Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02183 presentata da LONGHI ALEANDRO (L' ULIVO) in data 17/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02183 presentata da ALEANDRO LONGHI mercoledì 17 gennaio 2007 nella seduta n.093 LONGHI e BURTONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche europee, al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la Pfizer Italia S.r.l., società del gruppo Pfizer Inc, multinazionale farmaceutica americana, leader mondiale del suo settore, sta in questi giorni attuando la vendita di due linee di informazione scientifica del farmaco, per un totale di 440 lavoratori dipendenti; secondo l'interrogante le modalità con cui tale vendita si sta attuando vanno ben al di là degli interessi della Pfizer e degli stessi 440 lavoratori, che tuttavia necessitano di forme di tutela che la loro azienda non sta loro offrendo, ma coinvolgono la generalità dei lavoratori italiani, dei principi e dei meccanismi di tutela e garanzia del lavoro, dei principi inviolabili sanciti dalla Costituzione, del recepimento di principi affermati nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; a giudizio dell'interrogante, il caso Pfizer appare emblematico, quasi un compendio di fattispecie sulle quali si sente una forte urgenza di chiarimenti, se non addirittura di sistematizzazioni della materia da parte del Governo e dal Parlamento, date le lacune che un'attenta analisi dell'argomento evidenzia, ed in particolare: 1. negli ultimi anni si stanno insidiosamente affermando delle prassi di applicazione dell'articolo 2112 del codice civile che secondo l'interrogante possono essere definite «padronali»: tali interpretazioni, infatti, il comma 5 o del citato articolo lascerebbe alla discrezionalità del cedente e del cessionario la identificazione di che cosa sia un «ramo di azienda» e, di conseguenza, ciò consentirebbe la cessione del contratto dei lavoratori identificati all'interno del «ramo d'azienda», e si perfezionerebbe senza nessuna richiesta di consenso ai lavoratori stessi; 2. si è inoltre dibattuto, e ancora si dibatte, se l'individuazione del «ramo d'azienda», ovvero di una «articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata» (articolo 2112 del codice civile) debba esistere anteriormente al momento della cessione o possa essere stabilita «al momento del suo trasferimento» come recita alla lettera l'articolo 2112 del codice civile 5 o comma; 3. è facile intuire che tipo di abusi a danno dei lavoratori favorisca una interpretazione di questo tipo che, secondo l'opinione di chi afferma questa interpretazione, poggia sulla lettera dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che ha novellato il 2112: su questo punto si precisa che la legge delega n. 30 del 2003, pur avendo delegato il Governo alla riforma di tale disciplina, non ha contemplato tale modifica, che risulterebbe quindi fuori dai limiti della delega, per cui eventuali interpretazioni di questo tipo violerebbero l'articolo 76 della Costituzione; 4. si ritiene inoltre che il consenso del lavoratore debba essere chiesto solo se non sussistano i requisiti per la individuazione del «ramo d'azienda»: così anche la recente Cassazione 6292 del 22 marzo 2006, che almeno fa chiarezza nell'individuare nei requisiti «dell'autonomia organizzativa del ramo d'azienda ceduto che, oltre a dover risultare antecedente alla cessione, deve presentarsi come idoneo al perseguimento dei fini di impresa», in altre parole, esso deve essere dotato di autonomia produttiva. Tale pronunzia riduce senz'altro il campo della soggettività delle parti cedente e cessionaria ed evita che in caso di trasferimento sia la volontà dell'imprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sé privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) al solo fine di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo d'azienda, rendendo applicabile la relativa disciplina sulla sorte dei rapporti di lavoro»; 5. la pronunzia della Cassazione sopra richiamata, riporta in auge lo spirito originario del 2112, di tutela dell'interesse dei lavoratori a non essere oggetto di cessioni fraudolente ed elusive, finalizzate a «legalizzare» e a rendere «poco costose» esternalizzazioni, se non addirittura espulsioni dall'azienda di appartenenza, che avrebbero l'effetto, fra gli altri, di precarizzare il lavoro, e di far risultare il lavoratore mero soggetto passivo, «merce» da cedere unilateralmente: tali conseguenze fanno semplicemente orrore ed offendono le nostre coscienze; 6. a giudizio dell'interrogante andando oltre l'impianto normativo del decreto legislativo n. 276 27 giugno 2003 e dell'articolo 2112, occorre ribadire da un lato l'opportunità politica di giungere ad affermare che il consenso del lavoratore debba essere chiesto in tutte le situazioni di cessione di ramo d'azienda e dall'altro il fatto che tale norma «liberale» in senso stretto (nel senso della tutela della libertà di autodeterminazione dell'individuo) è già di fatto contenuta nella pronunzia della Corte di giustizia delle Comunità Europee (Sez. VI, 24 gennaio 2002, C-51/00) che chiarisce che «la normativa comunitaria non vieta al dipendente in forza presso il cedente di rifiutare il passaggio al cessionario e di continuare il rapporto di lavoro con lo stesso cedente»; 7. si fa notare, inoltre, che la Costituzione, accanto all'affermazione della libertà dell'iniziativa economica privata, afferma anche che essa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» rimandando alla legge «i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Giova infine richiamare lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione -: se non si ritenga opportuno intervenire con interpretazioni urgenti, da parte dei Ministeri competenti, su queste materie; se non si ritenga opportuno verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2112 codice civile nel caso citato della Pfizer; se non si ritenga opportuno chiedere alla multinazionale americana, una sospensiva della cessione delle due linee, in attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali; se non si ritenga corretto dare immediata attuazione, individuando gli strumenti tecnico-giuridici e legislativi più appropriati, alle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità Europee, sopra richiamate; se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad adeguare la disciplina ai princìpi sopra richiamati; se non si ritenga comunque di voler adottare iniziative normative per procedere al riconoscimento della irrinunciabilità dell'esercizio della libertà di scelta del singolo lavoratore nella fattispecie in esame. (4-02183)