Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02127 presentata da PISCITELLO RINO (L' ULIVO) in data 16/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02127 presentata da RINO PISCITELLO martedì 16 gennaio 2007 nella seduta n.092 PISCITELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: secondo la disciplina vigente i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, compresi i presidenti e i vicepresidenti di sezione, possono essere nominati anche tra i «magistrati ordinari» (articolo 3, decreto legislativo n. 545 del 1992); anche i giudici di pace (magistrati onorari) appartengono all'ordine giudiziario e alla categoria dei magistrati ordinari, differenziandosi da questi ultimi solo sotto il profilo del sistema retributivo e della durata dell'incarico, in quanto onorari e a titolo temporaneo. La stessa Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha affermato che «La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari» (Sent. n. 11272/98); i giudici di pace, inoltre, per espressa disposizione di legge, «sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari» (articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374); secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio legislativo, 18 marzo 1998) «... la carica di componente delle commissioni tributarie costituisce ufficio pubblico ed è obbligatoria» (non è un diritto o un privilegio); sia dal quadro legislativo che dalle autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, non si rinviene, pertanto, un fondamento giuridico che possa giustificare l'esclusione da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dei giudici di pace dagli incarichi di presidente o di vice presidente delle commissioni tributarie, né si rintracciano ragioni di opportunità, in quanto tra gli attuali presidenti di sezione delle commissioni tributarie non pochi sono gli avvocati o i dottori commercialisti o, comunque, coloro che non sono magistrati professionali; mentre l'estensione degli incarichi di presidente o di vicepresidente delle commissioni tributarie ai giudici di pace potrebbe costituire una valida soluzione e consentire un minore impiego di magistrati professionali (attualmente quasi mille) presso gli organi della giurisdizione tributaria, con conseguenti evidenti vantaggi per la giustizia ordinaria, civile e penale -: se non ritenga opportuno assumere iniziative anche normative, volte a sollecitare un riesame della disposizione che regola gli incarichi di presidente di commissione tributaria provinciale e regionale e di presidente e vicepresidente di sezione delle anzidette commissioni, al fine di superare l'ingiustificata esclusione dei giudici di pace tra le suddette funzioni; se non ritenga utile, a tal fine, avvalersi anche delle prerogative contemplate dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 545/92, il quale, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dell'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari, da facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri di inviare comunicazioni ritenute opportune al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (4-02127)