Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01082 presentata da BIANCONI LAURA (FORZA ITALIA) in data 23/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01082 presentata da LAURA BIANCONI martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 BIANCONI - Al Ministro della salute - Premesso che la legge finanziaria 2007 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007 per usufruire di tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esenti dalla quota di partecipazione al costo siano tenuti al pagamento di una quota aggiuntiva sulla ricetta pari a 10 euro; la stessa legge prevede, inoltre, una quota fissa ancora più elevata pari a 25 euro, da erogarsi in caso di ricorso al pronto soccorso ospedaliero senza ricovero, la cui condizione è stata codificata dai sanitari come "codice bianco"; a seguito di tali disposizioni normative nazionali, l'Assessorato alla sanità e politiche sociali della Regione Emilia Romagna ha emanato delle circolari, ed in modo particolare la n. 14 del 28 dicembre 2006 e relative note interpretative, in cui si chiarisce che la quota fissa per le prestazioni specialistiche è da intendersi applicabile anche alle prestazioni prenotate nel 2006 e da erogarsi nel 2007; sono numerose in tutta la Regione Emilia Romagna le prestazioni prenotate nell'anno 2006 e che verranno erogate solo nel 2007: tale ritardo nell'erogazione della prestazione non è assolutamente imputabile all'assistito, ma quasi sempre alle strutture sanitarie che non sono in grado di smaltire con una certa celerità le richieste degli utenti finali; questa quota fissa risulta, inoltre, maggiormente gravosa per gli assistiti che sono tenuti a pagare il ticket aggiuntivo di 10 euro su più ricette relative ad ogni singola prestazione, anche se queste sono correlate alla stessa patologia di cui soffre il paziente, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga errata l'interpretazione relativa all'applicazione dell'aumento dei ticket sanitari data dalla Regione Emilia Romagna in merito alla retroattività di tale adeguamento di 10 euro per tutte le prestazioni specialistiche prenotate nell'anno 2006; se non consideri fortemente ingiusto penalizzare l'utente finale con tale aumento, già pesantemente danneggiato dall'irrisolto problema delle liste d'attesa che lo obbligano ad aspettare anche alcuni mesi per l'erogazione del servizio sanitario richiesto; se non ritenga opportuno emanare delle circolari esplicative che vadano a chiarire che la quota fissa pari a 10 euro, di cui alla lettera p) del comma 796, art. 1, della legge finanziaria 2007, debba essere riferita solo alle prestazioni prenotate a partire dall'anno 2007 e che non può, quindi, essere applicata retroattivamente alle prestazioni prenotate nel anno 2006; ancora, che tale quota fissa non debba essere applicata a tutte le ricette o modulistica se relative alla stessa patologia di cui soffre il paziente o se comunque ad essa strettamente collegate. (4-01082)
Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 032 all'Interrogazione 4-01082
presentata da BIANCONI Risposta.
- Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare,
va ricordato che con legge 26 febbraio 2007, n. 17, è stato
convertito con modificazioni il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni diverse». L'articolo
6- quater prevede che le disposizioni relative al pagamento della
quota fissa introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera p) ,
della legge n. 296 del 2006, si applicano fino al 31 marzo 2007 e,
comunque, fino all'entrata in vigore «delle misure o alla stipulazione
dell'accordo». Fermo restando
l'importo della manovra finanziaria per gli anni 2007, 2008 e 2009,
le Regioni potranno adottare altre misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, a condizione che i rispettivi effetti siano ritenuti
equivalenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
e per il controllo dell'appropriatezza, e come tali certificati dal
Tavolo Tecnico previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. In alternativa,
gli enti locali possono stipulare un accordo con i Ministeri della salute
e dell'economia e finanze per la definizione di altre misure, anche
esse equivalenti per gli obiettivi già citati. Con riguardo
all'interpretazione fornita dalla Regione Emilia-Romagna alla disposizione
prevista nella legge finanziaria 2007, così come riportata nell'interrogazione
parlamentare, va precisato che tale disposizione nulla prevedeva circa
la possibilità di applicazione della quota fissa alle prestazioni,
prenotate nel 2006 ed erogate nel 2007. Si fa presente,
infine, che la quota fissa pari a 25 euro prevista per le prestazioni erogate
in regime di pronto soccorso ospedaliero, codificate come codice bianco,
e non seguite da ricovero ospedaliero, è da considerarsi, secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale, omnicomprensiva. L'assistito
tenuto al pagamento della suddetta quota, dunque, non deve corrispondere
ulteriori somme a titolo di ticket per le prestazioni ricevute,
salvo quanto previsto da diverse disposizioni regionali. La suddetta
quota non è dovuta dagli assistiti esenti, che ricomprendono oltre
alle categorie esenti per la specialistica e diagnostica ambulatoriale
anche i cittadini di età inferiore di 14 anni, indipendentemente
dal livello di reddito. Il Sottosegretario di Stato per la salute Gaglione