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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02138 presentata da RUSSO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 16/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02138 presentata da PAOLO RUSSO martedì 16 gennaio 2007 nella seduta n.092 PAOLO RUSSO. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: l'articolo 5 del decreto legislativo n. 505 del 1992 ha disposto che il Ministro della salute, in concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stipuli accordi di programma con le Regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; in attuazione della predetta normativa la Regione Campania con delibera di G.R. n. 6887 del 16 dicembre 2000 ha approvato lo schema di accordo di programma e la relativa relazione programmatica per la realizzazione degli interventi della 2 a fase del programma straordinario in edilizia sanitaria nell'ambito del finanziamento riconosciuto alla Campania con delibera CIPE del 6 maggio 1998 in data 9 gennaio 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998; l'Azienda Sanitaria Locale NA4 con nota prot. 16380 del 9 settembre 1997 ha trasmesso ai competenti organi regionali la relazione programmatica richiesta dall'Assessore regionale della sanità con nota del 5 agosto 1997 contenente la richiesta di finanziamento di 106.000.000.000 di vecchie lire per la realizzazione, fra le altre opere, del nuovo Distretto Sanitario n. 72 il cui costo complessivo è di euro 1.704.307,77; detta opera verrà realizzata nel Comune di Casalnuovo di Napoli, che con delibera di G.M. del 24 luglio 1998 ha individuato l'area di mq. 5923 in località via S. Marco, in catasto terreni al foglio 9, particelle 4, 191, 221 e 222. Tale zona nel vigente PRG approvato dalla Provincia di Napoli con decreto del Presidente n. 546 del 5 agosto 1997 è destinata ad attrezzature ed uffici pubblici; la Regione Campania con delibera di Giunta regionale n. 4848 del 25 ottobre 2002 ha approvato le variazioni dell'accordo di programma di cui alla precedente delibera n. 6887/2000, ha confermato i contenuti della relazione programmatica approvata con la stessa ed ha, altresì, approvato le schede, fra le quali quella contraddistinta col numero 98 relativa alla costruzione del nuovo Distretto Sanitario; l'Azienda Sanitaria Locale NA4 con delibera del Direttore Generale n. 2982 del 28 dicembre 2004 ha approvato il progetto definitivo del nuovo Distretto Sanitario n. 72 di Casalnuovo e successivamente ha provveduto a comunicare ai proprietari dei fondi limitrofi interessati alla realizzazione dell'opera l'avvio del procedimento di esproprio mentre con delibera n. 434 del 29 marzo 2006 ha fra le altre cose approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura; risulta che in data 25 gennaio 2006 il Dirigente del «Settore Sviluppo e promozione delle attività industriali - Fonti Energetiche dell'Area Generale di coordinamento Sviluppo settore secondario» della Regione Campania ha emesso il Decreto Dirigenziale n. 4 con il quale ha concesso alla società Co.Ma.Sa. s.a.s l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione dell'energia elettrica alimentato a biomasse della potenza di 6 MWt - 1,4MWe nel Comune di Casalnuovo; avverso detto provvedimento in data 12 aprile 2004 il Comune di Casalnuovo ha proposto ricorso innanzi al Tar Campania-Napoli chiedendone l'annullamento perché illegittimo in quanto emesso in violazione delle norme in tema di convocazione della Conferenza dei Servizi, nonché in violazione delle norme in materia di potestà di pianificazione territoriale dell'amministrazione comunale che nell'ambito del PRG, ha stabilito sulla scorta dei suoi poteri discrezionali e concordemente con quanto sottoscritto dall'amministratore della Co.Ma.SA. s.a.s un vincolo di inedificabilità sull'area oggetto del progetto di installazione dell'impianto alimentato da fonte rinnovabile e non ultimo perché emesso da soggetto incompetente ad emanarlo; tali rilievi mossi dal Comune già basterebbero da soli - secondo l'interrogante - ad evidenziare l'illegittimità dell'atto adottato dal Dirigente predetto con tutte le conseguenze di legge. Ma v'è di più: a) tale impianto deve essere costruito in una zona adiacente a quella dove verrà realizzato il nuovo Distretto sanitario; b) tale impianto, qualificato come industria insalubre di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del TULS n. 1265 del 1934 deve essere tenuto lontano dai centri abitati salvo che il titolare non dimostri che l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele non recherà nocumento alla salute del vicinato; lo stesso Servizio Energia della Giunta Regionale della Campania ha poi indetto con nota prot. 207735 del 6 marzo 2006, a seguito di istanza della Co.Ma.Sa. s.a.s, una Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione di un deposito di stoccaggio di biocombustibile per l'alimentazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse nel Comune di Casalnuovo, procedura ancora non conclusa. Detto deposito sorgerà in area limitrofa a quella individuata per la costruzione del nuovo Distretto Sanitario; da quanto sopra risulta evidente che il decreto de quo autorizza l'insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse della potenza di 1400 Kv in area attigua a quella dove verrà realizzato il nuovo Distretto Sanitario di Casalnuovo, che come ampiamente descritto in precedenza, esercita attività sanitaria, per cui l'attività di insediamento industriale, facente capo alla Co.Ma.Sa. S.a.s è assolutamente incompatibile; l'attività che verrà svolta dalla ditta predetta, infatti è classificabile come attività industriale insalubre di 1 a classe in quanto rientra tra quelle di cui alla voce «C» punto 7 «Centrali Termoelettriche» del decreto ministeriale 5 settembre 1997 ed in ogni caso, per i processi di lavorazione impiegati e per i prodotti utilizzati trattasi di attività potenzialmente pericolosa che perciò non può essere svolta in prossimità di un Distretto Sanitario dove quotidianamente si reca la popolazione del Comune di Casalnuovo al fine di ottenere le prestazioni sanitarie. Non a caso il regio decreto 27 luglio 1937, n. 1265 all'articolo 216 testé citato dispone che le industrie di prima classe debbono essere isolate nelle campagne e l'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 dispone che «gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c) (come quello autorizzato) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici»; inoltre ai sensi dell'articolo 216 comma 5 del regio decreto n. 1265 soltanto l'industria già esistente e non quella di nuova realizzazione come quella autorizzata «la quale sia inserita nella prima classe può essere permessa nell'abitato se l'industriale che eserciti l'attività provi che l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicino»; il decreto autorizzativo per tutti i su esposti motivi è senza ombra di dubbio secondo l'interrogante affetto dai vizi evidenziati poiché - senza considerare le attività che verranno espletate nel nuovo Distretto Sanitario, la cui realizzazione è stata approvata dalla Regione Campania con delibera n. 4848 del 25 ottobre 2002, quindi in epoca anteriore al decreto impugnato - consente che in prossimità o a ridosso delle predette attività possa trovare allocazione l'impianto della società Co.Ma.Sa. sas; si aggiunga a ciò che, nella medesima area interessata, esiste un inceneritore di oli ed il costruendo impianto di termovalorizzazione del Comune di Acerra che ovviamente già recano un significativo impatto ambientale -: se nell'ambito del contratto di programma - l'impianto industriale sorgerà in area attigua a quella dove verrà realizzato il nuovo Distretto Sanitario del Comune di Casalnuovo e se nel rispetto della legge sarà possibile una coesistenza; se ritenga che gli insediamenti autorizzati in prossimità del distretto sanitario di Casalnuovo siano compatibili con il rispetto dell'accordo di programma; quali iniziative intenda adottare per rasserenare una popolazione fortemente allarmata dall'ipotizzato impianto che insiste in una realtà nella quale storicamente diffuso è, drammaticamente, il traffico illecito di rifiuti.(4-02138)

 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.