Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02176 presentata da BRANDOLINI SANDRO (L' ULIVO) in data 17/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02176 presentata da SANDRO BRANDOLINI mercoledì 17 gennaio 2007 nella seduta n.093 BRANDOLINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «finanziaria 2007» apportano modifiche all'articolo 9- bis comma 2 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, laddove ora si stabilisce che: «In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato, in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato ...»; al comma 2- bis è stabilito che: «in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro»; è assoluto intendimento tutelare i rapporti di lavoro; è volontà cercare di semplificare gli adempimenti per le aziende che vogliono operare nella legalità e nel pieno rispetto delle norme in materia di lavoro, evitando forme di economia sommersa e di concorrenza sleale; per il completamento della procedura è necessaria l'emanazione di un apposito decreto mediante il quale deve essere istituzionalizzato un modello di comunicazione unificato valido per tutto il territorio nazionale e che valga ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e Questura; manca un'esposizione di specifici casi di urgenza di cui al comma 2- bis , che possono consentire una preventiva parziale comunicazione di dati; manca la previsione di norme che disciplinino la materia per settori produttivi particolari che non consentono una programmazione dell'attività produttiva, quali il settore dell'agricoltura e soprattutto, il settore del turismo e del commercio per il lavoro del fine settimana (sabato, serale e giorni festivi); manca la previsione di norme che disciplinano la materia per i settori dell'agricoltura e del turismo nei quali, in particolari momenti dell'anno, vi sono picchi di lavoro stagionale, in cui anche gli addetti agli uffici personale, già oggi costretti a carichi di lavoro non programmabili a priori , dovendo effettuare decine o addirittura centinaia di assunzioni al giorno, facendo ricadere la responsabilità delle mancate comunicazioni in capo alle Associazioni o a chi si occupa della gestione del personale; spesso i lavoratori stagionali giungono da altre regioni ed anche dall'estero e arrivano all'ultimo momento, per prendere servizio a distanza di poche ore, o il mattino del giorno stesso in cui devono iniziare l'attività lavorativa -: se si intenda, come sarebbe auspicabile assumere iniziative normative per applicare il comma 2- bis per le assunzioni stagionali e per quelle di breve durata affinché «la comunicazione di cui al comma 2 possa essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente... la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro»; derogare dalla disciplina generale nei casi in cui l'instaurazione del rapporto di lavoro avvenisse in situazioni di emergenza ed, in particolare, per la sostituzione di lavoratori che si assentano improvvisamente per infortunio, malattia, eccetera prevedendo per lo stesso giorno di inizio del rapporto di lavoro l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2- bis . (4-02176)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 23 aprile 2007 nell'allegato B della seduta n. 148 All'Interrogazione 4-02176
presentata da BRANDOLINI Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame in oggetto, si comunica quanto segue. La legge n. 296 del 2006 all'articolo 1, commi 1180-1185 ha introdotto importanti modifiche alla previgente normativa in materia di comunicazioni obbligatorie. La finalità principale di tale revisione normativa è stata l'esigenza di introdurre procedure più rigorose che contrastino il lavoro irregolare specie in quei settori dove tale fenomeno appare più preoccupante. Come anche evidenziato nell'interrogazione la normativa prevede l'obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e per tutti i settori economici di comunicare i rapporti di lavoro instaurati e le principali trasformazioni intervenute secondo i tempi indicati nella norma stessa. In particolare le assunzioni devono essere comunicate al Centro per l'impiego il giorno prima dell'instaurazione. Si tratta quindi di una comunicazione preventiva per avere la data certa della data di assunzione ed evitare comportamenti evasivi da parte dei datori di lavoro. La norma comunque prevede la possibilità di attuare procedure particolari «in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive». In questi casi la comunicazione potrà essere fatta entro i cinque giorni successivi. Tenuto conto della necessità di definire meglio gli ambiti di applicazione della norma, la Direzione generale del mercato del lavoro di questo Ministero ha pubblicato due note esplicative (nota n. 13/SEGR/440 del 4 gennaio 2007 e nota n. 13/SEGR/0004746 del 14 febbraio 2007) per fornire elementi di chiarimento su vari aspetti. Viene così chiarito che nei casi di urgenza, ossia quando l'assunzione viene effettuata «per evitare danni alle persone ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche e organizzative che non consentano di procrastinare l'impiego dei lavoratori» sono previste procedure più flessibili. Tale procedura viene anche prevista in caso di assunzione per «forza maggiore» ovvero in caso di avvenimenti dì carattere straordinario. In deroga all'obbligo di comunicazione preventiva, in questi due casi il datore di lavoro dovrà trasmettere la comunicazione nei cinque giorni successivi l'instaurazione del rapporto di lavoro. I suddetti casi di urgenza e di forza maggiore sono stati ancora meglio chiariti nella nota del 14 febbraio scorso e nelle risposte ai quesiti fornite in apposito indirizzo di posta elettronica (CO\@lavoro.gov.it) e pubblicate sul sito del Ministero tra le FAQ del settore dedicato alla Comunicazione obbligatoria. Tali risposte sono state pubblicate proprio per chiarire in modo esaustivo la normativa introdotta con la legge n. 299 del 2006. Si fa presente che la normativa si applica a tutti i settori ivi compresi quelli dell'agricoltura e del turismo. Il legislatore infatti non ha voluto individuare settori esclusi dagli obblighi di cui alla norma. Ha voluto piuttosto regolamentare alcuni casi di flessibilità dell'obbligo, comunque richiesto anche se con una tempistica meno rigorosa (entro i cinque giorni successivi all'assunzione). Si ritiene, inoltre, che i due settori richiamati nell'interrogazione sono tra quelli dove maggiormente, proprio per la tipologia e la specificità del lavoro, possono nascondersi forme di lavoro non dichiarato che il legislatore, con la normativa emanata, ha ritenuto di controllare e far emergere. In fine, corre l'obbligo di evidenziare che le procedure definite e, in particolare, la comunicazione unica informatizzata, basata sul collegamento informatico tra i Centri per l'impiego, gli istituti previdenziali e gli uffici periferici del lavoro, potrà supportare e facilitare il compito dei datori di lavoro nella trasmissione delle informazioni necessarie. Si tratta infatti di un sistema, definito in accordo con le Regioni e gli enti previdenziali, che consentirà quella circolazione e condivisione di informazioni sui rapporti di lavoro in atto auspicata da tempo per avere una banca dati a fini statistici, ma soprattutto per avere la necessaria trasparenza del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.