Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00324 presentata da MANINETTI LUIGI (UNIONE DEI DEMOCRATICICRISTIANI E DI CENTRO (UDC)) in data 23/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00324 presentata da LUIGI MANINETTI martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 MANINETTI - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Premesso che: l'articolo 36- bis , comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, modificando l'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in materia di maxisanzione per il lavoro nero stabilisce che "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata."; dall'applicazione di questa disposizione, che inasprisce notevolmente il regime sanzionatorio per il lavoro nero, possono derivare delle conseguenze abnormi in relazione agli importi della sanzione irrogata, come risulta da alcuni casi; infatti nella circolare n. 29 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'attività ispettiva, riguardo al regime sanzionatorio applicabile alle fattispecie di "impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria", nelle ipotesi in cui la condotta sia iniziata anteriormente all'entrata in vigore della legge 248/2006 (12 agosto 2006) e proseguita oltre tale data, si precisa che nel campo degli illeciti amministrativi trova applicazione il principio del tempus regit actum , secondo il quale la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della commissione della violazione, e non il principio del favor rei alla luce delle previsioni sanzionatorie sopravvenute. Trattandosi però di illecito di natura permanente, la consumazione si realizza non con l'inizio ma con la cessazione del comportamento lesivo che, di norma, coincide con la data dell'accertamento da parte del personale ispettivo. Di conseguenza il rapporto di lavoro "in nero" iniziato prima del 12 agosto 2006 e proseguito oltre tale data rientra nel campo di applicazione della nuova disciplina introdotta dall'art. 36 -bis , comma 7; tale interpretazione, peraltro opinabile, conduce all'evidente stortura per cui agli illeciti consumatisi per la quasi totalità sotto la vigenza della precedente disciplina sanzionatoria si applica in toto la maxisanzione aggravata dal decreto legge Bersani; tutto questo si traduce in una grave disparità tra coloro cui l'illecito è stato contestato prima, magari anche solo un giorno prima, del decreto-legge de quo , cui si applica la disciplina precedente, e coloro che invece si sono visti applicare improvvisamente la nuova maxisanzione: è evidente che si è di fronte a situazioni identiche - poiché la condotta si è svolta nel medesimo arco di tempo - cui vengono applicate discipline differenti; se si considera che la sanzione prevede una parte fissa stabilita ex lege nella misura di 150 euro per ogni giorno lavorativo effettuato in nero, il calcolo può condurre ad importi considerevoli e mettere in enorme difficoltà le piccole e medie imprese, soprattutto quelle a carattere individuale, che potrebbero arrivare alla cessazione dell'attività; inoltre, nell'introdurre la suddetta parte fissa nella misura di 150 euro per ogni giorno di lavoro irregolare, non si è tenuto conto dei differenti tipi di rapporto di lavoro, mentre sarebbe stato più opportuno modulare la sanzione differenziandola a seconda del tipo di rapporto, e soprattutto in base alle ore di lavoro svolte giornalmente; posto che l'utilizzo di lavoro nero va severamente punito, non è equo adottare un regime sanzionatorio così pesante per situazioni notevolmente diverse, applicandolo nella medesima misura anche se il lavoratore ha svolto poche ore di lavoro giornaliero, si chiede di sapere: quali opportuni e urgenti provvedimenti di competenza il Ministro intenda adottare al fine di evitare le gravi ed inique conseguenze evidenziate in premessa, derivanti dall'applicazione al periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto Bersani della maxisanzione in esso prevista; se non ritenga opportuno, per evidenti ragioni di equità, correggere la disposizione di cui all'articolo 36- bis , comma 7, del decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, chiarendo che essa non si applica al periodo precedente alla sua entrata in vigore, e adeguando la sanzione ai vari tipi di rapporto di lavoro. (3-00324)