Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02219 presentata da PIGNATARO FERDINANDO BENITO (COMUNISTI ITALIANI) in data 18/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02219 presentata da FERDINANDO BENITO PIGNATARO giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 FERDINANDO BENITO PIGNATARO e CRAPOLICCHIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 21 aprile 2006, sono state assunte al protocollo del Comune di Alserio in provincia di Como, contestuali dimissioni della metà più uno dei consiglieri (Stefano Colzani, Claudio Luciano, Giovanni Fruci, Luca Pinato e Giuseppe Nisselino per la maggioranza, Giuliano Pontiggia e Salvatore Rocca della minoranza); le dimissioni del consigliere comunale Giuseppe Nisselino, presentate personalmente e dallo stesso sottoscritte davanti al dipendente comunale Alessandro Culotta, non sono state ritenute valide, in quanto lo stesso consigliere non era presente all'atto dell'apposizione del timbro di protocollo; questo presunto vizio di forma ha permesso all'Amministrazione comunale guidata da Flavio Venturi di rimanere in piedi, tanto che il giorno dopo Colzani, Fruci, Pinato e Pontiggia hanno ritirato le dimissioni; il sindaco ha dovuto quindi procedere alla surroga solo di Claudio Luciano, a cui è subentrata Franca Mauri, e di Salvatore Rocca, a cui è subentrato Enrica Baragiotta; gli altri consiglieri sono invece tornati al proprio posto, nonostante, come sostengono le minoranze, le dimissioni degli altri sei consiglieri comunali fossero da ritenersi valide e, pertanto, si rendeva necessario provvedere alle relative surroghe; durante l'ultima assemblea pubblica del 2006, i consiglieri comunali Marco Anzani, Angelo Sarandrea, Franca Mauri e Giuseppe Nisselino hanno dichiarato di ritenere che il Consiglio Comunale del Comune di Alserio è illegittimamente costituito e di conseguenza tutti gli atti deliberati dopo la data del 21 aprile 2006 nulli; la vicenda del comune di Alserio tra prese di posizione e dubbie ritrattazioni è molto travagliata, i gruppi di minoranza hanno preso le distanze, ritenendo doveroso partecipare solo alle sedute di consiglio comunale, al fine di svolgere il proprio mandato elettorale, astenendosi però dal votare le proposte di delibera presentate all'ordine del giorno, a tutela della propria posizione di consiglieri legittimamente eletti e chiamati a far parte dell'organo collegiale, arbitrariamente «ricostituito» nella totale mancanza di rispetto della normativa vigente; a giudizio degli interroganti, il comune di Alserio vive in una situazione di assoluta instabilità politico-istituzionale a causa di una amministrazione comunale che si regge su dimissioni stranamente non ritenute valide, altre regolarmente presentate e poi improvvisamente ritrattate, su surroghe effettuate ed altre inspiegabilmente no -: se il Ministro sia a conoscenza di quanto accaduto nel Comune di Alserio dal 21 aprile 2006 ad oggi; se non ritenga di verificare se sussistano le condizioni per adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 141 del testo unico degli enti locali decreto legislativo 267 del 2000 in materia di scioglimento del consiglio comunale.(4-02219)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 23 aprile 2007 nell'allegato B della seduta n. 148 All'Interrogazione 4-02219
presentata da FERDINANDO BENITO PIGNATARO Risposta. - L'istituto dello scioglimento dei consigli comunali per riduzione ultra dimidium indotta da dimissioni collettive ha già, in passato, richiesto un intervento chiarificatore del legislatore volto ad introdurre elementi di maggiore certezza in ordine ai presupposti di tale ipotesi dissolutoria. L'attuale formulazione degli articoli 38 e 141, n. 3, lettera b) del testo unico n. 267 del 2000, così come risultanti dopo l'intervento di modifica di cui al decreto-legge n. 80 del 2004 convertito con legge n. 140 del 2004, ha in effetti diminuito le controversie interpretative; tuttavia come si evince da una nutrita casistica, permangono tuttora dei punti problematici, in particolare per quanto concerne gli effetti da riconoscere alla manifestazione di volontà recessiva dei singoli consiglieri in presenza di vizi procedurali o formali tali da rendere invalido l'atto collettivo di dimissioni. Nel caso del Comune oggetto dell'interrogazione, il 22 aprile 2006 la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Como riceveva dal segretario comunale di Alserio la comunicazione delle contestuali dimissioni di sette consiglieri su dodici assegnati. Successivamente, sempre nella stessa giornata del 22 aprile, perveniva copia delle revoche delle dimissioni presentate da quattro dei predetti consiglieri. Poiché l'articolo 38 del testo unico degli enti locali, nel testo novellato, prevede che le dimissioni debbano essere presentate personalmente ovvero trae persona munita di delega autenticata, con nota del 24 aprile 2006 la Prefettura chiedeva al segretario comunale di far sapere se le dimissioni dei consiglieri fossero state presentate nelle forme previste dalla norma citata. In risposta, il 26 aprile 2006 lo stesso segretario comunale precisava che soltanto sei consiglieri avevano presentato personalmente le contestuali ed immediate dimissioni; non così un settimo consigliere, che, oltre a non averle presentate personalmente al protocollo, non si era neppure avvalso delle forme alternative indicate dalla legge (atto autenticato presentato per il tramite di persona munita di delega anch'essa autenticata). Da ciò discendeva che, nella fattispecie, non essendosi concretata l'ipotesi di riduzione ultra dimidium dell'organo consiliare per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, non veniva a configurarsi alcuna ipotesi dissolutoria fra quelle previste dall'articolo 141 del testo unico e, pertanto, nessun provvedimento in tal senso poteva essere adottato dall'Amministrazione dell'interno; circostanza che veniva formalmente comunicata all'ente con nota del Prefetto di Como del 27 aprile 2006. Giova osservare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza prevalente ed il parere del Consiglio di Stato n. 98193 del 30 agosto 2006, sono da ritenere invalide ed inefficaci a tutti gli effetti le dimissioni collettive presentate dalla maggioranza dei consiglieri in forma irrituale ai sensi dell'articolo 38, comma 8, del testo unico degli enti locali. Ampia e costante giurisprudenza (Tribunale amministrativo regionale Basilicata n. 241 del 20 maggio 2003; Tribunale amministrativo regionale Campania n. 1011 del 20 febbraio 2003, n. 846 del 29 gennaio 2004; Tribunale amministrativo regionale Puglia n. 3699 del 26 agosto 2004) ha infatti evidenziato la natura collettiva dell'atto di dimissioni dei consiglieri a fini dissolutori, «sorretto effettivamente da una volontà tipica, quella di pervenire alla dissoluzione dell'organo rappresentativo» (Consiglio di Stato, sezione V, n. 6006 del 9 ottobre 2006). In tale atto, pertanto, la volontà dei dimissionari è volta non già alla rinuncia alla carica fine a se stessa bensì ad essa quale strumento per realizzare, unitariamente e concordemente, l'intento comune dello scioglimento del consiglio. Ne deriva che, secondo la giurisprudenza prevalente, la contestualità ed unitarietà dell'obiettivo impedisce di valutare alla stregua dell'articolo 38 del Testo unico degli enti locali le manifestazioni di volontà dei dimissionari, che costituiscono, per l'elemento volontaristico e quello causale che le contraddistinguono, un atto collettivo; pertanto, l'invalidità di taluna di esse, che ne riduca il numero determinando il mancato raggiungimento del quorum della metà più uno dei consiglieri assegnati, non ha altra conseguenza che il mancato effetto dissolutorio. In tali casi, non si dovrebbe procedere alla surroga, considerato che tale istituto è previsto per l'ipotesi di semplice rinuncia individuale alla carica e non già per l'ipotesi in cui il consigliere abbia inteso, attraverso le dimissioni congiunte con altri consiglieri, determinare la fattispecie dissolutoria. Tali considerazioni sono state portate a conoscenza di alcuni consiglieri di minoranza del Comune sia nel corso di appositi colloqui in Prefettura, sia con una nota ufficiale in data 23 gennaio 2007 con la quale, rispondendo ad una segnalazione circa l'asserita illegittimità nella costituzione dell'organo assembleare consiliare, è stato ribadito l'univoco orientamento del Ministero dell'interno; ovvero quello di non dar corso, nel caso di fallimento del disegno unitario di provocare l'effetto dissolutorio per vizio di forma di alcuni degli atti di dimissioni, alla volontà dei dichiaranti di dimettere il mandato. Per quanto riguarda, in generale, l'esigenza di un'uniforme e corretta applicazione dell'articolo 141, comma 1, lettera b) n. 3 del testo unico si precisa che essa resta ben presente all'attenzione del Ministero dell'interno, che peraltro già più volte ha avuto modo di occuparsene con circolari, pareri e risposte a quesiti. Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Parlamento sull'eventuale necessità di ulteriori interventi correttivi, il Ministero dell'interno ha intenzione di intervenire in sede di disegno di legge delega per la riforma del testo unico degli enti locali, con un articolo autonomo o con un emendamento da apportare alla disposizione esistente, per chiarire ulteriormente la norma in modo da favorirne una sempre più univoca e coerente applicazione. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alessandro Pajno.