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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02221 presentata da GRIMALDI UGO MARIA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 18/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02221 presentata da UGO MARIA GIANFRANCO GRIMALDI giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 GRIMALDI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che: la sentenza n. 10838 del 2006 del Tar Lazio, resa esecutiva dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6019 del 14 novembre 2006 respingendo l'istanza cautelare presentata dall'ACI, ha accolto il ricorso presentato da tesserati dall'automobilismo sportivo, con cui hanno lamentato il mancato rispetto di fondamentali principi di democrazia; le associazioni e società sportive, gli atleti e tecnici dell'automobilismo sportivo non partecipano alla vita associativa della propria federazione sportiva ACI, in violazione delle disposizioni legislative e delle norme dello Statuto del CONI essi non costituiscono gli organi federali, che invece risultano costituiti dai soli Automobil Club provinciali; la sentenza del Tar Lazio, tra l'altro, statuisce che «in conseguenza di tale assetto finisce per risultare illegittima la nomina del Presidente federale dell'ACI»; il presidente dell'ACI Lucchesi, come da sue comunicazioni e da articoli di stampa, non dà corso alla corretta attuazione della sentenza promuovendo un adeguamento statutario che preveda specifiche modifiche riguardo alla costituzione degli Organi federali (assemblea, consiglio generale, comitato esecutivo) con le categorie sportive riconosciute dalla legge e dall'ordinamento sportivo nazionale, associazioni e società sportive, atleti e tecnici dell'automobilismo sportivo; il presidente dell'ACI Lucchesi ed il vicepresidente Grandi sono stati condannati dal Tribunale penale di Roma, con sentenza di primo grado n. 17227/05, per abuso commesso nella gestione di gare d'appalto per affidare il servizio di promozione per i campionati automobilistici nazionali; alcuni dirigenti dell'ACI sono stati condannati dalla Corte dei conti, con sentenza di primo grado n. 292 del 2005, per aver procurato all'ente un danno erariale avendo stipulato con superficialità una discutibile transazione con una società privata a cui hanno erogato indebitamente 1 miliardo 180 milioni di lire, danaro dalla natura pubblica preso dai finanziamenti ricevuti dal CONI come federazione sportiva; in tutti e due i casi sia il presidente Lucchesi che i componenti del comitato esecutivo dell'ACI non hanno fatto costituire l'ente nei processi contro se stessi, per cui allo stato si configura un inammissibile conflitto di interessi; il mondo sportivo è in fermento e non intende più subire questa illegittima gestione dello sport automobilistico, causa secondo l'interrogante di una inefficienza nella conduzione dell'attività sportiva con enormi sprechi di risorse economiche -: quali iniziative siano state intraprese per correggere dette illegittimità e se non sia stato preso in considerazione lo scioglimento degli organi dell'ente pubblico ACI, con la conseguente nomina di un commissario straordinario, in esecuzione del disposto dell'articolo 67 dello Statuto dell'ACI, considerato che sono stati integrati gli estremi richiesti, ovvero «i gravi motivi». (4-02221)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 15 ottobre 2007 nell'allegato B della seduta n. 223 All'Interrogazione 4-02221
presentata da GRIMALDI Risposta. - Con interrogazione a risposta scritta n. 4-2221, datata 18 gennaio 2007, il deputato Grimaldi chiede di conoscere se il Governo intenda procedere allo scioglimento degli organi dell'ente pubblico ACI ed alla nomina di un commissario straordinario, stante la cattiva gestione dell'ente e l'inottemperanza, da parte del presidente dell'ACI, alle statuizioni della sentenza della Sezione Terza-quater del Tar Lazio n. 10838/06. In proposito, si premette che: a) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 (istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), la vigilanza sull'ACI spetta al Dipartimento del turismo e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2006, l'esercizio delle funzioni di competenza statale in materia di turismo sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio Francesco Rutelli; b) il Tar Lazio, con sentenza della Sezione III-quater n. 10838/06, non sospesa dal Consiglio di Stato, nel dichiarare, tra l'altro, l'illegittimità dell'articolo 24 dello Statuto dell'ACI e degli articoli 2, 3 e 4 del nuovo regolamento della Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI), da un lato ha confermato la natura dell'ACI quale ente pubblico non economico a base federativa, attribuendo alla norma di salvaguardia dell'articolo 18, sesto comma, del decreto legislativo n. 242 del 1999 la finalità di escludere l'ACI da tutte le disposizioni collegate con la nuova configurazione delle Federazioni Sportive come associazioni con personalità giuridica di diritto privato; dall'altro ha sottolineato come la citata natura pubblica «... non comporta una assoluta esclusione sic et simpliciter dai principi portanti della riforma, i quali ben devono essere applicati anche all'ACI se - ed in quanto - siano compatibili con la particolare struttura organizzativa dell'ente. Non appaiono incompatibili, in particolare, l'approvazione dello statuto nelle parti che disciplinano l'attività di federazione sportiva, l'approvazione dei regolamenti interni relativamente al rispetto dei principi fondamentali, deliberazione dei criteri generali in materia di formazione dei bilanci preventivi o di effettuazione dei controlli ispettivi»; c) a seguito della sentenza n. 10838/06 citata, l'ACI ha modificato il proprio Statuto con deliberazione assembleare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2006 ed ha sottoposto all'esame della Giunta nazionale del CONI i soli regolamenti riguardanti la CSAI e le relative procedure elettorali, che sono stati poi conformati alle prescrizioni dettate dalla Giunta medesima con deliberazione n. 101 del 27 febbraio 2007; d) questo Ministero, interpellato dal CONI in merito alla soggezione del nuovo Statuto dell'ACI (come modificato a seguito della citata sentenza n. 10838/06) all'approvazione della Giunta nazionale ai sensi dell'articolo 22, comma 5, dello Statuto CONI - preso atto della intervenuta approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2006 della deliberazione dell'Assemblea dell'ACI di modifica dello Statuto dell'ente - ha ritenuto che la Giunta nazionale del CONI debba esercitare in piena autonomia le funzioni previste dal citato articolo 22, comma 5, valutando esclusivamente la conformità dello Statuto dell'ACI ai principi sanciti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale e CONI, senza estendere la valutazione agli aspetti che non riguardano l'attività e l'organizzazione dell'ACI quale Federazione sportiva nazionale; e) l'avviso espresso da questo Ministero non è stato inizialmente condiviso dall'ACI. In particolare il Presidente dell'ACI, con nota del 28 marzo 2007, n. 415/07, ha rappresentato al Segretario generale del CONI la circostanza che le modifiche allo Statuto dell'ACI, in quanto già approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2006, non potevano essere soggette a nuova approvazione da parte del CONI, bensì a mera presa d'atto della intervenuta approvazione da parte dell'Organo istituzionalmente competente alla vigilanza dell'Ente; f) da ultimo il CONI, con nota del 4 luglio 2007 ha rappresentato che in data 2 luglio 2007 l'ACI ha formalmente provveduto a trasmettere copia dello Statuto modificato e che le suddette modifiche sarebbero state sottoposte alla prima Giunta nazionale utile ai fini della prescritta verifica di conformità ai principi sanciti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale del CONI. Stante quanto precede, si evidenzia, per quanto di competenza di questo Ministero, che con nota del 13 marzo 2007, prot. 1040, il Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ha rappresentato che, in esecuzione della sentenza del tribunale amminisitrativo regionale Lazio n. 10838/06, la Giunta nazionale del CONI è chiamata ad esercitare, in piena autonomia, le funzioni previste dall'articolo 22, comma 5, dello Statuto, anche perché l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 15 del 2004, nel far salva la speciale disciplina prevista dall'ordinamento dell'ACI, ribadisce espressamente la natura di federazione sportiva nazionale di tale ente, fermo restando che le valutazioni della Giunta nazionale del CONI devono attenere esclusivamente all'esame della conformità dello Statuto dell'ACI ai principi sanciti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale del CONI, senza estendersi ad aspetti che non riguardano l'attività e l'organizzazione dell'ACI quale federazione sportiva nazionale. Uniformandosi a quanto suggerito da questo dicastero, in data 2 luglio 2007, l'ACI ha formalmente provveduto a trasmettere al CONI copia dello statuto che sarà sottoposto alla prima Giunta nazionale utile ai fini della prescritta verifica di conformità ai principi sanciti dal articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale del CONI. Conclusivamente, per quanto di competenza di questo Dicastero, si evidenzia che sono state assunte tutte le iniziative necessarie per fare in modo che il CONI eserciti le sue funzioni nei confronti dell'ACI in quanto Federazione sportiva. Il Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive: Giovanni Lolli.



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.