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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02240 presentata da BERTOLINI ISABELLA (FORZA ITALIA) in data 23/01/2007

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02240 presentata da ISABELLA BERTOLINI martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.096 BERTOLINI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per i diritti e le pari opportunità. - Per sapere - premesso che: in data 21 gennaio 2007 l'ex Presidente della moschea di via Padova a Milano, dirigente dell'Unione delle Comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOII), avrebbe chiesto al Governo italiano, nel corso di un'intervista rilasciata ai Tg nazionali, di regolarizzare la poligamia in Italia; l'articolo 556 dei codice penale statuisce che: «Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni»; l'articolo 560 del codice penale recita: «Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni»; nel codice civile italiano sono espressamente previsti obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione all'interno della famiglia, ma soprattutto una condizione di assoluta parità tra i coniugi che abbiano contratto matrimonio con rito civile; nel corso delle audizioni predisposte dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge Boato-Spini sulla Libertà religiosa, molti esponenti del mondo islamico e della Consulta islamica, organo consultivo istituito presso il Ministero dell'interno, hanno sollevato il problema di una situazione di fatto che contempla matrimoni poligamici all'interno delle comunità islamiche sparse sul territorio italiano; molti articoli pubblicati sui quotidiani nazionali descrivono una situazione di fatto che contempla molteplici casi di poligamia surrettiziamente legittimati e clandestinamente stipulati nelle moschee sparse su tutto il territorio nazionale -: se i Ministri in epigrafe siano a conoscenza della circostanze come sopra esposte; se siano a conoscenza di ulteriori particolari dei quali vogliano mettere a conoscenza la Camera dei Deputati; se il Governo voglia, predisporre un'approfondita indagine sul tema; se le gravi violazioni alle regole di convivenza civile e penale che di fatto vengono perpetrate sul nostro territorio non comportino pericolose ripercussioni sia sotto il profilo dell'ordine pubblico, sia sotto il profilo del rispetto delle pari opportunità delle donne musulmane presenti nel nostro Paese, sulle quali grava una situazione di discriminazione, sottomissione e mancato rispetto dei più elementari diritti civili ed umani.(4-02240)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 4 febbraio 2008 nell'allegato B della seduta n. 274 All'Interrogazione 4-02240
presentata da BERTOLINI Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame, si fa, in via preliminare, presente che lo Stato italiano, di fronte a stranieri musulmani che vivono in Italia e che praticano la loro religione, può rapportarsi solo facendo riferimento alle norme di diritto internazionale privato, codificate nella legge 31 maggio 1995, n. 218, che, a loro volta, rimandano al diritto musulmano positivo espresso dagli Stati di appartenenza ove è stato celebrato il matrimonio. Per quanto riguarda, in particolare, le problematiche esposte nell'interrogazione, si fa presente che, nel corso delle audizioni per l'indagine conoscitiva, disposta nell'ambito della discussione sui progetti di legge degli onorevoli Boato e Spini, in materia di libertà religiosa (A.C. 36 e A.C. 134), si è fatto riferimento all'esistenza di situazioni di poligamia «di fatto» in cui vivrebbero diverse famiglie di religione islamica. Tali affermazioni sono state, in particolare, formulate da componenti della Consulta per l'Islam italiano, organo consultivo istituito presso il Ministero dell'interno. Nel corso delle predette audizioni è stata, comunque, più volte validità delle norme vigenti nel nostro ordinamento in tema di matrimonio civile, nonché della legislazione penale che impone il divieto di contrarre matrimonio a chi è già legato da matrimonio avente effetti civili articolo 556 codice penale). Va rilevato, inoltre, che allo stato attuale ed in mancanza di ministri di culto, figura questa che non esiste nel mondo islamico, il matrimonio religioso contratto in Italia da stranieri di fede musulmana non può in ogni caso avere effetti civili per il diritto italiano. Ciò consente la possibilità di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza produrre effetti civili, secondo la legge e la tradizione islamica. Gli stranieri restano, comunque, sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 116 del codice civile, che detta le norme per contrarre matrimonio nello Stato italiano. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali: Vannino Chiti.



 
Cronologia
mercoledì 10 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A 27 anni dall'esplosione in volo del DC9 dell'Itavia diretto a Palermo, la prima sezione penale della Corte di Cassazione dichiara innocenti i due generali dell'Aeronautica accusati di aver depistato le indagini.

giovedì 1° febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    Con il voto favorevole dei senatori dell'opposizione (152 voti a favore, 146 contro e 4 astenuti) l'Assemblea del Senato approva l'ordine del giorno n. 2 (Calderoli ed altri), di condivisione delle comunicazioni con cui il Ministro della difesa Parisi ha confermato il consenso del Governo all'ampliamento della base militare di Vicenza. La maggioranza vota contro tale ordine del giorno, su cui il vice ministro per gli affari esteri Intini ha espresso parere contrario. Viene quindi messo ai voti e approvato l'ordine del giorno n. 3 della maggioranza, con cui si impegna il Governo a dare impulso alla seconda conferenza nazionale sulle servitù militari.