Azienda ha provveduto a corrispondere il compenso relativo anche nel mese di settembre; con nota 29 settembre 2006, il Direttore generale ha specificato che la normativa in base alla quale ha risolto il contratto di lavoro stipulato con il dott. Rispoli è quella di cui all'art. 2227 del codice civile "così come espressamente ed inequivocabilmente evidenziato nella comunicazione del 4 settembre 2006 e che l'efficacia dell'ordinanza cautelare, ove si considerasse latrice di effetti ripristinatori/reintegratori, sarebbe in ogni caso superata dalla nuova manifestazione negoziale di cui alla nota del 4 settembre 2006"; il Direttore generale dimostrava di disconoscere o di non voler conoscere il contenuto dell'ordinanza del Collegio del Tribunale di Chieti, nella quale l'organo giudicante così si esprime"; d) il richiamo alla normativa codicistica sul lavoro autonomo in generale e sulla prestazione d'opera intellettuale in particolare - e dunque alla facoltà di recesso da parte del committente - contenuto sia del DPCM citato che nel contratto ripassato tra le parti, non può che essere inteso nel senso di richiamo alla normativa codicistica non incompatibile con quella dettata dal DPCM e dal contratto medesimo; e) significativa, al riguardo, è la stessa salvezza delle disposizioni delle leggi speciali prevista dall'art. 2230, co. 2, c.c.; f) la stessa rinnovabilità dell'incarico in questione inconciliabile con l'idea di automatismo asserito dalla ASL"; con deliberazione del 20 ottobre 2006, n. 1155, il Direttore generale della ASL di Chieti ha formalizzato la sua volontà di disconoscere il contenuto dell'ordinanza del Collegio del Tribunale di Chieti, dando atto che il dott. Rispoli era decaduto dall'incarico di Direttore amministrativo dal 1° dicembre 2005 per effetto della deliberazione del Consiglio regionale del 14 febbraio 2006, n. 27/4, ritenuta non utilizzabile dal Collegio del Tribunale di Chieti; durante lo svolgimento del giudizio di merito e in violazione delle norme di procedura civile, il Direttore generale della ASL ha presentato ricorso in appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, emessa in data 31 agosto 2006, l'interrogante chiede di sapere: se il comportamento del Direttore generale della ASL di Chieti non concretizzi un comportamento persecutorio nei confronti del dott. Rodolfo Rispoli; se sia vero che presso la ASL di Chieti sono stati in servizio due Direttori amministrativi aziendali, uno in base ad ordinanza del Collegio del Tribunale di Chieti del 1° agosto 2006 e l'altra per volontà del Direttore generale della Azienda stessa; se un'ordinanza del Collegio del Tribunale che dichiara la non utilizzabilità della delibera del Consiglio regionale del 14 febbraio 2006, n. 27/4, e della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20, possa essere disattesa con una nota informale o con una deliberazione di presa d'atto di considerazioni personali del Direttore generale finalizzate ad esplicitare la sua volontà di ritenere risolto un contratto di lavoro; se siano compatibili con gli obiettivi di risanamento della spesa sanitaria i comportamenti e gli atti adottati dal Direttore generale della ASL di Chieti nella vicenda segnalata, che potrebbero determinare l'obbligo, da parte della ASL stessa, del pagamento dei compensi a due Direttori amministrativi, oltre che delle spese per risarcimento dei danni morali e quanto altro, disconoscendo i pronunciamenti dell'organo giudicante; se rientri nei canoni della normale attività amministrativa impedire ad un Direttore amministrativo di una ASL di assolvere alle funzioni disciplinate contrattualmente e riconosciute più volte da un Collegio del Tribunale, mediante il cambio delle serrature e costringendolo a stare nel corridoio, privandolo così delle dotazioni di personale e impedendogli il rapporto con i dirigenti e i funzionari dell'Azienda stessa. (3-00260)