Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01081 presentata da DE POLI ANTONIO (UNIONE DEI DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO (UDC)) in data 23/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01081 presentata da ANTONIO DE POLI martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 DE POLI - Al Ministro della salute - Premesso che: con l'art. 1 della legge finanziaria 2007, comma 796, si introducono nuove tariffe sui ticket per le prestazioni sanitarie. Infatti, fermo restando il tetto di 36 euro e 15 centesimi per prestazione specialistica e diagnostica di laboratorio, per un massimo di otto prestazioni, si introduce inoltre un ticket di 10 euro per ricetta; tutto questo non viene addebitato solamente a chi chiede una prestazione al di fuori dell'ospedale, ma anche ai cosiddetti "codici bianchi" cioè alle prestazioni di Pronto soccorso definite non urgenti e che non diano seguito al ricovero, cui viene applicato un ticket di 25 euro; analizzando la questione, un paziente che si presenta al Pronto soccorso per una prestazione deferibile, un cosiddetto "codice bianco", oltre al ticket di 25 euro dovrebbe pagare la visita e i vari ticket per le prestazioni ottenute; appare chiaro che con questo sistema tariffario al cittadino converrà rivolgersi ai privati, incentivando in questo modo la privatizzazione della sanità e le categorie più deboli, che sono sottoposte a un sacrificio eccessivo, saranno sempre più discriminate; appare, invece, a giudizio dell'interrogante, fondamentale intervenire sull'incapacità di gestione del sistema sanitario italiano senza ricorrere a dei palliativi che sicuramente non migliorano l'offerta sanitaria ma che esclusivamente ostacolano una giusta applicazione del diritto alla salute; si ricorda che l'art. 32 della Costituzione al comma 1 così recita: "La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti"; appare evidente come le disposizioni del comma 796 della legge finanziaria siano in netto contrasto con la definizione del diritto alla salute stabilita dalla Costituzione italiana dove la tutela di uno Stato sociale soprattutto vicino ai cittadini più indigenti è un diritto inalienabile, si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per migliorare la gestione del sistema sanitario, tutelando l'interesse della collettività e delle categorie più deboli. (4-01081)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 032 all'Interrogazione 4-01081
presentata da DE POLI Risposta.
- Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare,
va ricordato che con legge 26 febbraio 2007, n. 17, è stato
convertito con modificazioni il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni diverse». L'articolo
6- quater prevede che le disposizioni relative al pagamento della
quota fissa introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 296/2006, si applicano fino al 31 marzo 2007 e, comunque,
fino all'entrata in vigore «delle misure o alla stipulazione
dell'accordo». Fermo restando
l'importo della manovra finanziaria per gli anni 2007, 2008 e 2009,
le Regioni potranno adottare altre misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, a condizione che i rispettivi effetti siano ritenuti
equivalenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-fmanziario
e per il controllo dell'appropriatezza, e come tali certificati dal
Tavolo Tecnico previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. In alternativa,
gli enti locali possono stipulare un accordo con i Ministeri della salute
e dell'economia e delle finanze per la definizione di altre misure,
anche esse equivalenti per gli obiettivi già citati. Si fa presente,
infine, che la quota fissa pari a 25 euro prevista per le prestazioni erogate
in regime di pronto soccorso ospedaliero, codificate come codice bianco,
e non seguite da ricovero ospedaliero, è da considerarsi, secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale, omnicomprensiva. L'assistito
tenuto al pagamento della suddetta quota, dunque, non deve corrispondere
ulteriori somme a titolo di ticket per le prestazioni ricevute,
salvo quanto previsto da diverse disposizioni regionali. La suddetta
quota non è dovuta dagli assistiti esenti, che ricomprendono oltre
alle categorie esenti per la specialistica e diagnostica ambulatoriale
anche i cittadini di età inferiore di 14 anni, indipendentemente
dal livello di reddito. Il Sottosegretario di Stato per la salute Gaglione