Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02162 presentata da DI GIOIA LELLO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 17/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02162 presentata da LELLO DI GIOIA mercoledì 17 gennaio 2007 nella seduta n.093 DI GIOIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: per i Direttori di divisione e gli Ispettori generali dei «Ruoli ad esaurimento» del Ministero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze) fu prevista la possibilità di svolgere incarichi dirigenziali, ex articolo 17 della legge 146, del 24 aprile 1980 (legge speciale); per necessità ed in attesa dell'espletamento del mega-concorso a 999 posti di Dirigente, con una seconda legge speciale per il preesistente Ministero delle finanze, fu data la possibilità di reggere gli uffici di livello dirigenziale non generale anche ai funzionari di 8 e 9 qualifica funzionale (articolo 12, terzo comma del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140); con decreto attuativo del Ministro delle finanze del 2 febbraio 1998, n. 2592, veniva stabilito per il personale del ruolo ad esaurimento, dell'8 e 9 qualifica funzionale, in qualità di reggenti degli uffici dirigenziali, la corresponsione della retribuzione di posizione a decorrere dal 1 luglio 1997 con esclusione di ogni trattamento accessorio e di compensi per lavoro straordinario; tale retribuzione fu assegnata con decreto ministeriale individuale per importanza dell'Ufficio e nel pieno rispetto dell'articolo 38 del C.C.N.L. approvato il 9 gennaio 1997 per l'area dirigenziale, quadriennio 1994-1997; per la nuova struttura retributiva, i vari Ministeri interessati chiedevano pareri per il proprio personale dirigenziale, per il periodo 1994-1997, il trattamento pensionistico delle due nuove voci ossia la retribuzione di posizione e di risultato; limitatamente alla retribuzione di posizione si pronunciò l'IGOP (Ministero del tesoro) con nota dell'8 gennaio 1998, n. 188231, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, dottor Monorchio, ove la stessa dopo aver citato l'articolo 13, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 503/92, il decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 e l'articolo 2, comma 9 e 10 della legge 335/95, concludeva che la retribuzione di posizione dei dirigenti poteva essere considerata sia in quota a) che in quota b) ; successivamente, e specificamente il preesistente Ministero delle finanze, che aveva incaricato per le reggenze delle sedi dirigenziali vacanti, funzionari del ruolo ad esaurimento, 8 e 9 qualifica funzionale, tutti destinatari delle predette leggi speciali e con decreto ministeriale 2592/98 collegato al CCNL dei dirigenti del 9 gennaio 1997, chiedeva per questi il trattamento pensionistico della retribuzione di posizione prevista dal CCNL 94/97 del personale con qualifica dirigenziale; con nota del 19 settembre 1999, n. 166513, a firma sempre dell'allora Ragioniere Generale dello Stato, dottor Monorchio, senza citare alcuna norma di legge, si affermava: «In proposito si osserva che, nonostante la corresponsione dell'emolumento in parola sia connessa all'esercizio di funzioni che richiedono medesimo impegno e identiche responsabilità, le posizioni del personale in esame non sono assimilabili, dal momento che la funzione conferita in reggenza si sostanzia in una mera situazione di fatto»; la stessa nota concludeva che la retribuzione di posizione corrisposta al personale reggente «non possa rientrare nel calcolo della quota di pensione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 503/92»; a parere dell'interrogante è evidente la disuguaglianza ai fini pensionistici tra le due note dell'IGOP, entrambe a firma del Ragioniere Generale dello Stato, a parità di doveri esse corrispondono a disuguali diritti e precisamente la nota n. 188231/98 (per i dirigenti) pur citando leggi non esclusive né specifiche per detto personale riconosceva che la retribuzione dei dirigenti poteva essere considerata sia in quota a) che in quota b) , mentre la nota n. 166513/99 senza citare alcuna norma rappresenta soltanto una palese ingiustizia, per i reggenti di uffici dirigenziali; aver considerato la retribuzione di posizione nella pensione dei reggenti soltanto in quota b) ossia per i pochi anni di anzianità utile a pensione dal 1 gennaio 1993 sino alla cessazione del rapporto di lavoro e non per l'intera anzianità di servizio, rappresenta, ad opinione dell'interrogante, soltanto un comportamento del tutto arbitrario e contro legge; è sempre valido il principio che la legge è uguale per tutti e quindi la voce stipendiale in questione (retribuzione di posizione) va considerata come per i dirigenti anche per i reggenti per l'intero periodo utile a pensione, nel pieno rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 503/92; detto articolo (chiarito anche dalla Corte dei conti con deliberazione n. 2/2004 del 24 marzo 2004) pone norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ed ha introdotto il nuovo sistema di calcolo alla pensione di importo a far tempo dal 1 gennaio 1993 che deve essere determinata dalla somma: della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità acquisite al 1 gennaio 1993 - cosiddetta quota a) - da calcolare secondo normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (articolo 13, comma 1, lettera a) ; della quota di pensione - cosiddetta quota b) - corrispondente all'importo del trattamento relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 (articolo 13, comma 1, lettera b) da calcolare secondo disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso; in linea, pertanto, con le indicate disposizioni la cosiddetta quota a) di pensione rimane disciplinata dall'articolo 43 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092; quest'ultimo articolo (base pensionabile) riporta: «Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili la base pensionabile, costituita dall'ultimo o dall'ultima paga o retribuzione ...»; tale retribuzione di posizione anche per i reggenti ha il carattere, fisso, continuativo e generalizzato e sulla quale sono state operate le prescritte ritenute previdenziali nell'uguale misura dei dirigenti ed è quiescibile sia in quota a) che in quota b) anche se riferita al CCNL biennio economico 96/97 dei dirigenti (nota IGOP 188231/98); all'atto della cessazione del rapporto di lavoro avvenuto pure nel secondo semestre 1997, la retribuzione di posizione rappresenta un diritto acquisito che fa parte integrante dell'intera struttura retributiva e quindi è un'entità inscindibile ed omogenea a quella dei dirigenti; la disciplina sugli aspetti retributivi non distingue tra supplenza conferita ai dirigenti e ai non dirigenti, in entrambi i casi viene chiamata la disciplina contrattuale dei dirigenti; il rapporto di servizio è stato compiutamente regolato dalla citata norma legislativa, integrata dalle statuizioni disposte con il previsto decreto ministeriale; dette fonti, anche se per ragioni eccezionali hanno consentito il conferimento per reggenza di funzioni dirigenziali anche a non dirigenti garantendo parità di trattamento economico mediante l'applicazione del regime giuridico-retributivo spettante ai dirigenti; da rapporto di reggenza, può essere attribuita a siffatta situazione organizzativa ai fini della definizione della natura giuridica della retribuzione che resta unitaria in ogni caso; tutto il personale della pubblica amministrazione appartenente al ruolo ad esaurimento ha diritto anche al riconoscimento della retribuzione di posizione pur nella misura minima prevista dai relativi CC CC NN LL dei dirigenti (approvati il 9 gennaio 1997 ed il 5 aprile 2001), ex articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 748/72 che riporta: «con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente articolo 60 sono liquidate sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a (1) dirigente ai sensi dell'articolo 62»; a seguito rivendicazioni varie di tutto il personale interessato, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha emanato la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 che prevede nel computo della pensione dei funzionari del ruolo ad esaurimento, lo stesso trattamento economico del dirigente, con la esclusione della retribuzione di posizione e di risultato in quanto connesse alle funzioni dirigenziali; all'atto della prescritta registrazione alla Corte dei conti avvenuta il 16 settembre 2001 (reg. 12 - f 73) precedentemente la funzione pubblica con nota del 21 maggio 2001, prot. n. 2407/10/BC proponeva al Dipartimento della Ragioneria Generale IGOP, la modifica della suddetta circolare n. 12/2000 per l'inclusione della retribuzione minima contrattualmente prevista; a seguito di altre note dello stesso tenore della funzione pubblica, il Dipartimento R.G.S. IGOP con nota del 1 marzo 2002, prot. n. 23330 ha riferito: è «invero con la previsione operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali sembra assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato» e che «in tali sensi, ove si concordi, andrebbe pertanto motivato la modifica del precedente indirizzo, precisando la sua operatività anche relativamente alla previgente disciplina contrattuale con riferimento, evidentemente, al valore minimo della retribuzione di posizione - F.to il Ragioniere Generale dello Stato - Monorchio; detta nota, stranamente, non ha trovato attuazione per un' errata interpretazione data con la nota del 20 giugno 2002, n. 4899/gab a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze al corrispondente Capo di Gabinetto della funzione pubblica; l'esclusione era argomentata in base all'articolo 24 del CCNL del 5 aprile 2002 che concerne i dirigenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della perdita o al termine dell'incarico non più rinnovato (ruolo unico); tale norma contrattuale non può essere invocata a sostegno della mancata concessione della retribuzione di posizione - parte fissa - nella determinazione del trattamento pensionistico per il personale R.E.; dell'avviso di ricomprendere nel trattamento economico fondamentale la retribuzione di posizione - parte fissa - e anche la Presidenza del Consiglio dei ministri che nella memoria del 23 febbraio 2004 (riportata nella delibera n. 2/2004/P della Corte dei conti nell'adunanza del 26 febbraio 2004) scrive che la parte fissa della retribuzione di posizione è «di importo uguale per tutti impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in casi di assenza temporanea di funzioni», attraendo così nel trattamento economico fondamentale; nell'adunanza di cui sopra è stato sentito non solo il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche della Ragioneria Generale dello Stato che si è pronunciata in maniera conforme alle conclusioni della Presidenza del Consiglio dei ministri; la giurisprudenza ha riconosciuto la retribuzione di posizione come parte del trattamento economico fondamentale (Corte dei conti - sezione giurisdizionale - regione Lazio n. 2294/2003) (per n. 34 funzionari R.E. di n. 5 Ministeri diversi); Corte dei conti sezione giurisdizionale regione Lombardia n. 1550/2003; Corte dei conti - sezione giurisdizionale - regione Abruzzo n. 271/2004 e Corte dei conti - sezione giurisdizionale - regione Sardegna n. 417/2004; l'Avvocatura Generale dello Stato interpellata dal Ministero della pubblica istruzione sulla sentenza della Corte dei conti - regione Abruzzo n. 271/2004 del 17 marzo 2004 è depositata il 16 marzo 2004 - non ha ravvisato motivi di censura per cui la sentenza è stata accolta; il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - con nota dell'Ufficio IV del 3 ottobre 2002, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, Grilli, diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento funzione pubblica - e per conoscenza al Ministero dell'interno, in riferimento alla nota 1/1047/1 del 15 maggio 2002 del Ministero dell'interno, alla quale detto Ministero chiedeva se poteva essere estesa ai propri funzionari dell' ex carriera direttiva di ragioneria la retribuzione di posizione - parte fissa - (lire 17.000.000), in considerazione del contrasto tra trattamento economico accessorio del comparto ministeri ed il riconosciuto trattamento economico fondamentale del dirigente di II fascia; la stessa nota considera anche «tale componente della retribuzione costituisce parte integrante del trattamento economico fondamentale, chiede che anch'essa sia riconosciuta al personale in questione, ormai limitato a poche decine di unità e prossimo al pensionamento ...»; al riguardo, l'interrogante ritiene che la tesi sostenuta dal Ministero dell'interno non sia del tutto priva di fondamento, pur tenendo conto dello status , del tutto peculiare della categoria interessata in quanto sfornita di apposita disciplina contrattuale; il dipartimento della funzione pubblica, con nota del 29 ottobre 2002, prot. n. 2936/10/BC, in risposta alla suddetta nota del dipartimento Generale dello Stato - IGOP - Ufficio IV riferisce: «concorda con quanto rappresentato da codesto Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione ...»; la stessa nota riporta ancora: «in tal modo verrebbe eliminato un illogico trattamento nei confronti del suddetto personale (poche unità non disciplinate contrattualmente al quale ora viene riconosciuto ...)» -: quali iniziative, anche normative, si intendano adottare al fine di risolvere l'annosa questione in ordine alla portata dell'articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 748/41972 e all'inclusione della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione per il personale del R.E., con la distinzione della retribuzione di posizione nell'effettivo importo riconosciuto con decreti ministeriali individuali ai reggenti di uffici finanziari di livello dirigenziale, con decorrenza dal 1 luglio 1997 (una decina di unità) e per tutto il restante personale (un centinaio di unità) negli importi previsti dai vari CC CC NN LL dei dirigenti, tanto in quota A) quanto in quota B), per tutti, in rispetto al combinato disposto degli articoli 13 del decreto legislativo 503/92 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73; se non si ritenga che, sinora, l'operato della pubblica amministrazione contrasti, in maniera evidente, anche con i princìpi costituzionali (articoli 3, 35, 36 e 97). (4-02162)