Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02194 presentata da LICASTRO SCARDINO SIMONETTA (FORZA ITALIA) in data 18/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02194 presentata da SIMONETTA LICASTRO SCARDINO giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 LICASTRO SCARDINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il professor Carlo Mazzotta, in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale «A. Olivetti» di Lecce, ha presentato presso il Ministero della pubblica istruzione un'istanza di computo della retribuzione professionale docenti (compenso individuale accessorio nella tredicesima mensilità); il CCNL/2003 comparto scuola all'articolo 75 - struttura della retribuzione - prevede un trattamento fondamentale ed un trattamento accessorio e all'articolo 79, comma 1, recita testualmente «gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 75 hanno effetto integrante sulla 13ma mensilità...»; con sentenza n. 726 del 10 dicembre 2003 il giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, nell'ambito di una causa di lavoro iscritta al n. 388/2003 RGC, su ricorso presentato da dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia, ha riconosciuto, a tutti gli effetti, il Compenso Individuale Accessorio quale elemento fisso e continuativo da computare nel pagamento della 13ma mensilità, in misura pari alla normale retribuzione; a giudizio dell'interrogante, alla luce di quanto in premessa risulta da elementi inequivoci che il professor Mazzotta sia creditore, nei confronti del Ministero in questione, delle differenze retributive tra le tredicesime mensilità già liquidate a decorrere dal 2002 e quanto avrebbe dovuto percepire se nel calcolo fosse stato inserito il Compenso individuale accessorio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal mese di dicembre 2002 -: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa; quali azioni, nell'ambito dei propri poteri, intenda intraprendere per chiarire la vicenda segnalata e, quali siano le modalità e i tempi con cui intenda provvedere per tutelare i diritti del ricorrente. (4-02194)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 7 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 152 All'Interrogazione 4-02194
presentata da LICASTRO SCARDINO Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente la richiesta presentata dal docente menzionato nell'atto di sindacato ispettivo, volta ad ottenere il computo della retribuzione professionale docente nel calcolo della tredicesima mensilità. A sostegno della richiesta viene richiamata la sentenza n. 726 del 10 dicembre 2003, con la quale il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso presentato da dipendenti del Ministero della Giustizia per l'inclusione nella tredicesima dell'indennità di amministrazione; a tale proposito, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero sia a conoscenza della questione e quali azioni intenda intraprendere per chiarire la vicenda segnalata. Al riguardo, si comunica quanto segue. La problematica oggetto dell'interrogazione è nota da tempo al Ministero che già in data 27 luglio 2004 in materia inviò alle Direzioni Scolastiche Regionali la nota prot. n. 1820, diffusa anche sul sito Intranet dell'Amministrazione, informando di non riscontrare utili elementi per prendere in considerazione le istanze in argomento. In particolare, nella suddetta nota, oltre al principio secondo il quale le sentenze hanno efficacia esclusivamente tra le parti interessate, veniva ricordato il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato posto dall'articolo 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il triennio 2002-2004, facendo peraltro presente che il Ministero della giustizia aveva proposto appello avverso la sopra citata sentenza. Nella stessa nota, inoltre, per quanto concerne specificamente il personale del comparto scuola, si faceva presente che la materia è espressamente disciplinata dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto «Scuola» che, all'articolo 81, commi 2 e 3, prevede che la retribuzione professionale docente ed il compenso individuale accessorio siano corrisposti per 12 mensilità. Inoltre, l'articolo 78 del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro dispone, al comma 2, che l'importo della tredicesima mensilità è pari al «trattamento fondamentale» spettante, costituito dallo stipendio tabellare per posizioni stipendiali e da eventuali assegni ad personam ; conseguentemente non rientrano nell'importo della tredicesima le diverse voci del trattamento accessorio, tra le quali sono compresi la retribuzione professionale dei docenti ed il compenso individuale accessorio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per completezza, va aggiunto che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - articolo 1 comma 132 - ha prolungato al triennio 2005-2007 il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Della questione è stata successivamente interessata anche la Presidenza del Consiglio dei ministri che, con nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29 aprile 2005, ha espresso orientamento negativo ricordando la vigenza del suddetto divieto di estensione del giudicato e facendo anche presente che la Corte di appello di Firenze, su appello del Ministero della difesa, ha riformato una sentenza (n. 728/2003) analoga a quella emessa dal Tribunale di Pisa, a cui si fa riferimento nell'interrogazione. Inoltre, l'Aran, con nota del 5 settembre 1996 indirizzata all'Avvocatura generale dello Stato e, per conoscenza, alla competente Direzione Generale di questo Ministero, ha reso noto il testo integrale di una interpretazione autentica ex articolo 64 del decreto legislativo n. 165/2001, degli articoli 75 e 78 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 2003 (inclusione nella tredicesima mensilità della retribuzione professionale docenti, causa di lavoro n. 1327/05 c/MIUR), che l'Agenzia medesima aveva trasmesso al Giudice del Lavoro di Campobasso su richiesta dello stesso. Tornando alla sentenza del Tribunale di Pisa n. 726/2003, come già detto prima, il Ministero della Giustizia ha a suo tempo proposto appello avverso la stessa sentenza. Al riguardo, da una ricerca fatta sulla rete Internet , risulta che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 10 luglio 2004, ha riformato la sentenza del Tribunale di Pisa del 10 dicembre 2003 rigettando la domanda proposta da dipendenti del Ministero della Giustizia, intesa ad ottenere le differenze retributive derivanti dalla inclusione della indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità. Avverso questa sentenza della Corte di Appello di Firenze i lavoratori soccombenti hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione la quale, con sentenza Sez.Un. n. 14698 del 13 luglio 2005, si è definitivamente pronunciata sulla questione respingendo il ricorso. Allo stato, dunque, non ricorrono le condizioni per potere accogliere la richiesta oggetto dell'interrogazione. Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.