Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02122 presentata da LA RUSSA IGNAZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 16/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02122 presentata da IGNAZIO LA RUSSA martedì 16 gennaio 2007 nella seduta n.092 LA RUSSA e MINASSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nelle scorse settimane il Consiglio comunale della Spezia è stato interessato da diverse pratiche all'ordine del giorno, tra cui la nuova Convenzione fra il Comune e l'Enel relativa al risarcimento dei danni all'ambiente e alla salute prodotti negli anni dalla Centrale di Vallegrande; nel corso di questo confronto, l'opposizione ha presentato su alcune delibere svariate centinaia di emendamenti ed ha manifestato l'intenzione di presentarne altre migliaia sulla pratica suddetta, il cui esame è previsto dopo il 23 ottobre 2006; nel corso della seduta del 13 ottobre 2006, a seguito di specifica richiesta formulata nella riunione precedente da parte di un consigliere comunale di maggioranza, è stato prodotto all'attenzione dell'assemblea da parte del Presidenza del Consiglio comunale un doppio parere scritto, firmato dal Direttore Generale del Comune e dal Segretario comunale, sull'ammissibilità di 850 emendamenti presentati da diversi consiglieri di opposizione sulla pratica in quel momento in discussione; nel primo parere, quello del Direttore Generale, dottor Pier Luigi Fusoni, si faceva genericamente rilevare che le proposte di modifica - in blocco e non singolarmente - «si sostanziano nella sola sostituzione di singole parole del testo o con parole di significato equivalente e pertanto sono prive di qualsiasi portata modificativa»; nel secondo, reso dal Segretario Generale, dottor Nicola Ianigro, veniva invece ricordato il divieto contemplato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 241 del 1990 secondo cui «la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria»; utilizzando come base d'appoggio tali pareri, la Presidenza del Consiglio Comunale decideva di cassare in blocco tutti gli 850 emendamenti presentati dai consiglieri di opposizione e, di fronte alle reiterate proteste di questi ultimi, non riteneva nemmeno di sospendere la seduta per ascoltare su tale punto il parere della locale Prefettura, come esplicitamente richiesto nel corso del dibattito dai firmatari delle proposte di modifica contestate; dinnanzi ad un simile comportamento, chiaramente lesivo dei loro diritti di espressione democratica, i capigruppo dei tre gruppi di minoranza presenti nel Consiglio Comunale inoltravano un'istanza scritta con richiesta di parere urgente al Prefetto della Spezia sulla legittimità del comportamento tenuto dalla Presidenza; nella mezz'ora successiva, veniva recapitata a mano al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco da parte di un consigliere di opposizione (non essendo stato possibile per la Prefettura inoltrare la stessa via fax, essendo tutti i fax del Comune staccati o spenti) una nota a firma del Vice Prefetto Vicario della Spezia, dott. Annunziata Gallo, in cui, relativamente alla questione oggetto della richiesta dell'opposizione, veniva ricordato non solo che «tale legge (l'articolo 1, comma 3 della legge n. 241 del 1990 citato dal Segretario Comunale) non può trovare alcuna applicazione alle sedute del Consiglio Comunale, che sono disciplinate, come è noto, dal Testo Unico del 2000 e dal Regolamento del Consiglio» ma anche che «tali testi non attribuiscono al Segretario Generale e al Direttore Generale il potere di pronunciarsi preventivamente sulla ammissibilità degli emendamenti, decidendo se abbiano carattere modificativo o meno», ricordando che «tale potere è invece riservato al Consiglio Comunale, come si evince dagli articoli 55-56-57 del Regolamento; il Presidente del Consiglio, contestando la legittimità delle modalità di inoltro, non riteneva di prendere in esame tale parere e procedeva senza indugi a sottoporre a votazione la delibera all'ordine del giorno, dopo aver eliminato tutti gli emendamenti presentati dalla minoranza e negando ripetutamente (come risulta dal verbale della seduta) la parola a più consiglieri che la chiedevano sull'ordine dei lavori (che il Regolamento consiliare prevede invece debba essere concessa in qualsiasi momento, qualora ne venga fatta esplicita richiesta da un componente del Consiglio); considerato particolarmente grave e lesivo dei diritti di espressione delle minoranze tutelate dalle leggi dello stato, dallo statuto del Comune e dalle consuetudini in vigore in tutte le assemblee elettive - il comportamento tenuto in questa occasione dal Presidente del Consiglio Comunale, supportato dal Segretario comunale e dal Direttore Generale; ritenuta del tutto illegittima e particolarmente immotivata lo bocciatura in blocco di tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione sulla base di un parere generico reso da organi tecnici che, stante a quanto evidenziato dalla Prefettura, non solo non avevano titolo a intervenire sulla ammissibilità preventiva degli stessi, ma che non hanno ritenuto opportuno nemmeno presentare una valutazione circostanziata per ogni singola proposta di modifica; ritenuto che il Consiglio Comunale della Spezia, secondo comune della Liguria per numero di abitanti, sia un'istituzione in cui, al pari di qualsiasi altra assemblea elettiva democratica, deve essere sempre garantito il rispetto delle leggi e dei regolamenti, assicurando fino in fondo le prerogative politiche e gli spazi di agibilità democratica di tutte le componenti in esso rappresentate -: se non ritenga, a fronte dei palesi comportamenti in violazione di legge, in capo al Presidente del Consiglio, al Direttore Generale e al Segretario Generale, che ricorrano le condizioni per promuovere le procedure di scioglimento del Consiglio Comunale. (4-02122)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 2 agosto 2007 nell'allegato B della seduta n. 200 All'Interrogazione 4-02122
presentata da LA RUSSA Risposta. - Sui fatti esposti dall'interrogante la prefettura della Spezia ha svolto approfonditi accertamenti dai quali risulta che all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale del capoluogo, fissato per il 12 ottobre scorso, era previsto, in particolare, l'esame della deliberazione relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla permanenza degli equilibri di bilancio - ai sensi dell'articolo 193 del testo unico n. 267 del 2000 -, nonché la modifica della convenzione stipulata a suo tempo tra il comune e l'ENEL per il risarcimento dei danni ambientali provocati dalla centrale di Vallegrande. Nel corso delle precedenti sedute, i consiglieri di minoranza avevano presentato un numero rilevantissimo di emendamenti in merito alle proposte di deliberazione sopra indicate, 850 dei quali riguardavano la deliberazione sugli equilibri di bilancio. In particolare, l'atteggiamento della minoranza si era irrigidito a causa della netta contrapposizione con la maggioranza in merito alla questione del risarcimento dei danni ambientali da parte dell'ENEL. Sulla questione, in apertura della seduta del 12 ottobre, la Presidenza del Consiglio comunale presentava all'Assemblea un parere a firma del Direttore generale e del Segretario generale, relativo agli emendamenti delle due deliberazioni. Nella prima parte del parere, si rilevava che le proposte di modifica alla deliberazione «si sostanziano nella sola sostituzione di singole parole del testo o con parole di significato equivalente e, pertanto, sono prive di qualsiasi portata modificativa». Nella seconda parte del parere, si richiamava il disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 241 del 1990, secondo cui la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria». Sulla base di tale orientamento il Presidente del consiglio comunale dichiarava inammissibili tutte le proposte di modifica avanzate dall'opposizione, senza procedere all'esame e alla votazione dei singoli emendamenti. In relazione a quanto sopra, i capigruppo di minoranza, con esposto inviato alla prefettura della Spezia chiedevano un urgente intervento del prefetto, ritenendo l'operato del Presidente del Consiglio «palesemente illegittimo e gravemente lesivo dei diritti di espressione democratica». Con nota indirizzata al sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, la prefettura della Spezia, nel precisare che la legge n. 241 del 1990 non può trovare applicazione alle sedute del Consiglio comunale - disciplinate, com'è noto, dal testo unico n. 267 del 2000 e dal Regolamento del Consiglio comunale - rilevava che tali norme non attribuiscono al Segretario comunale e al Direttore generale il potere di pronunciarsi preventivamente sull'ammissibilità degli emendamenti, essendo tale potere riservato al Consiglio comunale, come si evince dagli articoli 55, 56 e 57 di tale Regolamento. La nota veniva inviata immediatamente al comune di La Spezia e, contestualmente, veniva consegnata ai Consiglieri di minoranza, in attesa di risposta immediata all'esposto presentato, stante l'inutilità di una pronuncia intervenuta dopo la conclusione della seduta consiliare. A seguito del parere espresso dalla prefettura, il Presidente del Consiglio comunale rimetteva la decisione circa l'ammissibilità degli emendamenti all'assemblea, che li respingeva in blocco, con un'unica votazione, senza esaminarli e votarli singolarmente. La seduta si concludeva con l'approvazione della deliberazione relativa alla permanenza degli equilibri di bilancio. Si fa presente, inoltre, che il sindaco ed il Presidente dei Consiglio comunale della Spezia, invitati dal prefetto per fornire chiarimenti in merito alla vicenda sopra descritta, per evitare anche il ripetersi in futuro di situazioni analoghe, hanno motivato la procedura irrituale seguita per l'esame degli emendamenti dell'opposizione con la necessità di approvare con urgenza la delibera relativa alla permanenza degli equilibri di bilancio, al fine di non incorrere nello scioglimento del Consiglio, essendo già scaduti in data 30 settembre 2006 i termini per l'adozione di tale delibera. Si precisa infine che, quanto richiamato dall'interrogante concretizza un singolo episodio di illegittimità, come tale non rapportabile alla fattispecie normativa di cui all'articolo 141 del testo unico n. 267 del 2000. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, lo scioglimento degli organi collegiali degli enti locali ancorandolo a specifici presupposti, individuati nel compimento di atti contrari alla costituzione o in gravi e persistenti violazioni di legge ovvero per gravi motivi di ordine pubblico. In considerazione del fatto che l'ipotesi in esame non può essere considerata come atto contrario alla Costituzione ovvero connesso a gravi motivi di ordine pubblico, va altresì esclusa una responsabilità per gravi e persistenti violazioni di legge, in considerazione dell'assenza, nel caso di specie, dei caratteri della gravità e persistenza, richiesti dalla norma ai fini dello scioglimento dell'organo collegiale. D'altra parte, va ricordato che la giurisprudenza consolidata considera grave la violazione che dia luogo ad un comportamento deviante e scorretto pregiudizievole per la funzionalità dell'ente amministrato, che si rifletta direttamente sulle posizioni giuridiche dei cittadini e/o attenti alla funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri per interferire nella sfera di altri soggetti pubblici. (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 25 ottobre 2004, n. 3687; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 736). Viene, altresì, considerato persistente il reiterato e pervicace comportamento contrastante con un preciso obbligo di legge, che manifesta inequivocabilmente la volontà di disattendere, nonostante le rituali diffide, una prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento delle funzioni dell'ente. La persistenza è caratterizzata, quindi, da episodi legati da un intento apertamente conflittuale con le altre istituzioni interessate; conflitto che, anche in ragione della sua durata, non può non incidere negativamente sulla funzionalità stessa dell'amministrazione. Nel caso di specie, l'amministrazione comunale ha ottemperato alle indicazioni del Prefetto rimettendo, come detto, la decisione sull'ammissibilità degli emendamenti al voto del Consiglio, che li ha respinti in blocco. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alessandro Pajno.