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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00239 presentata da BETTA MAURO (L'ULIVO) in data 27/11/2006

Atto Camera Interpellanza 2-00239 presentata da MAURO BETTA lunedì 27 novembre 2006 nella seduta n.077 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che: la legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha riconosciuto la possibilità per tutti coloro che potevano dimostrare la discendenza da cittadini italiani di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana; dal provvedimento erano stati esclusi i discendenti di cittadini residenti nei territori conquistati con la guerra del 1914-18 ed annessi all'Italia. Per effetto del trattato di San Germano (entrato in vigore il 16 luglio 1920), i sudditi austroungarici provenienti dai territori annessi all'Italia ed emigrati all'estero prima del 1920, dovevano operare l'opzione fra l'acquisizione della cittadinanza italiana o la cittadinanza del Paese di residenza; l'opzione fu esercitata da un numero esiguo di interessati emigrati all'estero sia perché è mancata completamente l'informazione, sia perché la dislocazione dei Consolati rendeva impossibile il superare le distanze; con legge 14 dicembre 2000, n. 379 il Parlamento ha riconosciuto la facoltà di riconoscimento della cittadinanza italiana anche ai discendenti di emigrati dalle odierne province di Trento, Gorizia, Bolzano, Trieste. Tale facoltà deve essere esercitata entro il dicembre 2010 (termine di scadenza così prorogato con legge n. 51 del 23 febbraio 2006); l'applicazione della legge è affidata ad una apposita Commissione interministeriale istituita con decreto del Ministero dell'interno del 2 marzo 2001, che deve operare, tenendo conto delle particolari circostanze storiche ed etnico-linguistiche delle situazioni regolate, al fine di risolvere ogni dubbio e permettere l'applicazione corretta della normativa; la prassi che si è instaurata ha invece determinato gravi difficoltà all'esecuzione della legge, fino alla sostanziale paralisi, perché una circolare del Ministero dell'interno prevede una procedura assolutamente accentrata: tutte le istanze di cittadinanza, da inoltrarsi presso Comuni e Consolati italiani all'estero, devono essere valutate dalla Commissione Interministeriale presso il Ministero dell'interno, alla quale pertanto devono necessariamente essere inviate le pratiche da tutto il mondo (circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze n. K 78 del 24 dicembre 2001); la Commissione si è riunita undici volte l'anno ed attualmente i procedimenti definiti dal 20 dicembre 2000 al 31 ottobre 2006 risultano essere solo circa 540, a fronte di migliaia di domande in attesa di definizione presso la Commissione e molte di più in arrivo dai Consolati italiani del Brasile e dell'Argentina; si valuta che gli aventi diritto alla cittadinanza in base alla legge n. 379/2000 siano circa cinquantamila; a quanto risulta agli interpellanti, ulteriori difficoltà presso i Consolati italiani - soprattutto in Brasile e Argentina - contribuiscono ad aggravare la situazione: i Consolati sono difficilmente accessibili dagli aventi diritto, al punto da essere state istituite liste di attesa fino al 2020 per iniziare i procedimenti di cittadinanza; la Commissione interministeriale competente può essere raggiunta da istituzioni e cittadini solo attraverso l'ufficio Cittadinanza presso il Ministero dell'interno, dove una sola persona è addetta a questo tipo di pratiche provenienti dall'Italia e da numerosi Stati esteri; l'ente locale e il privato sociale fanno da anni la loro parte per affrontare le gravi difficoltà, ciò nonostante sono migliaia le persone in attesa di presentare istanza di accesso alla cittadinanza presso molti Consolati; la Commissione appositamente istituita non può evidentemente occuparsi di tutti i procedimenti; è da ritenere quindi che i tempi oggi necessari per la trattazione dei procedimenti relativi alla legge n. 379 del 2000 siano di un numero di anni non determinato e che siano destinati a dilatarsi per l'elevato numero di pratiche arretrate; ulteriori ritardi sono dovuti a sospensioni determinate dalla richiesta di nuova documentazione - ad esempio, la richiesta di certificati che l'avo emigrato non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, pur non avendo mai avuto la cittadinanza italiana, visto che emigrò da suddito austroungarico - documentazione reperibile con tempi lunghissimi e oneri finanziari elevati; inoltre risulta impossibile ottenere una normale comunicazione con gli uffici, né una risposta alle questioni applicative che spesso bloccano i già tortuosi percorsi delle pratiche; dall'applicazione della legge sono arbitrariamente esclusi i discendenti di donne nati prima del 1948, per disposizione del Ministero dell'interno (circolare K78 citata), le cui istanze non sono nemmeno ricevute dalla maggior parte dei Consolati italiani; durante gli anni di attesa per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, i richiedenti sono ammessi a soggiornare in Italia con un permesso di soggiorno per motivo di «attesa cittadinanza», previsto con il regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, articolo 11); poiché nessuna norma prevede che tale permesso, nelle more del procedimento, dia accesso al lavoro e a vivere in Italia con i propri familiari, il Ministero dell'interno ha espresso parere negativo all'accesso al lavoro (e conseguentemente alla vita in famiglia) per i titolari di questo permesso di soggiorno; l'esclusione dal lavoro e dall'unità familiare rende insostenibile la condizione dei discendenti di questi emigrati di nazionalità italiana, condannati ad attendere a tempo indeterminato senza potersi mantenere e senza poter stare con la famiglia in Italia, anche se il riconoscimento della cittadinanza avrà effetto retroattivo alla data della richiesta della cittadinanza (in base all'articolo 15 della legge ordinaria in materia di cittadinanza, legge 5 febbraio 1992, n. 91); è evidente che la condizione di stranieri in attesa di cittadinanza, protratta per anni, è unica e diretta conseguenza della mancata attuazione della legge sulla cittadinanza, che i cittadini stanno pagando in modo drammatico, versando in condizioni economiche molto difficili e dovendo stare separati da coniugi e figli minori; non si può infine che constatare, anche a seguito di una verifica, che l'Amministrazione, i Consolati, non sono attrezzati per dare attuazione alla legge, ossia per ricevere le dichiarazioni degli aventi diritto entro la data di scadenza fissata (20 dicembre 2010) e definire i procedimenti in tempi certi e accettabili; a giudizio degli interpellanti, all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza è posta una ingiustificata ed odiosa discriminazione fra gli stessi italiani, a seconda di quale provincia essi siano originari, e a quali Consolati debbano rivolgersi; è pertanto difficile considerare equo un procedimento che esclude e frustra le aspettative di una parte di emigrati di nazionalità italiana, privando il nostro paese dell'apporto di cittadini per i quali l'Italia pure ha fatto immensi sacrifici; è evidente la necessità di innovare e razionalizzare tale procedimento amministrativo -: quali siano i provvedimenti amministrativi che intendano immediatamente assumere per ovviare alla descritte procedure secondo gli interpellanti assolutamente inefficienti; se non ritengano indispensabile modificare la procedura di applicazione della legge n. 379/2000 attribuendo alla Commissione interministeriale non tanto il compito di esaminare tutti i procedimenti presentati nel mondo, ma solo quelli ai quali i Consolati e i Comuni non ritengono di dare accoglimento, nonché di proporre le direttive necessarie per una applicazione della legge n. 379 del 2000 uniforme e corretta presso Consolati e Comuni; se non ritengano indispensabile potenziare le risorse e il personale in alcuni Consolati dove maggiore è il numero dei procedimenti iniziati o in attesa di essere introdotti, per dare la dovuta attuazione alla legge n. 379 del 2000; se non ritengano opportuno attivarsi affinché durante la lunga attesa della cittadinanza italiana per fatti da ascriversi all'Amministrazione e non certo ai cittadini interessati, sia consentito loro l'accesso al lavoro e al ricongiungimento familiare. (2-00239) «Betta, Boato, Froner, Fugatti».

 
Cronologia
sabato 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e soppressivo dei successivi articoli del d.d.l. C. 1746- bis, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 2 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dopo tre anni e mezzo di presenza termina l'Operazione Antica Babilonia delle Forze armate italiane presso la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar (Iraq). L'operazione di rientro venne chiamata in codice Operazione Itaca.