Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02218 presentata da PILI MAURO (FORZA ITALIA) in data 18/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02218 presentata da MAURO PILI giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 PILI, OPPI, MEREU, MURGIA e PORCU. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che: il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 che reca l'approvazione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006; la legge regionale relativa all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del proprio bilancio per l'anno 2007 in data 27 dicembre 2006 prevede all'articolo 2, comma 7 della stessa legge che «lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106/01 (UPB E034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015»; secondo gli interroganti la norma approvata costituisce formalmente e sostanzialmente un potenziale falso di bilancio che rischia di mettere a repentaglio il futuro finanziario della stessa Regione; un taleprovvedimento rischia - sempre secondo gli interroganti - di generare un potenziale dissesto finanziario della stessa Regione; la norma in sostanza accerta una quota pari ad euro 1.500.000.000 delle somme iscritte nell'esercizio 2006 quale ipotesi di quote, pregresse relative alle compartecipazioni Irpef ed Irpeg, che la Regione vantava nei confronti dello Stato; la norma prevede la conservazione in conto residui attivi, senza alcun titolo, di detta somma indicando però come copertura quote di competenza dei bilanci 2013, 2014 e 2015; la Regione iscrive quelle che dovevano essere somme pregresse come risorse future riferite agli anni 2013-2015; secondo gli interroganti la disposizione risulta in netto contrasto con il principio di annualità del bilancio, sancito dall'articolo 81 Costituzione, in quanto si provvede alla copertura della illegittima iscrizione di un residuo attivo con quote di competenza di futuri bilanci; risulta inoltre confermata la violazione del principio di veridicità del bilancio, già riscontrabile in sede di approvazione del bilancio di previsione 2006, in quanto l'iscrizione delle somme non era supportata da alcun titolo, ed ancor più l'assenza di tale titolo è evidente in chiusura dell'esercizio; la Regione, anziché dichiarare insussistenti le somme stanziate nel capitolo 12106/01, citato in norma, e conseguentemente sanare la violazione del principio di veridicità del bilancio, ha accertato l'entrata iscrivendola in conto residui e ricorrendo per la copertura, in modo del tutto illegittimo, a somme di competenza diverse da quelle indicate nell'iscrizione originaria; gli interroganti hanno il fine di tutelare la stessa Regione Sardegna e garantire la veridicità e affidabilità del bilancio della Regione -: se non ritenga il Governo di proporre l'immediata approvazione di un'impugnativa urgente della legge surichiamata al fine di scongiurare che tale atto possa inficiare la veridicità dello stesso bilancio della Regione per il 2007; se non ritenga di proporre urgente segnalazione di tali norme agli organi di controllo, dalla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti per quanto di propria competenza; se non ritenga il governo stesso di proporre un proprio provvedimento con il quale destina analogo stanziamento (1,5 miliardi di euro) da assegnare alla Regione garantendone l'immediata fruizione nel corso del triennio finanziario del bilancio dello Stato.(4-02218)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 2 agosto 2007 nell'allegato B della seduta n. 200 All'Interrogazione 4-02218
presentata da PILI Risposta. - L'articolo 2, comma 7, della legge regionale Sardegna n. 21 del 2006, prevede che lo stanziamento iscritto sul capitolo 12106-01 del bilancio regionale per l'anno 2006 costituisca accertamento di entrata a valere su parte del gettito delle compartecipazioni tributarie che spetterebbero alla Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015. Al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota del 5 febbraio 2007, aveva rilevato che la disposizione di cui sopra, accertando entrate a valere sul gettito futuro, contrasta con i principi di contabilità di Stato (articolo 222, regio-decreto n. 287 del 1924), ed in particolare con quelli di annualità, veridicità e trasparenza del bilancio, in quanto vincola di fatto la gestione, per effetto degli elementi di rigidità introdotti nei bilanci futuri. La norma in esame, inoltre, così come formulata, sarebbe in contraddazione con l'articolo 36, comma 1, della legge regionale Sardegna n. 11/06 (norme in materia di bilancio e contabilità), che, nel fissare i principi generali in materia di contabilità, statuisce: «l'entrata è accertata quando è appurata la ragione del credito, l'identità del debitore e l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'esercizio finanziario». In attuazione del principio di leale collaborazione, più volte richiamato dalla Corte costituzionale, il Dipartimento ha intrapreso la consueta azione di raccordo per verificare, con la regione interessata, le possibili modifiche normative che potessero evitare l'avvio di un giudizio innanzi alla Consulta. Nel corso delle riunioni di coordinamento, tenutesi con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dalle quali è emerso, peraltro, che la volontà del legislatore regionale era quella principalmente di evitare un aggravio dell'indebitamento, si è raggiunto uno schema di intesa che prevedeva la modifica delle disposizioni censurate attraverso un impegno della Regione, volto, da una parte, a precisare, con norma di interpretazione, la portata eccezionale di tali disposizioni e, dall'altra, a rimodulare la normativa di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 1983, (abrogata dalla legge regionale n. 11 del 2006), che consente di stanziare, in casi urgenti e qualora la Regione ne ravvisi la necessità, somme che verranno assegnate dallo Stato negli anni futuri. In data 22 febbraio 2007, il Presidente Soru ha preso un formale impegno ad inserire una norma interpretativa nella legge finanziaria per l'anno 2007, attualmente al vaglio delle amministrazioni competenti al fine dell'esame previsto dall'articolo 127 della Costituzione, e a modificare la legge del 1983 nei sensi innanzi indicati. Il rispetto di tale impegno, secondo la prassi, sarà puntualmente monitorato dal Dipartimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, con nota del 26 febbraio 2007, che, sulla base degli impegni assunti dalla Regione Sardegna, si potevano ritenere superate le censure tecniche precedentemente evidenziate. Pertanto, per tali ragioni, la legge regionale Sardegna n. 21 del 2006 esaminata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 febbraio 2007, non è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali: Linda Lanzillotta.