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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00078 presentata da VILLETTI ROBERTO (LA ROSA NEL PUGNO) in data 18/01/2007

Atto Camera Mozione 1-00078 presentata da ROBERTO VILLETTI giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 La Camera, premesso che: si è verificata negli ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti interpersonali e nelle forme di convivenza; questa modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per rispondere alle esigenze sia delle persone sia della società; ci si pone, pertanto, l'obiettivo di disciplinare le convivenze di fatto nel nostro Paese sul modello già in vigore nella maggioranza dei Paesi europei; l'esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di convivenza tra persone non unite dal matrimonio risponde ad una domanda ormai presente e diffusa, al fine di consentire ai cittadini una scelta più libera nell'organizzazione della propria vita attraverso una forma riconosciuta dallo Stato; il riconoscimento giuridico delle «unioni di fatto», ovvero la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, obbedisce a regole precise e prevede la stipula di un accordo, che ha lo scopo di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali e gli eventuali effetti in caso di scioglimento dell'unione stessa; le disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale possono, infatti, riguardare il periodo di durata dell'unione, ma anche il periodo successivo alla sua cessazione, con la previsione che se nulla è detto in materia nell'accordo costitutivo, in caso di scioglimento dell'unione, nulla è dovuto; tre sono le condizioni fondamentali affinché sia valido l'accordo fra due persone che decidono di dare vita ad un'unione di fatto: a) che le due persone siano maggiorenni; b) che non siano unite in matrimonio tra loro o con altre persone; c) che non abbiano stipulato altri accordi per costituire un'unione di fatto; la presente mozione non tende a promuovere la modifica della disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana, né intende influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori, così come non intende modificare la concezione positiva del matrimonio come scelta volontaria, libera e cosciente; contemporaneamente non si intende equiparare i componenti di un'unione di fatto ai coniugi, se non per particolari casi e specificatamente quelli relativi alla materia successoria, ai diritti di abitazione, ai diritti e ai doveri di assistenza, alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza sociale, nonché all'applicazione delle norme penali; la necessità di disciplinare l'istituto dell'unione di fatto è quella più limitata di porre tutti i cittadini stabilmente conviventi nella condizione di essere liberi di scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti, secondo il principio di uguaglianza giuridica e di pari dignità stabilito dalla Costituzione; si intendono, pertanto, superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto alcuni elementari diritti, come quello di subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte di una delle parti conviventi o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa l'esistenza; il riconoscimento pubblico delle unioni di fatto attribuisce un valore importante all'accordo costitutivo, che è alla base dell'unione stessa, oltre che alla questione dello scioglimento dell'unione, sia quando lo scioglimento è proposto da un solo contraente, sia quando è proposto da entrambi; la disciplina delle unioni di fatto, pur adottando un criterio gradualistico, tende ad uniformare la legislazione italiana alle risoluzioni dell'Unione europea in materia di coppie di fatto, alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri per l'adozione di norme in materia di antidiscriminazione e ai principi ricompresi nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; impegna il Governo: a presentare un disegno di legge alla Camera dei deputati entro il 31 gennaio 2007, al fine di promuovere il superamento di quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto l'esercizio della facoltà di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non della convivenza, di esplicare alcuni elementari diritti, come quello, ad esempio, di subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte di una delle parti conviventi o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa l'esistenza, nonché, in ultimo, di regolare gli effetti conseguenti all'eventuale scioglimento dell'unione stessa. (1-00078) «Villetti, Boselli, Buemi, Turci, Antinucci, Di Gioia, Mancini, Angelo Piazza, Schietroma, Turco, D'Elia, Poretti, Capezzone, Mellano, Beltrandi, Crema, Buglio».

 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.