Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00028 presentata da META MICHELE POMPEO (L' ULIVO) in data 17/01/2007
Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00028 presentata da MICHELE POMPEO META mercoledì 17 gennaio 2007 pubblicata nel bollettino n.115 La IX Commissione, premesso che: l'incidente ferroviario verificatosi il 13 dicembre 2006 lungo la linea del Brennero, nel quale hanno perso la vita due macchinisti, ha riproposto con forza la questione della sicurezza ferroviaria; il tema è all'attenzione del Governo che, nell'ambito del disegno di legge finanziaria 2007, ha destinato 45 milioni di euro per i prossimi tre anni ai fini della realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei treni; l'approccio al tema della sicurezza del trasporto ferroviario non può essere tuttavia limitato alla sola previsione di stanziamenti di risorse economiche, ma deve investire anche aspetti di natura istituzionale e organizzativa; proprio in occasione delle comunicazioni che il Governo ha reso presso la IX Commissione in ordine al predetto incidente ferroviario, è emerso che l'attuale assetto che vede in capo al gestore dell'infrastruttura la responsabilità delle attività operative relative alla sicurezza, ivi compreso il rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, e in capo al Ministero dei trasporti lo svolgimento delle attività di vigilanza e di investigazione, non è compatibile con la disciplina comunitaria; l'Italia non si è ancora infatti conformata alle disposizioni recate dalla direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, nonostante il termine di recepimento del 30 aprile 2006 sia ormai decorso; in proposito, la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e quindi entro il mese di agosto 2007, il decreto legislativo per il recepimento della predetta direttiva; in particolare, l'articolo 16 della direttiva 2004/49/CE dispone che ciascuno Stato membro istituisca un'autorità preposta alla sicurezza, che deve essere indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura; tra i compiti che devono essere attribuiti alla predetta autorità, sono ricompresi: a) il rilascio alle imprese ferroviarie del certificato di sicurezza, necessario, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria; b) il rilascio al gestore dell'infrastruttura dell'autorizzazione di sicurezza, necessaria, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria; c) il controllo che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino nel rispetto dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati e, comunque, conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale; d) la verifica della idonea immatricolazione del materiale rotabile e dell'aggiornamento delle informazioni in materia di sicurezza contenute nel registro nazionale, istituito a norma delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; l'articolo 17 della direttiva 2004/49/CE dispone inoltre che l'autorità preposta alla sicurezza ha la facoltà di condurre le ispezioni e le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti e può accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie; e) la regolamentazione tecnica di settore; quanto al versante della sinistrosità ferroviaria, l'articolo 21 della direttiva dispone che ciascuno Stato membro provveda affinché le indagini sui gravi incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni leggermente diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, siano svolte da un organismo permanente, sulla base della immediata segnalazione da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e, se del caso, dell'autorità preposta alla sicurezza; a tale struttura deve essere assicurata l'indipendenza dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura, dall'autorità preposta alla sicurezza, dagli enti di regolamentazione delle ferrovie e da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti ad essa assegnati; una sollecita predisposizione, da parte del Governo, dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/49/CE, sul quale dovrà essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, appare pertanto doverosa, attesa l'esigenza di procedere, con tempestività, all'adeguamento dell'assetto istituzionale in materia di sicurezza ferroviaria del nostro paese agli standard europei; nelle more, tenuto conto che l'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha attribuito all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di istituire un Osservatorio informatizzato per la sicurezza dei trasporti, operante in tempo reale e con riguardo a tutte le modalità di trasporto; l'attuazione di tale disposizione potrebbe anche rappresentare un primo passo concreto verso un più generale obiettivo consistente nel concentrare in capo ad un unico soggetto il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza dei trasporti intermodali; si pone infatti l'esigenza di un più organico approccio alla sicurezza intermodale dei trasporti (ferroviari, terrestri, marittimi e aerei), che potrebbe trovare risposta nella costituzione di un organismo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, alla quale attribuire anche il compito di coordinare le attività degli enti preposti alla sicurezza di ciascuna modalità di trasporto, impegna il Governo: ad adottare, in tempi molto ravvicinati, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, tenuto conto che la tempestiva istituzione, anche nel nostro paese, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria e dell'organismo permanente per le indagini sugli incidenti ferroviari può certamente contribuire ad aumentare il livello di sicurezza del trasporto ferroviario; a dare nel contempo attuazione all'articolo 17 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, mediante l'istituzione dell'Osservatorio informatizzato per la sicurezza dei trasporti; a valutare, in un ottica più generale, l'opportunità di adottare iniziative volte all'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, alla quale attribuire compiti di coordinamento delle attività degli enti preposti alla sicurezza con riferimento a tutte le tipologie di trasporto (ferroviario, terrestre, marittimo e aereo). (8-00028) «Meta, Tassone, Beltrandi, Barbi, Rotondo».