Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01071 presentata da SAIA MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 23/01/2007
Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01071 presentata da MAURIZIO SAIA martedì 23 gennaio 2007 nella seduta n.092 SAIA - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che: quote per nulla marginali dell'attività bancaria fanno capo alle banche di credito cooperativo (di seguito BCC), normalmente piccole o molto piccole che, però, nell'insieme, possono contare su circa 4 milioni di clienti, 750.000 soci, 3.600 sportelli, 100 miliardi di euro di raccolta diretta totale e un patrimonio che ammonta a più di 13 miliardi di euro. Sono realtà al servizio di piccoli centri, piattaforme produttive, distretti industriali, Mezzogiorno e periferie metropolitane; in generale le BCC sono società cooperative speciali, sottoposte in primo luogo alle previsioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), e, per quanto non ivi previsto, purché compatibile, alle norme in materia di società cooperative del codice civile (artt. 2511 e seguenti). Esistono poi delle eccezioni analiticamente indicate all'art. 150- bis , comma 1, del TUB; l'interrogante è venuto a conoscenza ("Il Mattino" di Padova del 30 marzo 2006, pag. 26 «Ma perché non posso essere socio della Banca di credito di Cartura?») delle difficoltà che possono sorgere per chi volesse diventare socio di una di queste banche, data la discrezionalità concessa agli amministratori in merito alla valutazione dei requisiti di ammissione. Com'è noto, infatti, l'ammissione di terzi in società cooperative e BCC è subordinata alla presenza di particolari requisiti, positivi e negativi, in capo ai terzi aspiranti soci; questi requisiti soggettivi possono essere legali, statutari (in ottemperanza agli artt. 2521, comma 3, n. 6, e 2527, comma 1, che sono applicabili alle BCC) o regolamentari e variano in ragione della natura e della tipologia di cooperativa. In assenza di detti requisiti, quindi, non esiste in capo all'aspirante socio alcun diritto o interesse altrimenti tutelato all'ammissione; va detto però, in conformità alla giurisprudenza e alla dottrina prevalenti, che anche la presenza dei requisiti non garantisce l'ammissione al terzo astrattamente idoneo, poiché non è escluso che gli amministratori, titolari del potere/dovere di valutare, neghino l'ingresso al terzo avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statuarie e allo spirito della forma cooperativa; il potere degli amministratori di respingere le domande di ammissione non è, quindi, assoluto e non può sconfinare nel libero arbitrio, ma deve essere appunto esercitato nel rispetto dei parametri di cui all'art. 30, comma 5, del TUB, e del regolamento di ammissione contenuto nello statuto della cooperativa; il caso di specie, trattato dalla stampa, concerne il diniego palesato dagli amministratori della Banca di Credito cooperativo di Cartura nei confronti del dott. Raniero Mazzucato, commercialista di Padova, in possesso di tutti i requisiti legalmente e statutariamente previsti per l'ammissione, nonché cliente da anni della Banca stessa. Sembrano configurarsi profili di illegittimità nella condotta degli amministratori, sia per quel che attiene le modalità e i termini delle comunicazioni dei provvedimenti di rigetto, sia per l'inesistenza, in un primo momento, e l'insufficienza, in un secondo momento, delle motivazioni addotte a sostegno del provvedimento di diniego. Il dott. Mazzucato, allo stato della normativa, non può intraprendere iniziative giudiziarie atte a far accertare il suo diritto ad essere ammesso come socio della BCC di Cartura, e non è parimenti possibile domandare al giudice, accertata l'illegittimità del rifiuto, di disporre l'iscrizione coattiva a libro soci, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere iniziative nel senso auspicato dall'interrogante, al fine di rendere più trasparente la gestione di queste diffuse realtà economiche, anche in base alla considerazione che a tutela del terzo aspirante socio non rimangono altro che forme di tutela indiretta, essendogli preclusa la via del ricorso giudiziale; nel caso in cui siano già allo studio, quali siano gli estremi delle iniziative in tal senso. (4-01071)