Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02244 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 23/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02244 presentata da MARCO LION martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.096 LION. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nel 1990 con il contratto di lavoro, decreto del Presidente della Repubblica n. 335, furono approvate le riqualificazioni e i vari profili professionali del personale vigili del fuoco e a esse furono legati i passaggi orizzontali; a seguito di ciò per il personale interno inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio furono avviate le procedure di mobilità orizzontale verso il profilo di Assistente Tecnico Antincendio (ATA) e quindi inquadrato come funzionario area C per quanto riguarda il sistema previdenziale e operativo (pensione a 65 anni, sostituzioni e mobilità del personale ex area C), mentre sul piano economico e giuridico inquadrato nella precedente area B degli operativi; nella ex area C il personale interessato dalla mobilità orizzontale, ha avuto la possibilità sia di rientrare nelle proprie sedi con le sostituzioni del personale ATA, sia di progressioni economiche fino a livelli dirigenziali; la mobilità orizzontale ha interessato più livelli professionali: oltre il profilo del capo reparto diplomato, sono stati interessati quello di direttore ginnico e dei CTA (collaboratori tecnici antincendio) laureati; per questi ultimi due profili professionali il dipartimento dei VV.F. ha previsto apposite posizioni dal 7 o livello (C1) al 9 o livello (C3) permettendo ad alcuni di transitare nella qualifica dirigenziale scavalcando Ingegneri direttivi in servizio fin dal 1981; con interrogazione scritta 4-09538 presentata dal deputato Alfonso Pecoraro Scanio nella seduta n. 445 del 25 marzo 2004, l'allora sottosegretario all'interno affermò che il passaggio di detto personale nell'area ex C sarebbe avvenuta in occasione della discussione del CCI dandone maggiore valorizzazione per il servizio svolto e che, nel CCNL, all'ARAN sarebbe stata data piena disponibilità per l'introduzione di specifiche clausole per la riorganizzazione di detto personale; inoltre, ai fini predetti, si legge nella citata risposta scritta che si sarebbe provveduto alla revisione delle dotazioni organiche per consentire il potenziamento e progressivo e rapido passaggio verticale del personale appartenente al profilo ATA; alla data odierna, il personale ATA si trova nelle stesse condizioni precedenti, nulla essendo variato del proprio stato giuridico, normativo ed economico, con l'aggravante che, dall'entrata in vigore del sistema contrattuale pubblicistico e del successivo ordinamento professionale, lo stesso è stato collocato nei ruoli degli ispettori a pari funzioni delle nuove immissioni; nell'ordinamento professionale (legge n. 217 del 2005) si ripropone un ulteriore penalizzazione di detto personale e di quello di nuova nomina a ispettore; infatti, per il passaggio al livello superiore di sostituto direttore varia nuovamente il relativo sistema previdenziale -: se sia a conoscenza che: il personale ATA, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, aveva maturato gli anni di contribuzione necessari per il riconoscimento della quiescenza e che con il passaggio orizzontale questo gli è stato precluso; attualmente non viene riconosciuta a tale personale l'attività di lavoro particolarmente usurante anzi si assiste a una penalizzazione degli stessi prima come profilo ATA e poi come ispettori antincendio; quali iniziative intenda adottare per riportare dignità e riconoscimenti giuridici e normativi al personale ex ATA, ispettori, ormai al limite dell'età pensionabile di 65 anni che dopo anni di servizio prestato nel corpo nazionale si vedono ulteriormente penalizzati.(4-02244)
Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 15 ottobre 2007 nell'allegato B della seduta n. 223 All'Interrogazione 4-02244
presentata da LION Risposta. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante il nuovo ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ha previsto l'istituzione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, articolato nelle seguenti qualifiche: vice ispettore antincendi, ispettore antincendi, ispettore antincendi esperto, sostituto direttore antincendi e sostituto direttore antincendi capo. In particolare, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto, il personale appartenente al profilo professionale di ausiliario tecnico-amministrativo (ATA) - assistente tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso, è stato inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. L'inquadramento è stato effettuato secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini delle progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo. Tale personale, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole, previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo n. 217/2005, conserva fino al passaggio alla qualifica superiore il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000. Si fa presente, inoltre, che l'articolo 153 del citato decreto legislativo ha previsto che il personale vincitore dei concorsi ordinari e straordinari proveniente dal ruolo dei vigili del fuoco e da quello dei capi squadra e capi reparto ed immesso nella qualifica di ispettore antincendi, conservi, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finché permanga nelle qualifiche del ruolo degli ispettori. Tale opzione è riconosciuta anche al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151 citato, appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto. Dal combinato disposto delle norme suindicate si evince, quindi, il pieno riconoscimento dell'attività di lavoro particolarmente usurante svolta dal personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la completa tutela del mantenimento del trattamento economico e previdenziale in godimento, ove più favorevole. Pertanto, il personale ex ATA inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi esperto ha potuto, sulla base del comma 4 del citato articolo 153, presentare domanda per conservare il trattamento pensionistico previsto per la qualifica di capo reparto. Tale possibilità è stata introdotta solo dal decreto legislativo n. 217 del 2005 in quanto, nel regime precedentemente vigente, al passaggio orizzontale della qualifica di capo reparto a quella di ATA conseguiva l'elevazione del limite pensionabile a 65 anni. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ettore Rosato.