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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02228 presentata da FUNDARO' MASSIMO SAVERIO ENNIO (VERDI) in data 22/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02228 presentata da MASSIMO SAVERIO ENNIO FUNDARO' lunedì 22 gennaio 2007 nella seduta n.095 FUNDARÒ, LION e CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: il 12 ottobre 2006 la Commissione Europea, a seguito di una dettagliata denuncia presentata da un Comitato di cittadini, concernente le presunte irregolarità compiute dall'azienda siciliana «Società Belice Ambiente Spa», ha aperto una procedura di messa in mora contro lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CEE, per violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano quali non discriminazione, uguaglianza di trattamento e trasparenza, e della direttiva 92/50/CEE che disciplina gli appalti pubblici di servizi; in provincia di Trapani oltre 140.000 utenti della Belice Ambiente Spa, ente gestore del ciclo dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale (ATO) TP2, vivono da anni un profondo stato di disagio e di malcontento a causa di una sua inefficace attività di gestione, dei servizi che le competono; l'origine dell'inquietudine risiede nell'operato della Società, che nel settembre 2005 ha chiesto il pagamento di una tariffa sui rifiuti d'importo mediamente triplicato rispetto alla cifra pagata nel 2004, con l'aggravante che, a quanto risulta agli interroganti, la tariffa è stata deliberata dalla stessa Società e non dai Consigli comunali, come l'ordinamento vigente prevede; gli aumenti applicati corrispondono mediamente al 200 per cento del costo originario, ma si hanno casi in cui le cifre sono superiori anche al 500 per cento. In tali circostanze si è determinata una reale impossibilità economica di molte famiglie a sostenere tale onere tributario; ad avviso degli interroganti, anche il servizio offerto dalla Società si presta a forti critiche, soprattutto a causa della sua scarsa qualità, della mancata realizzazione della raccolta differenziata (che fino al 2004 era effettuata), del mancato rispetto di diverse prescrizioni di comportamento, tra cui l'incompetenza a determinare le tariffe, il modello di gestione del servizio adottato, la mancata diversificazione delle tariffe da comunità a comunità e da ultimo l'incapacità gestionale degli amministratori che secondo gli interroganti, se più attenti, avrebbero potuto impedire la messa in mora adottata dall'Unione europea; in esecuzione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, è stato nominato, quale commissario delegato per la predisposizione e adozione del Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Presidente della Regione siciliana; il Commissario, ha provveduto ad individuare le forme e i modi di cooperazione tra la Provincia ed i Comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani. In Sicilia sono state costituite 27 società d'ambito che, con propri Statuti e Piani di gestione, sovrintendono l'organizzazione e l'attivazione dello smaltimento dei rifiuti dell'ATO di propria pertinenza; l'ATO Trapani 2 comprende il territorio dei Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita. I consigli comunali di tali enti, in esecuzione alle ordinanze n. 280 del 2001 e 1069 del 2002, hanno approvato lo schema di Statuto della Società Belice Ambiente Spa, alla quale sono stati delegati i poteri e tutte le competenze relative al servizio di igiene ambientale prima svolti dai Comuni; il 20 dicembre 2002 è stata costituita la Società Belice Ambiente Spa, diventando operativa dal 1 o gennaio 2005, con la gestione dei servizi in house providing , come deliberato dall'assemblea dei soci il 31 marzo 2004; in ragione delle sollecitazioni di alcuni movimenti spontanei costituitisi per difendere gli interessi degli utenti, alcuni consigli comunali, tra cui quello del Comune di Gibellina e Santa Ninfa, hanno deliberato una tariffa rifiuti d'importo ridotto del 30 per cento rispetto a quello determinato dalla Belice Ambiente Spa; si deve rilevare che la tariffa d'igiene ambientale è stata determinata per gli anni 2005 e 2006 dalla Società Belice Ambiente con delibera dell'assemblea dei soci. Ma a tal proposito, si segnala che, ad avviso degli interroganti, il potere di determinazione sulla tariffa non competerebbe alla società, infatti ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22/97 (decreto Ronchi), si evince che fa capo agli enti locali determinare la tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e che secondo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), spetta al Consiglio comunale approvare la proposta della tariffa allo scopo adottata; al riguardo poi, si deve sottolineare che anche la circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999, Gab/19/17879/108, chiarisce che «Nel caso in cui il Comune si avvalga di un soggetto costituito ad hoc per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...] ovvero il servizio sia interamente affidato a Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, o comunque in tutti i casi in cui si configuri una concessione dell'intera gestione del ciclo rifiuti ad un unico soggetto, la convenzione potrà invece prevedere che il soggetto prescelto applichi la tariffa determinata dal Comune e proceda alla sua riscossione»; di pari tenore sono le «linee guida per la gestione dei rifiuti in Sicilia» individuate dal Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti con l'ordinanza commissariale n. 488/02, che tra l'altro prevede che sia «necessaria un'impostazione comune della definizione dei Piani finanziari, del metodo di suddivisione delle entrate tariffarie tra quota da attribuire alle utenze domestiche e alle altre utenze e tra parte fissa e variabile della tariffa, nonché della gestione omogenea delle politiche di agevolazione e riduzione. Si deve arrivare alla gestione consortile della tariffa, con un unico ufficio tariffa di ambito capace non solo di gestirne la riscossione, ma di aiutare i Comuni nei calcoli e nella determinazione». Appare esplicito pertanto che spetta ai Comuni e agli enti titolari l'esercizio impositivo; di seguito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 2004 recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005», la Regione Sicilia assegnava la competenza a determinare la TIA (Tariffa d'Igiene Ambientale) alle Società che gestiscono il servizio dei rifiuti. L'articolo in questione veniva impugnato dal Commissario dello Stato. In questa sede si è sottolineato che «benché l'assemblea dei soci della Società d'ambito sia costituita dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono titolari del generale potere di rappresentanza e sovrintendenza dei servizi e degli uffici comunali, nei loro poteri non sarebbe compreso il compito di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che è di competenza del Consiglio comunale, organo rappresentativo dell'intera collettività locale (...) e che questa previsione (...) costituirebbe (...) un'indebita compressione dell'autonomia e del potere di auto-organizzazione delle istituzioni locali, riconosciuto dagli articoli 5 e 114 della Costituzione». La stessa norma è stata promulgata con omissione delle parti oggetto di censura per cui è preclusa la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, come argomentato dalla Corte Costituzionale nella sua decisione di dichiarare cessata la materia del contendere, di cui all'ordinanza n. 293 del 7-19 luglio 2005, n. 293 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 33 del 5 agosto 2005; ciò nonostante, l'ordinanza del Commissario straordinario all'emergenza rifiuti, intervenuta l'8 agosto 2003, contenente il regolamento per la determinazione della tariffa, contiene nel suo unico articolo una norma che attribuisce la competenza a determinare la tariffa alle Società d'ambito; in contraddizione con l'ordinanza commissariale dell'8 agosto 2003, è stata emessa una pronuncia dello stesso Ufficio del Commissario Straordinario, che in considerazione dei motivi di nullità delle disposizioni adottate dalla Regione Sicilia in questa materia, con nota del 3 agosto 2005 inviata al Sindaco del Comune di Enna, ha comunicato che rimane la competenza dei Consigli comunali all'approvazione dei regolamenti e alla determinazione delle tariffe in base al disposto. Lo stesso Ufficio del Commissario per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia ha altresì comunicato ai Comuni dell'ATO ENNA 1 che un operato da parte dei Consigli comunali nel senso indicato nella sua nota del 3 agosto 2005 toglierebbe argomenti ad eventuali contenziosi; pur presenti gli atti che stabilivano l'incompetenza della Società Belice Ambiente a stabilire la tariffa sui rifiuti, con deliberazioni dei vari Consigli comunali ed in contrasto con l'impugnativa del Commissario dello Stato, gli enti locali allo scopo interessati hanno conferito tale competenza alla stessa Società Belice Ambiente Spa; va fatto ancora presente un rilievo in merito all'ordinanza dell'8 agosto 2003 del Commissario all'emergenza rifiuti su cui si fonda la presunta titolarità della società d'ambito a determinare la TIA. La suddetta ordinanza è motivata dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, la quale circoscrive i poteri del Commissario alla sola materia «emergenziale» (modalità di smaltimento rifiuti, individuazione delle discariche pubbliche, contratti di appalti in materia, eccetera), e non anche alla materia «tariffaria». Il Commissario, secondo una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Enna non poteva derogare al principio generale vigente in tutto il territorio dello Stato, compresa la Sicilia, che attribuisce esclusivamente e specificatamente al Consiglio comunale la materia tariffaria per la prestazione di beni e servizi; in riferimento alla dichiarazione di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea, si evidenzia che il modello di gestione denominato in house providing adottato dalla Società Belice Ambiente, consiste nella gestione diretta del pubblico servizio da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso propri organismi senza ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica. Tale tipo di gestione, frutto di elaborazione giurisprudenziale (sentenza Teckal 18 novembre 1999 in causa C-107/98), consente di derogare alla disciplina comunitaria in materia di procedure di individuazione dei soggetti affidatari dei servizi solo nel caso in cui «l'ente locale eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano». Tale deroga è resa possibile dal fatto che i soggetti affidatari nell'ipotesi suddetta sono da ritenersi organismi di diritto pubblico; la Corte di giustizia ha chiarito che di controllo analogo si può parlare nei soli casi in cui l'affidatario in via diretta del servizio sia assoggettato ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, da intendere come possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti (13 ottobre 2005, C-458/03; 11 gennaio 2005, C-26/03). Sul punto anche la giurisprudenza amministrativa nazionale ha chiarito il concetto di controllo analogo. Il Consiglio di Stato, sezione VI, n. 168/2005 ha ritenuto che il rapporto di controllo analogo è perfezionato quando tra amministrazione aggiudicatrice e Società aggiudicataria sussista un rapporto equivalente ai fini degli effetti pratici ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario; il soggetto gestore sostanzialmente deve essere una longa manus dell'affidante, cioè una sorta di amministrazione indiretta, nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani dell'ente concedente (TAR Campania, sezione I, 2784/2005, TAR Friuli Venezia Giulia 15 luglio 2005, n. 634, TAR Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729); ad avviso degli interroganti, allo stato attuale, nella Società Belice Ambiente Spa, manca un effettivo controllo da parte degli enti locali conformemente a quanto prevede la legislazione in materia. Deficienza di controllo che è consistita nella mancata approvazione del regolamento per la determinazione della tariffa, della stessa tariffa e del Piano finanziario della Società d'ambito da parte dei Consigli Comunali dei Comuni parte dell'ATO TP2. La Società Belice Ambiente Spa opera in condizioni di completa autonomia rispetto agli enti locali ed ai Consigli Comunali degli stessi che sono titolari della partecipazione pubblica; non esiste nell'ATO TP2 una distinzione tra Autorità d'ambito e la Società che gestisce il servizio, cosa che potrebbe garantire maggiormente l'utente. L'Autorità d'ambito, secondo l'intero impianto legislativo che in Italia ha riformato il settore della gestione dei rifiuti, sarebbe una struttura con compiti di controllo del servizio di gestione dei rifiuti, in ottemperanza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione. In Sicilia è avvenuto l'opposto. Alcune recenti ordinanze commissariali, tra cui la N. 566 del 31 maggio 2006 nonché la circolare n. 494 A2 del 15 maggio 2006 dell'Autorità regionale per l'acqua e i rifiuti, di recente costituzione, hanno identificato le Società d'ambito, con le strutture ed i modi operandi sopra evidenziati, con le Autorità d'Ambito; a giudizio degli interroganti, la sovrapposizione dell'Autorità d'ambito alla Società d'ambito incrina il rapporto di fiducia tra il cittadino e l'amministrazione che sembrerebbe operare in completa autonomia. Ad oggi non si ravvisa nella Società Belice Ambiente l'intento di stimolare la sensibilità dei contribuenti anche solo con campagne comunicative volte ad «educare» alla differenziazione delle varie tipologie di rifiuto, così come previsto dallo spirito della legislazione comunitaria e nazionale di riferimento. Ciò porterebbe anche ad un benefico e necessario abbattimento della aliquota di rifiuti da destinare alle discariche, visto che i costi di conferimento a queste ultime sono peraltro lievitati inspiegabilmente; ove si effettua la raccolta differenziata in alcuni Comuni parte dell'ATO TP2 si deve solo al senso civico dei cittadini, i quali singolarmente danno vita a forme di differenziazione della raccolta-rifiuti in casa ed utilizzano, laddove presenti, le «campane» adibite al conferimento della raccolta differenziata. È impossibile per i cittadini dell'ATO TP2 effettuare il «compostaggio domestico dei rifiuti» poiché la Società d'ambito non ha previsto tale ulteriore ed importante servizio tra le sue priorità. Essa non ha nemmeno fatto richiesta alla struttura commissariale per i fondi da quest'ultima stanziati per avviare il servizio di «compostaggio domestico»; perplessità si riscontrano nella valutazione dei parametri utilizzati per definire l'ATO TP2, visto che, a giudizio degli interroganti, questo accorpamento non appare un ambito ottimale in quanto raggruppa due grossi centri, Castelvetrano e Mazara, che hanno esigenze e peculiarità totalmente differenti dai restanti comuni, in particolare quelli belicini ricostruiti a seguito del terremoto del '68; secondo gli interroganti, l'applicazione nell'ATO TP2 della nuova gestione ha disatteso i princìpi fondamentali dello stesso decreto costitutivo Ronchi: efficienza, efficacia ed economicità della gestione, prevenzione e principio del «chi inquina paga» e del passaggio graduale dal vecchio al nuovo regime tariffario -: se, per quanto di propria competenza, soprattutto in merito ai profili riguardanti la procedura di messa in mora contro lo Stato italiano da parte delle istituzioni comunitarie non ritenga opportuno avviare urgenti accertamenti sulla vicenda descritta in premessa ed in tal senso attivarsi per contribuire a ripristinare uno stato di normalità nella gestione dei rifiuti nel territorio di cui si discute, anche favorendo una maggiore soddisfazione della popolazione per i servizi ottenuti ed un rafforzamento della coesione e della tranquillità sociale. (4-02228)

 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.