Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02128 presentata da CREMA GIOVANNI (LA ROSA NEL PUGNO) in data 16/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02128 presentata da GIOVANNI CREMA martedì 16 gennaio 2007 nella seduta n.092 CREMA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il protrarsi di ambiti di incertezza del diritto, sulla questione dei controlli di parlamentari ai varchi aeroportuali, da sempre foriera di gravi rischi, ha assunto carattere di potenziale fonte di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 58 del 30 gennaio 2004 e la sentenza della Corte di cassazione 9 febbraio-9 marzo 2004, n. 10773; a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 30 gennaio 2004, era stato accertato che non spettava all'autorità giudiziaria - e per essa alla forza pubblica - procedere alla perquisizione del locale recante l'indicazione di ufficio del deputato Maroni. La conseguente sentenza della Corte di cassazione ha mandato esenti da responsabilità penale gli inquisiti per resistenza a pubblico ufficiale, reato che per l'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944 non è applicabile «quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto (...) eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni»; se si considera che la causa di giustificazione di cui al citato decreto luogotenenziale opera non soltanto per la resistenza a pubblico ufficiale (ma anche per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, a un corpo politico amministrativo o giudiziario, alle relative fattispecie aggravate, all'oltraggio ad un magistrato in udienza ovvero ad un corpo politico amministrativo o giudiziario), si comprende quale effetto potenzialmente dirompente possa discendere da una tale nuova interpretazione della disciplina penale esistente. La gravità del dictum della Suprema Corte non è nell'applicazione del nostro ordinamento dell'antico precetto secondo cui è lecito respingere la violenza con la violenza: le eccezioni al divieto generale di tutela arbitraria delle proprie ragioni risalgono al diritto romano e tra di esse assume preminente rilievo la situazione legittima che giustifica appunto l'uso della forza in contrapposto alla forza. La gravità di tale proclamazione risiede nel fatto che per la prima volta esso è applicato in un ambito di potenziale conflitto tra poteri dello Stato, tale essendo stata la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia della Corte costituzionale: una materia - quella della tutela dagli «atti invasivi» ad opera della guarentigia costituzionale di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione - in cui i confini tra il lecito e l'illecito sono vaghi, per cui si accresce enormemente il rischio di incidenti; in più sedi e ripetutamente è stato sostenuto che quello dei controlli dei parlamentari ai varchi aeroportuali è ambito coperto dalla guarentigia del divieto di perquisizione senza autorizzazione della Camera di appartenenza, di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione; a questo scopo in Senato il presidente Mancino ed il presidente Pera, nelle scorse due legislature, affrontarono formalmente la questione, investendone la Giunta competente; il 27 luglio 2004, il sottoscritto interrogante - che pure a titolo personale condivideva tale tesi - ritenne preferibile affrontare la questione come «riferibile a considerazioni di status e di riguardo dovuto ai rappresentanti diretti della sovranità popolare non meno che ai componenti dell'esecutivo che sicuramente sono - di fatto o di diritto - esenti». In quella sede la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato propose di prevedere in via generale e astratta l'inclusione, tra i soggetti di cui al punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002, di tutti i rappresentanti della Nazione, adeguando di conseguenza sia le prescrizioni gerarchiche agli agenti di polizia, sia le istruzioni delle competenti autorità aeroportuali ai loro dipendenti, sia i disciplinari con le ditte a contratto investite del servizio di controllo; il controllo mediante portale magnetico per la rilevazione dei metalli, ai varchi aeroportuali, non esclude la possibilità di provvedere all'ispezione manuale dei passeggeri controllati, sia quando l'allarme si attiva sia a campione su coloro che non fanno scattare l'allarme (ai sensi del punto 4.1 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile); il punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002 prevede già che le competenti autorità possano stabilire quali categorie di persone devono essere sottoposte a speciali procedure di controllo e quali debbano essere esentate dal controllo del bagaglio a mano. Nella relazione alla proposta di regolamento di modifica (COM (2003) 566 definitivo) la Commissione europea spiegava che quella regola è stata desunta dal documento 30 della European civil aviation conference (ECAC) relativo alle norme sulla sicurezza nella navigazione aerea; la Commissione proseguiva dichiarando che (nonostante la previsione del punto 4.3.2 dell'allegato, concernente il bagaglio a mano) «sfortunatamente, la regola che consente tale esenzione non è stata inserita al punto 5, che riguarda il bagaglio registrato dei passeggeri esentati dai controlli. Per assicurare la coerente applicazione del Regolamento questo errore deve essere rettificato»; il 20 maggio 2004 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: esso, facendo seguito alla citata proposta COM (2003) 566 def., prevede - sotto forma di modifica dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002 - l'inserimento di un punto 5.3 così strutturato: «Esenzioni. Il bagaglio a mano delle persone di cui al punto 4.1, paragrafo 3, può essere sottoposto a procedure di controllo speciali o esentato dal controllo»; normative internazionali e comunitarie - ulteriormente specificate dal Regolamento sopra citato - attribuiscono alle autorità nazionali la possibilità di esentare dal controllo del bagaglio alcune categorie di passeggeri (la citata relazione della Commissione europea li qualifica in via esemplificativa come «i passeggeri VIP»); nella pratica quotidiana è evidente che le autorità italiane esercitano questa facoltà nei confronti di taluni soggetti istituzionali, senza per questo rendere noti i criteri di scelta impiegati ed anzi alimentando il sospetto di decisioni assunte caso per caso, senza una formalizzazione coerente con le disposizioni di sicurezza imposte a livello comunitario; la privatizzazione dei servizi aeroportuali comporta che di queste delicate tematiche siano investiti, in fase attuativa, soggetti neppure appartenenti all'Amministrazione pubblica, e comunque non tenuti a conoscerne le implicazioni ordinamentali ed i profili di tutela costituzionale, con decisioni spesso casuali, improvvisate quando non addirittura arbitrarie. I corpi di polizia ed equiparati, pure presenti nei locali aeroportuali, non paiono confortati da un contesto di istruzioni gerarchiche atto a precisare in modo univoco i comportamenti da tenere; considerato altresì che il 23 maggio 2005 il Ministro dell'interno pro tempore così rispondeva al presidente Pera, che gli aveva sottoposto la questione dopo ulteriori casi sollevati da parlamentari in Aula: «Illustre Presidente, mi riferisco alla Sua lettera con cui, in relazione alla questione della compatibilità dello status di parlamentare con l'effettuazione dei controlli ai varchi aeroportuali, sollevata dal Sen. Turroni nella seduta dell'Aula di Palazzo Madama dell'8 marzo scorso, ha chiesto di conoscere la posizione del mio Dicastero al riguardo. In merito il Regolamento CE 2320/2002, e successive modifiche, prevede che i controlli aeroportuali vengano effettuati prima dell'ingresso nelle aree sterili e a bordo degli aeromobili su tutti i passeggeri e sui bagagli a mano. Attesa l'evidente portata generale di tale disposizione, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei trasporti Aerei (CISA) - che siede presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - non ha ritenuto di individuare speciali categorie di persone da sottrarre alle procedure di controllo, come sembrerebbe consentire la normativa comunitaria. Anche altri Paesi europei sembrano avere scelto una strada di estrema prudenza non prevedendo alcuna deroga, come la Francia, ovvero limitandola ad un numero ristretto di soggetti istituzionali, come la Germania che ha esentato dai controlli, tra gli altri, il Presidente del Parlamento, i Capigruppo parlamentari ed i Presidenti dei Parlamenti dei Lander. Ovviamente, ciò non toglie che possano essere riservate ai deputati e ai senatori facilitazioni che rendano più spediti i controlli, in relazione all'obiettiva esigenza di un trattamento differenziato per motivi inerenti all'incarico parlamentare. In questo senso, si potrebbe pensare all'attivazione di varchi dedicati, la cui istituzione, tuttavia, comporterebbe una formale modifica del Programma Nazionale di Sicurezza (PNS) con la conseguente necessità che i Presidenti di Senato e Camera investano della problematica il citato Comitato Interministeriale. Giuseppe Pisanu» -: quali normative regolino la materia, sotto forma sia di prescrizioni gerarchiche agli agenti di polizia, sia di istruzioni delle competenti autorità aeroportuali ai loro dipendenti, sia di disciplinari con le ditte a contratto investite del servizio di controllo; se alla luce del Regolamento (CE) 849/2004 non si ritenga necessario prevedere in via generale e astratta l'inclusione, tra i soggetti di cui al punto 4.1.3 dell'allegato al Regolamento (CE) 2320/2002, di tutti i rappresentanti della Nazione ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, ponendo termine a discriminazioni che, adducendo ulteriori incarichi svolti, si traducano nei fatti in preferenze accordate in ragione dell'appartenenza politica; se, a completamento dell'iniziativa prefigurata dal Ministro pro tempore, non si ritenga di proporre una formale modifica del Programma Nazionale di Sicurezza, nel senso sopra esposto, specificando esplicitamente quali siano le categorie che rientrano nella possibilità di deroga all'ispezione manuale, ed escludendo altresì espressamente soggetti non contemplati dalla deroga, a partire dagli accompagnatori dei parlamentari per proseguire con tutti coloro che non sono investiti della funzione per la quale si giustifica la deroga; se, per tutti questi delicati profili di intersezione con la guarentigia parlamentare, non si ritenga di dare esplicita conferma della responsabilità non soltanto formale del posto di polizia aeroportuale sull'esercizio di potestà pubbliche nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo ai varchi.(4-02128)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 7 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 152 All'Interrogazione 4-02128
presentata da CREMA Risposta. - Le modalità di effettuazione dei «controlli di sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli a mano» sono individuate nel Programma nazionale di sicurezza (P.N.S.) che viene approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) su deliberazione del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.), istituito presso il Ministero dei trasporti. La scheda n. 1 del documento contempla nel dettaglio, al punto 4.2, le modalità di controllo dei viaggiatori, anche con specifico riferimento al «controllo mediante portale magnetico» ed alla «ispezione manuale dei passeggeri». Tali prescrizioni risultano in linea con le previsioni del Regolamento (CE) n. 2320/2002, menzionato dall'interrogante. Il citato P.N.S. individua, inoltre, particolari procedure di controllo nei riguardi di diplomatici, con ciò dando piena attuazione alle previsioni della legge 9 agosto 1967, n. 804, recante la ratifica ed esecuzione delle «Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottati a Vienna rispettivamente il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963». In relazione ai quesiti posti dall'interrogante circa esenzioni dai controlli nei confronti di appartenenti ai due rami del Parlamento, ovvero la loro eventuale sottoposizione a «speciali procedure di controllo», il menzionato C.I.S.A., interpellato dal Ministero dei Trasporti, ha reso noto che, allorquando disciplinò la materia, ritenne di non individuare eccezione alcuna nei soggetti da sottoporre ai controlli di sicurezza poiché, di fatto, chiunque può, anche involontariamente, divenire veicolo per l'accesso di oggetti pericolosi all'interno delle aree sterili o a bordo di un velivolo. Tale principio di fatto è stato richiamato da una successiva regolamentazione europea (reg. 1138/2003) che ha stabilito che chiunque accede alle zone ristrette aeroportuali debba essere assoggettato agli stessi controlli dei passeggeri. Ciò ha comportato che anche l'autorità di polizia o doganale che opera in ambito aeroportuale viene sottoposta allo screening. Quanto alle ispezioni sulla persona richiamate nell'interrogazione, le procedure prevedono che, ove effettuate da operatore privato, se il passeggero per qualsiasi valido motivo ritenga di non sottoporvisi, può richiedere che alle stesse proceda la Polizia di Stato e se necessario ai fini della privacy che ciò avvenga in apposita area riservata, presente su ogni scalo. La costituzione di eventuali eccezioni dovrà essere sottoposta al C.I.S.A. per le dovute modifiche alle procedure e direttive in atto, dandone comunicazione motivata alla Comunità Europea e tenendo comunque presente gli eventuali risvolti ai fini della sicurezza. In merito alle osservazioni circa la responsabilità spettante al posto di polizia aeroportuale sull'esercizio di potestà pubbliche nell'ambito della funzione di vigilanza e del controllo ai varchi, si rappresenta che le procedure di controllo per passeggeri e bagagli presso gli scali aerei nazionali sono contemplate dal regolamento approvato con decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza. Detto regolamento, nel disciplinare le tipologie dei controlli da affidare ai privati, prevede espressamente all'articolo 2 che i servizi in argomento debbano essere svolti «sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, che assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà». Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.